Cronaca
Pantelleria – Castello, l’amministrazione chiede al Parco accesso agli atti per sapere numero dei reperti e luogo di conservazione
L’Amministrazione Comunale ha inoltrato al Parco Archeologico un accesso agli atti per capire quali e quanti reperti archeologici rinvenuti a Pantelleria siano stati censiti in questi anni e dove si trovino attualmente
A seguito del Comunicato Stampa del 9 febbraio scorso in cui l’Amministrazione Comunale di Pantelleria sollecitava ancora una volta lo spostamento dei reperti archeologici presenti nel Castello per poter finalmente avviare i lavori di restauro interni allo stesso, ci sono stati vari sviluppi e, come promesso dal Sindaco Vincenzo Campo e dall’Assessore alla Cultura e Patrimonio, Francesca Marrucci, si intendono informare i cittadini sugli stessi.
Andando in ordine cronologico, l’Amministrazione Comunale ha inviato in data 14 febbraio 2022 (prot. 2780) una richiesta di accesso agli atti al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria per “poter avere accesso a tutti gli atti che indichino dettagliatamente quali e quanti reperti archeologici sono stati ad oggi rinvenuti sul suolo pantesco e dove risulterebbero conservati”.
Infatti, anche se i reperti ritrovati sull’isola sono patrimonio della comunità pantesca, il Comune non ne ha alcuna gestione, perché la legge delega la stessa agli Enti preposti, nel caso di Pantelleria addirittura tre: Soprintendenza dei Beni Culturali, Soprintendenza del Mare e Parco Archeologico che, ultimo ad essere stato istituito con D. A. 11-04-2019 (GURS 28/2019), è a tutti gli effetti l’Ente al quale la L. R. 20/2000 affida la gestione, la salvaguardia, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico.
Oltre all’accesso agli atti, abbiamo chiesto che tale elenco fosse ufficialmente inoltrato, con relativi aggiornamenti, a questo Ente per conoscenza.
Questo perché attualmente, se si escludono alcune cessioni per mostre fatte negli ultimi anni, il Comune non ha contezza di quali e quanti reperti ci siano in giro e soprattutto, escludendo quelli custoditi in sicurezza dall’Amministrazione Comunale, dove siano tuttora esposti o conservati.
Ad esempio, proprio qualche giorno fa abbiamo scoperto che i reperti ceduti con il permesso della Soprintendenza del Mare ad una università di Napoli nel 2019 non sono mai stati riportati sull’isola. Da un’interrogazione in proposito fatta dall’Assessore Marrucci alla stessa Soprintendenza, sempre estremamente disponibile e collaborativa, si apprendeva che, restituiti all’Ente, sono ora esposti in una mostra a Palermo, ma al Comune non è stata fatta alcuna comunicazione di questi spostamenti.
Questo è solo un esempio di quello che è successo nel corso degli anni, come anche alcuni degli archeologi che lavorano agli scavi ci hanno testimoniato. Da qui l’importanza fondamentale di questa richiesta di accesso agli atti, perché la comunità pantesca ha diritto di sapere dove sono i reperti trovati sull’isola.
Il 16 febbraio u.s. il Direttore del Parco Archeologico, Bernardo Agrò, è giunto in visita sull’isola per fare un sopralluogo dei reperti conservati nel Castello che dovranno essere spostati. Il Direttore ha comunicato che sarà necessario fare un inventario dei reperti e poi si provvederà allo spostamento, garantendo che gli stessi resteranno sull’isola come aveva richiesto sia l’Amministrazione Comunale, sia il Comitato Preziosa Pantelleria, che ha avuto modo di incontrare il Direttore insieme all’Assessore Marrucci e ricevere rassicurazioni in merito al trattamento del patrimonio pantesco.
Il Direttore ha stimato in 20-30 giorni il tempo necessario a procedere allo spostamento e alla registrazione di tutti i reperti. Il Comune ha dato disponibilità di ospitare in sicurezza parte dei reperti e il Direttore ha avuto colloqui con diversi soggetti locali per individuare altri luoghi adatti.
Lo stesso giorno la Soprintendenza del Mare ci informava che i reperti di sua competenza, però, sarebbero stati rimossi da un suo incaricato.
Il 24 e 25 febbraio, la Soprintendenza del Mare, nelle persone del nuovo Soprintendente, il Prof. Ferdinando Maurici, noto medievalista, e del Dr. Roberto La Rocca, ha provveduto alla rimozione di tutti i reperti di sua competenza che attualmente sono conservati al sicuro nella camera blindata del Comune, insieme ai pezzi più pregiati della collezione archeologica dell’isola, come le famose Teste Imperiali.
Il nuovo Soprintendente ha mostrato vivo interesse e apprezzamento per la struttura del Castello che già conosceva approfonditamente, essendo stato anche consulente del Dr. Ciriminna al tempo del restauro dello stesso.
Abbiamo ricevuto varie missive di cittadini in questi giorni che mostravano preoccupazione sul destino dei reperti e del Castello.
Torniamo a spiegare quanto già ampiamente scritto in questi mesi nel dettaglio.
