Economia
Pantelleria, contributi per locazione alloggi. Il bando

BANDO PUBBLICO
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione –
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2021.
Con D.M.19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Regione siciliana l’importo
di € 15.106.586,70, quale dotazione per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione – Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , art. 11, assegnata per
l’anno 2021.
Con successivo D.M. 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 228
del 23 settembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla
Regione siciliana, per le finalità di cui al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui alla
L. 28 ottobre 2013, n.124 l’importo di € 1.983.087,99, per l’anno 2021.
Ai sensi del comma 4 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Al fine di rendere più
agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della
legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, e’ confermato l’ampliamento della
platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto
ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino
una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i
criteri già adottati nei precedenti bandi ”
Ai sensi del comma 6 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “I contributi concessi ai
sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del
cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed
integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano
all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per
la quota destinata all’affitto”.
Ai sensi del comma 7 dell’art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Le risorse assegnate alle
regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell’art. 11 della citata legge 431 del 1998,
ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, al fine di
rendere l’utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa
nelle singole realtà locali”
Richiamato l’incontro tenutosi con l’A.N.C.I. Sicilia, in data 15 gennaio 2020.
Richiamato, altresì, il Promemoria prot. n.16705 del 12/04/2023, con il quale l’On.le
Assessore ha fornito le indicazioni in merito alla linea da seguire al fine di attivare le
procedure per l’emanazione del Bando Pubblico.
Il presente Bando impartisce le direttive e attribuisce gli adempimenti per pervenire alla
ripartizione della quota del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in
locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’anno 2021.
Si da atto che la ripartizione verrà effettuata sulla scorta delle risorse che si renderanno
disponibili e così determinate:
Assegnazione anno
2019 art.11 L.431/1998 –
D.M. 19 luglio 2021 € 15.106.586,70
Assegnazione utilizzabile
anno 2021 art.11
L.431/1998 –
D.M. 19 luglio 2021
€ 15.106.586,70
Somma derivante dal
Fondo Morosità
Incolpevole anno 2021
€ 1.983.087,99 di
cui accertati e
contabilizzati
€ 1.932.087,99
Somma utilizzabile
derivante dal Fondo
Morosità Incolpevole
anno 2021
€ 1.893.413,30
TOTALE € 17.000.000,00
REQUISITI
A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l’ottenimento
del sostegno in argomento:
– Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono
partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso
di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs.
286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste
dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche
e integrazioni;
– Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il
requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;
– Essere titolari, per l’anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità
immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi
categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di
alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso
con gli enti gestori di settore debitamente registrato;
– Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2021
e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2023);
– Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono
cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decretolegge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n.26, e successive modifiche ed integrazioni;
MOTIVI DI ESCLUSIONE
– Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non
separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di
divorzio del Tribunale);
– Aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in
giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto
dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di
estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).
– Cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), destinatario di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.
Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale,
compaia in più domande, queste saranno escluse.
CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
Fascia “A”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due
pensioni minime INPS che per il corrente anno 2021 il valore è pari a € 13.405,08
(Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del
canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del contributo per ciascun
richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e
non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia “B”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito
previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.347,85, rispetto al quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può
essere superiore a € 2.324,05.
Fascia “COVID”
– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori,
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al
24% e non può essere superiore a € 2.324,05.
Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei
redditi anno 2022 (prodotti nell’anno 2021) e l’ammontare del canone, riferito allo
stesso anno 2021, va rilevato dal contratto di locazione.
Modalità di determinazione del contributo
Il contributo teorico calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli
oneri accessori, sul valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii;
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato
in giorni ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto;
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISEE “zero” è possibile soltanto in
presenza di espressa attestazione nella quale si dichiari la fonte di sostentamento.
Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato
in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia “A”; in
ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 3.098,74. Parimenti, il
contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del
canone sul reddito (ISEE) di fascia “B” e fascia COVID; in ogni caso, il predetto
contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall’art. 2 del
D.M. 7 giugno 1999.
E’ fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti
dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere,
eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia “A” non dovrà
superare il limite massimo di € 16.756,35, mentre quello di fascia “B” non potrà superare
il limite massimo di € 19.184,82, fatta eccezione per coloro i quali in possesso di un
indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
Decorsi i termini dall’acquisizione delle istanze da parte dei richiedenti, questa
Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili,
fissando la percentuale dell’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto.
Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui
all’art.1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in
corso per cessata locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così
come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.
Il contributo non sarà dovuto qualora l’importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione del prospetto
di liquidazione dei contributi, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona
delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possibile
contenzioso in materia di eredità.
Per determinare in modo univoco l’inserimento dei beneficiari, si rammenta che gli stessi
devono possedere un reddito (ISEE) compreso tra € 0,00 e € 13.405,08 (Fascia “A”) e
tra € 13.405,09 e € 15.347,85 (Fascia “B”) e che questo limite può essere superato,
come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2,
comma 4, del D.M. 7 giugno 1999, ma non potrà superare il limite massimo di €
16.756,35 (Fascia “A”) e di € 19.184,82 (Fascia “B”), nonché per coloro i quali sono in
possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00
euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in
ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore
al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi.
