Economia
Pantelleria, contributi per locazione alloggi. Il bando
BANDO PUBBLICO
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione –
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2021.
Con D.M.19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Regione siciliana l’importo
di € 15.106.586,70, quale dotazione per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione – Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , art. 11, assegnata per
l’anno 2021.
Con successivo D.M. 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 228
del 23 settembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla
Regione siciliana, per le finalità di cui al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui alla
L. 28 ottobre 2013, n.124 l’importo di € 1.983.087,99, per l’anno 2021.
Ai sensi del comma 4 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Al fine di rendere più
agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della
legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, e’ confermato l’ampliamento della
platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto
ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino
una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i
criteri già adottati nei precedenti bandi ”
Ai sensi del comma 6 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “I contributi concessi ai
sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del
cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed
integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano
all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per
la quota destinata all’affitto”.
Ai sensi del comma 7 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Le risorse assegnate alle
regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell’art. 11 della citata legge 431 del 1998,
ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, al fine di
rendere l’utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa
nelle singole realtà locali”
Richiamato l’incontro tenutosi con l’A.N.C.I. Sicilia, in data 15 gennaio 2020.
Richiamato, altresì, il Promemoria prot. n.16705 del 12/04/2023, con il quale l’On.le
Assessore ha fornito le indicazioni in merito alla linea da seguire al fine di attivare le
procedure per l’emanazione del Bando Pubblico.
Il presente Bando impartisce le direttive e attribuisce gli adempimenti per pervenire alla
ripartizione della quota del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in
locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’anno 2021.
Si da atto che la ripartizione verrà effettuata sulla scorta delle risorse che si renderanno
disponibili e così determinate:
Assegnazione anno
2019 art.11 L.431/1998 –
D.M. 19 luglio 2021 € 15.106.586,70
Assegnazione utilizzabile
anno 2021 art.11
L.431/1998 –
D.M. 19 luglio 2021
€ 15.106.586,70
Somma derivante dal
Fondo Morosità
Incolpevole anno 2021
€ 1.983.087,99 di
cui accertati e
contabilizzati
€ 1.932.087,99
Somma utilizzabile
derivante dal Fondo
Morosità Incolpevole
anno 2021
€ 1.893.413,30
TOTALE € 17.000.000,00
REQUISITI
A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l’ottenimento
del sostegno in argomento:
– Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono
partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso
di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs.
286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste
dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche
e integrazioni;
– Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il
requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;
– Essere titolari, per l’anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità
immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi
categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di
alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso
con gli enti gestori di settore debitamente registrato;
– Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2021
e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2023);
– Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono
cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decretolegge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n.26, e successive modifiche ed integrazioni;
MOTIVI DI ESCLUSIONE
– Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non
separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di
divorzio del Tribunale);
– Aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in
giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto
dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di
estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).
– Cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), destinatario di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.
Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale,
compaia in più domande, queste saranno escluse.
CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
Fascia “A”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due
pensioni minime INPS che per il corrente anno 2021 il valore è pari a € 13.405,08
(Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del
canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del contributo per ciascun
richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e
non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia “B”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito
previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.347,85, rispetto al quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può
essere superiore a € 2.324,05.
Fascia “COVID”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori,
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al
24% e non può essere superiore a € 2.324,05.
Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei
redditi anno 2022 (prodotti nell’anno 2021) e l’ammontare del canone, riferito allo
stesso anno 2021, va rilevato dal contratto di locazione.
Modalità di determinazione del contributo
Il contributo teorico calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli
oneri accessori, sul valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii;
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato
in giorni ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto;
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISEE “zero” è possibile soltanto in
presenza di espressa attestazione nella quale si dichiari la fonte di sostentamento.
Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato
in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia “A”; in
ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 3.098,74. Parimenti, il
contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del
canone sul reddito (ISEE) di fascia “B” e fascia COVID; in ogni caso, il predetto
contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall’art. 2 del
D.M. 7 giugno 1999.
E’ fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti
dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere,
eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia “A” non dovrà
superare il limite massimo di € 16.756,35, mentre quello di fascia “B” non potrà superare
il limite massimo di € 19.184,82, fatta eccezione per coloro i quali in possesso di un
indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
Decorsi i termini dall’acquisizione delle istanze da parte dei richiedenti, questa
Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili,
fissando la percentuale dell’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto.
Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui
all’art.1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in
corso per cessata locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così
come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.
Il contributo non sarà dovuto qualora l’importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione del prospetto
di liquidazione dei contributi, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona
delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possibile
contenzioso in materia di eredità.
Per determinare in modo univoco l’inserimento dei beneficiari, si rammenta che gli stessi
devono possedere un reddito (ISEE) compreso tra € 0,00 e € 13.405,08 (Fascia “A”) e
tra € 13.405,09 e € 15.347,85 (Fascia “B”) e che questo limite può essere superato,
come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2,
comma 4, del D.M. 7 giugno 1999, ma non potrà superare il limite massimo di €
16.756,35 (Fascia “A”) e di € 19.184,82 (Fascia “B”), nonché per coloro i quali sono in
possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00
euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in
ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore
al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi.
