Economia
Pantelleria, contributi per locazione alloggi. Il bando
BANDO PUBBLICO
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione –
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2021.
Con D.M.19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Regione siciliana l’importo
di € 15.106.586,70, quale dotazione per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione – Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , art. 11, assegnata per
l’anno 2021.
Con successivo D.M. 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 228
del 23 settembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla
Regione siciliana, per le finalità di cui al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui alla
L. 28 ottobre 2013, n.124 l’importo di € 1.983.087,99, per l’anno 2021.
Ai sensi del comma 4 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Al fine di rendere più
agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della
legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, e’ confermato l’ampliamento della
platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto
ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino
una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i
criteri già adottati nei precedenti bandi ”
Ai sensi del comma 6 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “I contributi concessi ai
sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del
cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed
integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano
all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per
la quota destinata all’affitto”.
Ai sensi del comma 7 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Le risorse assegnate alle
regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell’art. 11 della citata legge 431 del 1998,
ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, al fine di
rendere l’utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa
nelle singole realtà locali”
Richiamato l’incontro tenutosi con l’A.N.C.I. Sicilia, in data 15 gennaio 2020.
Richiamato, altresì, il Promemoria prot. n.16705 del 12/04/2023, con il quale l’On.le
Assessore ha fornito le indicazioni in merito alla linea da seguire al fine di attivare le
procedure per l’emanazione del Bando Pubblico.
Il presente Bando impartisce le direttive e attribuisce gli adempimenti per pervenire alla
ripartizione della quota del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in
locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’anno 2021.
Si da atto che la ripartizione verrà effettuata sulla scorta delle risorse che si renderanno
disponibili e così determinate:
Assegnazione anno
2019 art.11 L.431/1998 –
D.M. 19 luglio 2021 € 15.106.586,70
Assegnazione utilizzabile
anno 2021 art.11
L.431/1998 –
D.M. 19 luglio 2021
€ 15.106.586,70
Somma derivante dal
Fondo Morosità
Incolpevole anno 2021
€ 1.983.087,99 di
cui accertati e
contabilizzati
€ 1.932.087,99
Somma utilizzabile
derivante dal Fondo
Morosità Incolpevole
anno 2021
€ 1.893.413,30
TOTALE € 17.000.000,00
REQUISITI
A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l’ottenimento
del sostegno in argomento:
– Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono
partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso
di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs.
286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste
dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche
e integrazioni;
– Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il
requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;
– Essere titolari, per l’anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità
immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi
categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di
alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso
con gli enti gestori di settore debitamente registrato;
– Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2021
e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2023);
– Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono
cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decretolegge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n.26, e successive modifiche ed integrazioni;
MOTIVI DI ESCLUSIONE
– Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non
separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di
divorzio del Tribunale);
– Aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in
giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto
dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di
estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).
– Cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), destinatario di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.
Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale,
compaia in più domande, queste saranno escluse.
CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
Fascia “A”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due
pensioni minime INPS che per il corrente anno 2021 il valore è pari a € 13.405,08
(Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del
canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del contributo per ciascun
richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e
non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia “B”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito
previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.347,85, rispetto al quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può
essere superiore a € 2.324,05.
Fascia “COVID”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori,
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al
24% e non può essere superiore a € 2.324,05.
Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei
redditi anno 2022 (prodotti nell’anno 2021) e l’ammontare del canone, riferito allo
stesso anno 2021, va rilevato dal contratto di locazione.
Modalità di determinazione del contributo
Il contributo teorico calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli
oneri accessori, sul valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii;
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato
in giorni ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto;
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISEE “zero” è possibile soltanto in
presenza di espressa attestazione nella quale si dichiari la fonte di sostentamento.
Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato
in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia “A”; in
ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 3.098,74. Parimenti, il
contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del
canone sul reddito (ISEE) di fascia “B” e fascia COVID; in ogni caso, il predetto
contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall’art. 2 del
D.M. 7 giugno 1999.
E’ fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti
dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere,
eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia “A” non dovrà
superare il limite massimo di € 16.756,35, mentre quello di fascia “B” non potrà superare
il limite massimo di € 19.184,82, fatta eccezione per coloro i quali in possesso di un
indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
Decorsi i termini dall’acquisizione delle istanze da parte dei richiedenti, questa
Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili,
fissando la percentuale dell’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto.
Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui
all’art.1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in
corso per cessata locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così
come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.
Il contributo non sarà dovuto qualora l’importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione del prospetto
di liquidazione dei contributi, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona
delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possibile
contenzioso in materia di eredità.