Il contratto di locazione dell’alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell’anno
2021, con la residenza del nucleo familiare.
I conduttori che hanno usufruito delle detrazioni di cui all’art.16 del T.U.I.R. (Testo unico
imposte sui redditi), per effetto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 4 aprile
2008, vanno esclusi dal beneficio del contributo in argomento.
Nel caso di decesso del beneficiario che ha già fatto richiesta per l’ottenimento del
contributo, questo verrà assegnato agli eredi abitualmente conviventi con il de cuius.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione avverrà con accredito del contributo ottenibile su un Codice I.B.A.N. Valido,
intestato ai richiedenti beneficiari del sussidio e che consenta l’accredito del contributo
erogato dalla Regione siciliana.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ai fini dell’erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti
esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 21 agosto 2023
e fino alle ore 18:00 del giorno 20 ottobre 2023 (termine perentorio), con l’inserimento,
previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla
piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione
Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale
c.d. “CAD”), per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e
CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo SPID potrà essere richiesto ai gestori di identità accreditati all’indirizzo:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Non verranno prese in considerazioni le istanze inoltrate oltre il termine sopra indicato.
La data e l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo
scadere del termine perentorio sopra indicato, non consente più la registrazione
per la partecipazione al bando e il conseguente invio della domanda.
Eventuali problemi tecnici del sistema potranno essere comunicati
tempestivamente al seguente indirizzo fondolocazionehelp@regione.sicilia.it.
E’ prevista anche una sezione FAQ per eventuali quesiti da sottoporre
all’Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE
1) Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
2) Ove dovuto copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di
registrazione;
3) attestazione ISE/ISEE rilasciata nell’anno 2023 (periodo di imposta anno 2021);
4) Eventuale autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
Ciascun Comune dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pubblicare
quest’ultimo all’Albo Pretorio Comunale on-line e/o a darne massima diffusione mediante
appositi manifesti da affiggere negli idonei spazi presenti nelle vie cittadine.
Il Dipartimento summenzionato espleterà la relativa attività istruttoria, provvedendo
anche ad erogare il contributo agli aventi diritto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge
9 dicembre 1998, n. 431, e ss.mm.e.ii..
I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell’assistenza dei
Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che
l’accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID o CIE del richiedente.
Il presente Bando sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione, diffuso anche tramite il sito istituzionale dell’Assessorato alle Infrastrutture
ed alla Mobilità ed inviato alle Amministrazioni Comunali dell’Isola, al fine di darne
massima diffusione.
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresentato dall’Assessore protempore, con recapito in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con recapito in
Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal sub- responsabile del trattamento, Servizio 4 “ Edilizia Varia –
Edilizia Abitativa – Gestione Patrimonio Abitativo Piano Nazionale Edilizia Abitativa” rappresentato dal suo Dirigente pro-tempore con recapito in
Palermo via Leonardo Da Vinci n 161
Per i servizi connessi alla piattaforma informatica per la gestione del bando il Responsabile del trattamento è l’Autorità Regionale per l’Innovazione
Tecnologica, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, Via Amm. Thaon De Revel n.20
Per particolari compiti tecnici o servizi riferibili alla piattaforma interviene nel trattamento dei dati il sub-Responsabile tecnico TIM S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 – 20100, pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Palermo, li
Il Funzionario Direttivo Il Dirigente del Servizio
Economia
Pantelleria, convocato Consiglio Comunale: approvazione e variazione di bilancio

E’ indetta la convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima
convocazione per il giorno 02 Luglio 2025 ore 12,00 ed in seconda convocazione il giorno
03 Luglio 2025 alle ore 12,00, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione conto del bilancio esercizio finanziario 2024;
3. Presa atto dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell’
esercizio 2024;
4. Variazione al Bilancio di Previsione 2025 _2027
5. Variazione al Bilancio di Previsione 2025 con applicazione di avanzo di
amministrazione
Economia
Pantelleria, al via attività di ristoro itineranti a Gadir

A Gadir autorizzati esercizi di ristoro ambulanti. Noi suggeriamo l’istallazione di bagni chimici: il mare della baia più bella del mondo sarebbe molto più pulito
Il Comune di Pantelleria, considerando che Gadir è rimasto totalmente sprovvisto di qualsivoglia esercizio di ristoro, di grande importanza per residenti e turisti, ha emesso ordinanza con cui autorizzare la presenza nell’area pedonale, nei pressi dello scalo, di attività itinerante, ma con delle condizioni:
Ecco cosa recita l’atto di giunta
Di consentire in maniera temporanea e fino al provvedimento di revoca del presente atto, l’accesso
agli esercenti l’attività itinerante – tipologia C -settore alimentare, al fine di poter garantire un
servizio di ristoro ai residenti e non, della Baia di Gadir;
Di esigere che gli esercenti autorizzati- si attengono scrupolosamente agli orari che la normativa
vigente impone e altresì :
– di non collocare sulla sede stradale tavolini – sedie- ombrelloni – o altro;
– di occupare il suolo pubblico solo ed esclusivamente con il mezzo autorizzato e dichiarato;
– di non utilizzare nessun tipo di apparecchiatura sonora o attrezzature che emettano suoni al
di sopra di quella che la normativa vigente impone;
– di provvedere sempre alla pulizia dell’area occupata e di non lasciare nessun tipo di residuo
alimentare sulla sede stradale;
– di tenere sempre un decoroso comportamento con abbigliamento idoneo e consono;
– di non utilizzare nessun tipo di pubblicità sulla sede stradale al fine evitare percolo per gli
avventori;
Detta attività di vendita esclusivamente in forma itinerante con tipologia C- settore alimentare-, sarà
consentita fino all’apertura di nuova attività di pubblico esercizio;
I bagni chimici
Se possiamo aggiungere un suggerimento: uno o più bagni chimici.