Il contratto di locazione dell’alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell’anno
2021, con la residenza del nucleo familiare.
I conduttori che hanno usufruito delle detrazioni di cui all’art.16 del T.U.I.R. (Testo unico
imposte sui redditi), per effetto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 4 aprile
2008, vanno esclusi dal beneficio del contributo in argomento.
Nel caso di decesso del beneficiario che ha già fatto richiesta per l’ottenimento del
contributo, questo verrà assegnato agli eredi abitualmente conviventi con il de cuius.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione avverrà con accredito del contributo ottenibile su un Codice I.B.A.N. Valido,
intestato ai richiedenti beneficiari del sussidio e che consenta l’accredito del contributo
erogato dalla Regione siciliana.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ai fini dell’erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti
esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 21 agosto 2023
e fino alle ore 18:00 del giorno 20 ottobre 2023 (termine perentorio), con l’inserimento,
previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla
piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione
Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale
c.d. “CAD”), per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e
CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo SPID potrà essere richiesto ai gestori di identità accreditati all’indirizzo:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Non verranno prese in considerazioni le istanze inoltrate oltre il termine sopra indicato.
La data e l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo
scadere del termine perentorio sopra indicato, non consente più la registrazione
per la partecipazione al bando e il conseguente invio della domanda.
Eventuali problemi tecnici del sistema potranno essere comunicati
tempestivamente al seguente indirizzo fondolocazionehelp@regione.sicilia.it.
E’ prevista anche una sezione FAQ per eventuali quesiti da sottoporre
all’Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE
1) Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
2) Ove dovuto copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di
registrazione;
3) attestazione ISE/ISEE rilasciata nell’anno 2023 (periodo di imposta anno 2021);
4) Eventuale autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
Ciascun Comune dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pubblicare
quest’ultimo all’Albo Pretorio Comunale on-line e/o a darne massima diffusione mediante
appositi manifesti da affiggere negli idonei spazi presenti nelle vie cittadine.
Il Dipartimento summenzionato espleterà la relativa attività istruttoria, provvedendo
anche ad erogare il contributo agli aventi diritto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge
9 dicembre 1998, n. 431, e ss.mm.e.ii..
I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell’assistenza dei
Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che
l’accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID o CIE del richiedente.
Il presente Bando sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione, diffuso anche tramite il sito istituzionale dell’Assessorato alle Infrastrutture
ed alla Mobilità ed inviato alle Amministrazioni Comunali dell’Isola, al fine di darne
massima diffusione.
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresentato dall’Assessore protempore, con recapito in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con recapito in
Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal sub- responsabile del trattamento, Servizio 4 “ Edilizia Varia –
Edilizia Abitativa – Gestione Patrimonio Abitativo Piano Nazionale Edilizia Abitativa” rappresentato dal suo Dirigente pro-tempore con recapito in
Palermo via Leonardo Da Vinci n 161
Per i servizi connessi alla piattaforma informatica per la gestione del bando il Responsabile del trattamento è l’Autorità Regionale per l’Innovazione
Tecnologica, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, Via Amm. Thaon De Revel n.20
Per particolari compiti tecnici o servizi riferibili alla piattaforma interviene nel trattamento dei dati il sub-Responsabile tecnico TIM S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 – 20100, pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Palermo, li
Il Funzionario Direttivo Il Dirigente del Servizio
Economia
Pantelleria, 3000 euro di contributo per affitto di casa
Domande entro il 31 agosto 2026
E’ emesso Avviso Pubblico oncernente criteri e modalità di erogazione del contributo di € 3.000,00, finalizzato | all’accesso alle abitazioni in locazione, ex art. 57 L.R. n.1/2026, giusto D.D.G. N. 1100/S8 del 01/04/2026. In applicazione dell’art. 57, comma I della legge regionale 05 gennaio 2026, n.1, al fine di agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato attraverso la riduzione del canone, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 5.000.000,00, prevede l’assegnazione di un contributo annuo di € 3.000,00 ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a € 10.000,00 basato sui redditi dell’anno 2024. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo di legge, prevedeun incremento annuo di e200,00 per ogni ulteriore figlio dell’intestatario scheda oltre il primo.
1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
L’intervento è rivolto ai cittadini italiani, o di stato aderente all’Unione Europea o titolari di
permesso di soggiomo CEper soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di
validità, ai sensi della vigente normativa in assenza di titolarità di diritti di proprietà e usufrutto.
Può presentare istanza per la concessione del contributo l’intestatario di famiglia anagrafica
(intestatario scheda), composta da almeno tre unità, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiormo CE per soggiormanti di lungo periodo o di permesso di sogiomo in corso di validità, ai sensi dellavigente normativa in assenza di titolarítà di diritti di proprietà e usufrutto;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni al momento della presentazione dell’istanza; indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 10.000,00, basato sui redditi dell’anno 2024. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. ISTANZA
L’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Socialidel Comune di residenza e dovrà
essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, (All. B), secondo le forme
della dichiarazione sostitutiva del’atto di notorietà, ai sensi dell’art.46 e segg. del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445.