Per determinare in modo univoco l’inserimento dei beneficiari, si rammenta che gli stessi
devono possedere un reddito (ISEE) compreso tra € 0,00 e € 13.405,08 (Fascia “A”) e
tra € 13.405,09 e € 15.347,85 (Fascia “B”) e che questo limite può essere superato,
come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2,
comma 4, del D.M. 7 giugno 1999, ma non potrà superare il limite massimo di €
16.756,35 (Fascia “A”) e di € 19.184,82 (Fascia “B”), nonché per coloro i quali sono in
possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00
euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in
ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore
al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi.
Il contratto di locazione dell’alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell’anno
2021, con la residenza del nucleo familiare.
I conduttori che hanno usufruito delle detrazioni di cui all’art.16 del T.U.I.R. (Testo unico
imposte sui redditi), per effetto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 4 aprile
2008, vanno esclusi dal beneficio del contributo in argomento.
Nel caso di decesso del beneficiario che ha già fatto richiesta per l’ottenimento del
contributo, questo verrà assegnato agli eredi abitualmente conviventi con il de cuius.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione avverrà con accredito del contributo ottenibile su un Codice I.B.A.N. Valido,
intestato ai richiedenti beneficiari del sussidio e che consenta l’accredito del contributo
erogato dalla Regione siciliana.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ai fini dell’erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti
esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 21 agosto 2023
e fino alle ore 18:00 del giorno 20 ottobre 2023 (termine perentorio), con l’inserimento,
previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla
piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione
Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale
c.d. “CAD”), per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e
CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo SPID potrà essere richiesto ai gestori di identità accreditati all’indirizzo:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Non verranno prese in considerazioni le istanze inoltrate oltre il termine sopra indicato.
La data e l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo
scadere del termine perentorio sopra indicato, non consente più la registrazione
per la partecipazione al bando e il conseguente invio della domanda.
Eventuali problemi tecnici del sistema potranno essere comunicati
tempestivamente al seguente indirizzo fondolocazionehelp@regione.sicilia.it.
E’ prevista anche una sezione FAQ per eventuali quesiti da sottoporre
all’Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE
1) Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
2) Ove dovuto copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di
registrazione;
3) attestazione ISE/ISEE rilasciata nell’anno 2023 (periodo di imposta anno 2021);
4) Eventuale autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
Ciascun Comune dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pubblicare
quest’ultimo all’Albo Pretorio Comunale on-line e/o a darne massima diffusione mediante
appositi manifesti da affiggere negli idonei spazi presenti nelle vie cittadine.
Il Dipartimento summenzionato espleterà la relativa attività istruttoria, provvedendo
anche ad erogare il contributo agli aventi diritto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge
9 dicembre 1998, n. 431, e ss.mm.e.ii..
I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell’assistenza dei
Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che
l’accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID o CIE del richiedente.
Il presente Bando sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione, diffuso anche tramite il sito istituzionale dell’Assessorato alle Infrastrutture
ed alla Mobilità ed inviato alle Amministrazioni Comunali dell’Isola, al fine di darne
massima diffusione.
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresentato dall’Assessore protempore, con recapito in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con recapito in
Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal sub- responsabile del trattamento, Servizio 4 “ Edilizia Varia –
Edilizia Abitativa – Gestione Patrimonio Abitativo Piano Nazionale Edilizia Abitativa” rappresentato dal suo Dirigente pro-tempore con recapito in
Palermo via Leonardo Da Vinci n 161
Per i servizi connessi alla piattaforma informatica per la gestione del bando il Responsabile del trattamento è l’Autorità Regionale per l’Innovazione
Tecnologica, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, Via Amm. Thaon De Revel n.20
Per particolari compiti tecnici o servizi riferibili alla piattaforma interviene nel trattamento dei dati il sub-Responsabile tecnico TIM S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 – 20100, pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Palermo, li
Il Funzionario Direttivo Il Dirigente del Servizio
Ambiente
Ora solare 2025, stanotte si cambia. La storia nella Prima Guerra Mondiale
Le lancette andranno spostate indietro di un’ora, dalle ore 3 di notte andranno posizionate alle ore 2. Si avrà un’ora in più di luce al mattino e si dormirà un’ora in più. Nei sette mesi di ora legale che stanno per chiudersi, secondo Terna, c’è stato un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro.
Mentre è caduta nell’oblio da sette anni, come un orologio
fermo, la proposta della Commissione europea di abolire l’avvicendamento, era stata presentata
nel 2018.
Un po’ di storia
Se l’invenzione dell’ora legale risale al Settecento e porta la firma di Benjamin Franklin, in Italia
l’ora legale è stata istituita nel 1916 nel corso della Prima Guerra Mondiale proprio per un
risparmio in termini energetici fino al 1920, tornando in occasione del Secondo conflitto mondiale
tra il 1940 e il 1948. Dopo un primo passaggio nel 1965, è nel 1966 che viene introdotta
ufficialmente nel nostro Paese per i mesi compresi tra maggio e settembre. Nel 1980 un accordo
tra 14 Paesi, Italia compresa, anticipa il cambio che, da allora viene anticipato in concomitanza con
la Pasqua.