La chiusura del ristorante “Andrea” determina nocumento anche in questo senso e per questo tipo di necessità
Economia
Bonus Elettrodomestici 2025: come ottenere subito fino a 200€ di sconto

Nel 2025 il Governo ha introdotto un nuovo incentivo per aiutare le famiglie italiane a risparmiare sulla bolletta e a migliorare l’efficienza della casa: il Bonus Elettrodomestici. Questo incentivo permette di ottenere fino a 200€ di sconto immediato in fattura sull’acquisto di nuovi dispositivi a basso consumo.
Un’occasione utile per chi vuole ridurre i consumi energetici, abbassare i costi delle bollette luce e gas, e rendere la propria abitazione più sostenibile.
Cos’è il Bonus Elettrodomestici 2025?
Il Bonus Elettrodomestici 2025 è una misura prevista dal Governo per favorire l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, incentivando la sostituzione dei vecchi apparecchi energivori.
L’incentivo è erogato sotto forma di sconto in bolletta direttamente al momento dell’acquisto, senza necessità di domanda telematica o click-day. Si tratta di una delle agevolazioni per la casa più interessanti del 2025.
Requisiti per ottenere il bonus
Per accedere al bonus è necessario:
Essere residenti in Italia
Acquistare un solo elettrodomestico per famiglia
Rottamare un vecchio dispositivo
Scegliere un prodotto conforme ai criteri di efficienza (prodotti classe energetica A o superiore)
In alcuni casi, presentare un ISEE aggiornato
Sconti previsti in base all’ISEE:
ISEE 2025 Sconto ottenibile
Fino a 25.000€ Fino a 200€
Oltre 25.000€ Fino a 100€ (30%)
Questa misura può essere integrata con altri bonus energia 2025, come il bonus bollette o il bonus sociale elettrico, per aumentare il risparmio complessivo della famiglia.
Come ottenere il Bonus Elettrodomestici
Il procedimento è pensato per essere semplice e veloce:
Scegli un elettrodomestico efficiente (frigorifero, lavatrice, forno, ecc.)
Verifica che il prodotto sia realizzato in Unione Europea
Ottieni il voucher digitale tramite la piattaforma PagoPA
Presentalo al momento dell’acquisto in un negozio convenzionato
Consegna il vecchio apparecchio da rottamare
Il venditore applicherà lo sconto in fattura e recupererà l’importo come credito d’imposta.
Quali dispositivi sono ammessi?
I principali dispositivi ammessi sono:
Lavatrici
Frigoriferi e congelatori
Forni elettrici
Lavastoviglie
Asciugatrici
Gli elettrodomestici smart che garantiscono risparmio energetico e ottimizzazione dei consumi domestici sono particolarmente incentivati. Esclusi invece i piccoli dispositivi da cucina, le TV e gli accessori.
Quando richiederlo e fino a quando vale
Il bonus elettrodomestici 2025 è disponibile dal 1° giugno fino a esaurimento dei fondi, stimati in 50 milioni di euro. Il consiglio è di agire subito, soprattutto nel periodo estivo, quando è più alta la richiesta.
Questa agevolazione è una delle più richieste tra i contributi statali per il risparmio energetico, insieme al bonus ristrutturazioni e agli incentivi fotovoltaico 2025.
Perché conviene?
Ecco i principali vantaggi per chi ne usufruisce:
Sconto immediato (fino a 200€) senza attese
Riduzione dei consumi fino al 60% rispetto a dispositivi vecchi
Bollette luce e gas più leggere
Miglioramento dell’efficienza domestica
Rottamazione inclusa
Il Bonus Elettrodomestici 2025 rappresenta una delle migliori occasioni per risparmiare subito e investire nella propria casa in modo intelligente. Se abbinato a una tariffa luce conveniente e a piccoli interventi di riqualificazione energetica, consente un risparmio che dura nel tempo.
Non aspettare: aggiorna il tuo ISEE, scegli un dispositivo ad alta efficienza e approfitta dell’incentivo statale per elettrodomestici prima che i fondi finiscano.
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