All’ istanzadeve essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi del’art.38
del D.P.R. 445/2000;
• in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno CE per sogiornanti di
lungo periodo o del permesso di soggiornoin corso divalidità;
⚫ attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati basato sui redditi dell’anno 2024, in
corso di validità;
⚫ regolare contratto di locazione per uso abitativo, relativo ad un immobile adibito ad abitazione
principale corispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in
regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, salvo opzione della cedolare secca, ai
sensi del’art. 3 del D.L.gs. 14 marzo 2011, n. 23,e successive modifiche ed integrazioni.
• Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari concontratti di locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, appartenenti alle categorie catastali A1,A8 еА9.
Il contratto può essere intestato anche ad un altro componente del nucleo familiare, purchè l’immobile sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e alla sua abitazione principale. La presentazione della predetta documentazioneè obligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio comunale competente.
L’istanza dovrà essere presentata entro il 31 agosto 2026.
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Economia
UGL Autonomia, caro benzina insostenibile, Smart Working unico scudo per i dipendenti locali. Ministro Zangrillo fermi l’ostruzionismo degli Enti.”
La Segreteria Nazionale di UGL Autonomie Scrive al Ministro Zangrillo e lancia un grido d’allarme per la condizione dei lavoratori degli Enti Locali, oggi schiacciati da una morsa economica senza precedenti.
La crisi energetica, alimentata dalle tensioni internazionali nello Stretto di Hormuz, ha fatto schizzare i prezzi di benzina e gasolio a livelli critici. Per i dipendenti delle Funzioni Locali, che già percepiscono gli stipendi più bassi della Pubblica Amministrazione, la situazione è diventata drammatica.
Nonostante l’adozione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), riscontriamo negli Enti Locali un’applicazione dell’istituto frammentata e ostacolata da “baronie” amministrative che negano il cambiamento. Questa prassi, che definiamo “medievale”, riflette una mancanza di visione basata su obiettivi e risultati, preferendo un controllo anacronistico della presenza fisica che penalizza l’efficienza complessiva della macchina amministrativa. Dobbiamo constatare che, mentre nelle Amministrazioni Centrali e nelle grandi città lo Smart Working è una realtà consolidata che garantisce efficienza e flessibilità, nei comuni minori assistiamo a un “boicottaggio silenzioso”. Sostiene Ornella Petillo, Segretario Nazionale UGL Autonomie.
L’adozione del Lavore Agile non può più essere considerata una “concessione”, ma deve diventare un diritto organizzativo ed economico strutturale, fondamentale anche per contrastare il caro-vita che attualmente attanaglia i lavoratori. Le chiediamo, Signor Ministro, di farsi garante di un’equità tra i comparti della Pubblica Amministrazione attraverso l’emanazione di una Direttiva Vincolante con l’obbligo per tutti i Comuni e gli Enti Locali di concedere almeno due giorni di smart working settimanali per tutte le attività “smartizzabili” per tutto il 2026. Nonostante il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e gli accordi contrattuali, molti Comuni continuano a opporre una resistenza “medievale” all’uso dello Smart Working.
“Mentre i prezzi alla pompa esplodono, assistiamo a un boicottaggio silenzioso nelle realtà locali minori,” dichiara Petillo. “Negare la flessibilità oggi, con queste tariffe energetiche, significa infliggere un danno economico volontario ai lavoratori per pura resistenza culturale”.
Le chiediamo, Signor Ministro, di farsi garante di un’equità tra i comparti della Pubblica Amministrazione attraverso l’emanazione di una Direttiva Vincolante con l’obbligo per tutti i Comuni e gli Enti Locali di concedere almeno due giorni di smart working settimanali per tutte le attività “smartizzabili” per tutto il 2026. Conclude la nota inviata al Ministro
Economia
Autonomie locali, 115 milioni per i Comuni siciliani dal Fondo per investimenti 2026. Ecco quanto a Pantelleria
Elenco completo di tutti i comuni siciliani, tra cui Pantelleria, Favignana e Lampedusa
È stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il piano di riparto dei 115 milioni di euro del bilancio regionale destinati per il 2026 al Fondo per investimenti dei Comuni siciliani.
Le risorse, previste dall’ultima legge di Stabilità, sono assegnate alle amministrazioni secondo i parametri previsti dalla normativa regionale e possono essere utilizzate anche per il pagamento delle quote capitale dei mutui accesi per spese di investimento.
La settimana scorsa la Regione aveva approvato anche la ripartizione dei 289 milioni di euro di risorse regionali che spettano agli enti locali per il 2026 per le spese correnti relative alle funzioni proprie, autorizzando il pagamento delle prime tre trimestralità.
Il decreto sul Fondo per investimenti dei Comuni, con le relative tabelle di attribuzione delle somme, è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana.
Consulta il decreto, comprendente la tabella di riparto
Ecco quanto a Pantelleria:
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