Il doppio cambio dell’ora durante l’anno, da legale a solare, potrebbe però avere delle
ricadute sull’alternanza sonno-veglia e da tempo è causa di dibattito non solo in Italia ma anche
nell’Unione europea. Al centro la difficoltà di coniugare risparmio economico e le abitudini sociali
e personali di ognuno di noi.
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
Cronaca
La “guerra” dell’Ora Legale in Europa: Commissione UE vuole abolizione. Domani lancette indietro
Tra risparmio energetico nullo e impatti sulla salute, la Commissione Europea dichiara l’ora legale una “assurdità”, ma la necessaria maggioranza degli Stati membri continua a mancare
di Filomena Fotia da Meteoweb.eu
Il conto alla rovescia per l’abolizione del cambio stagionale dell’ora sembra essersi interrotto a metà strada, bloccato da un muro di veti incrociati nel Consiglio dell’Unione Europea. Nonostante la volontà popolare e la spinta della Commissione, l’alternanza tra ora solare e legale, nata negli anni ’70 per ragioni di risparmio energetico, continua a scandire le nostre vite 2 volte l’anno. La Commissione Europea, forte di un parere schiacciante espresso da 4,6 milioni di cittadini – un record per una consultazione pubblica UE – che si sono dichiarati a favore della fine di questa pratica, ha da tempo avanzato la proposta di abolizione. Il Parlamento Europeo ha fatto la sua parte, votando a favore nel 2019 e stabilendo il 2021 come anno limite per il cambiamento.
“Un ritmo che non conviene più”
Eppure, a diversi anni di distanza, nulla è cambiato. Il commissario UE per i Trasporti e il Turismo Sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, ha ribadito a Strasburgo la posizione della Commissione: lo spostamento delle lancette “non ha più alcun fine“. “L’iniziativa nacque in risposta alla crisi energetica, ma oggi non produce più alcun risparmio energetico per nessun settore, ma anzi porta complicazioni inutili“, ha dichiarato il commissario, annunciando un’ulteriore “analisi più approfondita con uno studio dettagliato” per superare l’attuale stallo.
Le motivazioni della Commissione non sono solo economiche: l’attenzione si sposta sempre più sugli impatti sulla salute e sull’umore, in particolare per bambini e anziani, che “patiscono le conseguenze maggiori” di questo “mini-jet lag” semestrale. Recenti studi, infatti, suggeriscono un impatto negativo sui ritmi circadiani, che in alcuni Paesi del Sud Europa vengono mitigati dalla scelta di rimanere con l’ora legale permanente.
Il blocco degli Stati Membri
Nonostante il chiaro segnale dei cittadini, con Tzitzikostas che sottolinea come “i cittadini europei vogliono la fine di questa assurdità“, il processo decisionale si è incagliato. “Gli Stati membri al Consiglio non hanno ancora raggiunto una posizione univoca” ha concluso il commissario.
Il nodo cruciale risiede nel Consiglio, dove per definire una posizione è necessaria una maggioranza qualificata di Stati membri, consenso che al momento non esiste. L’assenza di tale maggioranza stoppa l’iter legislativo, nonostante la Spagna abbia recentemente riaperto la discussione a livello europeo, con il premier Pedro Sanchez, secondo cui il cambio d’ora “francamente non ha senso“.
In sostanza, per adottare la legislazione che porrebbe fine ai cambi stagionali è necessario l’accordo sia del Parlamento Europeo che del Consiglio. Fino a quando gli Stati membri non troveranno un terreno comune, la “battaglia” per un orario stabile è destinata a rimanere sospesa. L’orologio biologico e quello dell’economia europea continueranno a disallinearsi 2 volte l’anno, in attesa di una decisione che l’Europa, per ora, non riesce a prendere.
Economia
Pantelleria tra 85 comuni con bus gratis per under 20
In provincia di Trapani: Pantelleria, Partanna, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Marsala, Favignana
L’ultima finanziaria regionale ha fissato in 85 i comuni siciliani che beneficeranno dell’intervento, grazie ad un fondo da due milioni di euro per coprire le spese del trasporto pubblico urbano dei giovani di età inferiore ai vent’anni.
L’intervento è riservato ai residenti nei comuni dotati di servizio di trasporto urbano e appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 25.000 euro.
Saranno gli enti poi ad avviare i bandi comunali e ad assegnare il bonus in base alla cronologia delle domande presentate.
I contributi più consistenti per il bonus trasporti ai giovani sono andati alle tre Città metropolitane di Palermo (110.757 euro), Catania (67.846) e Messina (60.920). In provincia di Trapani, 33.432, così distribuiti: Pantelleria 13.050 euro; Partanna 13.167; Castellammare del Golfo 20.199; Castelvetrano 34.092; Marsala 45.864; Favignana: 6.099.
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