Fino al 1° gennaio 2020 il Castello Medievale non era in possesso del Comune in quanto non vi era nessun documento che desse al Comune una titolarità. Solo l’impegno di questa Amministrazione ha portato ad avere una formale concessione con il competente demanio, anch’esso sbalordito per l’utilizzo del castello da parte del Comune senza concessione fino a quel momento.
Da lì la necessità di attuare tutte quelle azioni necessarie per renderlo fruibile e legittimare l’utilizzo di risorse dell’ente locale. La pandemia fa lì a pochi mesi ha cambiato le aspettative ed ha introdotto nuove emergenze.
Il Castello è rimasto chiuso in epoca Covid, e, nonostante i vari solleciti del Primo Cittadino e dell’Assessore, adducendo pretesti vari, non è stato in quel periodo oggetto della ordinaria pulizia e manutenzione da parte di chi aveva il compito di occuparsene. Su questa situazione il Sindaco ha avviato un’indagine interna sulle relative responsabilità.
Nel frattempo, abbiamo avuto rassicurazioni dalla Regione Siciliana riguardo ad un finanziamento di circa 200.000€ per completare le opere di ristrutturazione degli impianti necessarie a rendere il Castello fruibile secondo le norme vigenti, tanto che già a febbraio 2021 l’Ufficio Tecnico del Comune elaborava un progetto per i lavori di manutenzione.
Dallo scorso agosto 2021, il Castello è di nuovo stato oggetto della necessaria attenzione degli uffici.
Successivamente ai vari sopralluoghi effettuati anche con Soprintendenze e Parco Archeologico, si è addivenuti alla necessità di non poter più aspettare i finanziamenti promessi e mai arrivati dalla Regione, quindi, il Comune ha trovato i fondi per procedere alla manutenzione necessaria dirottandoli da altre necessità. Senza però sgomberare le sale dai reperti, non si potrà procedere, da qui l’esigenza di procedere ad un trasferimento in breve tempo e in sicurezza, palesata da parte del Sindaco Campo agli enti preposti.
È bene sottolineare, perché abbiamo letto asserzioni del tutto campate in aria a questo proposito, che il Comune non poteva e non può spostare i reperti di sua iniziativa. Possono farlo solo gli enti preposti alla gestione, quindi il Parco Archeologico o le Soprintendenze.
Per quanto riguarda le richieste di chiarimento in merito ai lavori che si faranno e le condizioni del Castello avanzate dalla D.ssa Valeria Silvia e dalla Signora Tiziana Ciriminna, sulle testate locali, è bene specificare alcuni passaggi che evidentemente sono sfuggiti, pur essendo pubblici e pubblicati con Delibera di Giunta n. 246 del 29/12/2021 sull’Albo Pretorio del sito del Comune.
I lavori di messa in sicurezza del Castello non riguardano la messa in sicurezza dei reperti, ma riguardano lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree in cui devono accedere i visitatori del Castello, così come da normativa in vigore.
I reperti sono chiamati in causa solo in funzione del fatto che devono essere spostati per consentire la serie di lavori di manutenzione assolutamente necessari periodicamente per una struttura che risente pesantemente della vicinanza del mare e delle condizioni ambientali isolane.
È necessario: ripristinare gli intonaci interni di vari ambienti, l’illuminazione di emergenza, la videosorveglianza degli accessi principali, il tavolato ligneo del ballatoio dell’ingresso principale che mostra cedimenti e rotture in varie parti, è necessaria una manutenzione generale degli infissi a volte pesantemente corrosi dalla salsedine, e altri lavori di genere tecnico-impiantistico, come dettagliatamente descritto nella delibera succitata.
Questo risponde anche a quanti hanno impropriamente criticato anche la scelta di un ingegnere dell’Ufficio tecnico per la stesura del progetto, invece di un architetto; un ingegnere esperto in impianti è stata la scelta migliore.
Infine, è bene sottolineare che non bisogna confondere la competenza e la gestione dei reperti archeologici con quella del Castello.
Il Castello non riguarda la competenza del Parco Archeologico, ma del Comune di Pantelleria a seguito di concessione e non può essere visto e concepito solo come deposito o museo di reperti archeologici.
Come ben sanno le associazioni e i professionisti che in questi anni hanno lavorato al suo restauro e recupero, con i quali cerchiamo di dialogare e confrontarci, il Castello è grande e offre tante potenzialità non solo per fare qualche conferenza o evento estivo, ma per diventare la vetrina della storia, delle tradizioni, della cultura e della memoria pantesca e così questa amministrazione intende renderlo fruibile alla comunità ed ai turisti.
È preoccupazione prioritaria del Sindaco, dell’Assessore Marrucci, ma anche di tutta la giunta che questo prezioso cuore dell’isola torni ad essere fruibile e diventi il biglietto da visita di Pantelleria. I lavori del Waterfront, altro successo di questa amministrazione, renderanno ancora più splendente, visibile ed autorevole questo monumento con, tra l’altro, l’abbattimento della palazzina verde.
Per questo stiamo operando, nel rispetto delle competenze terze dei reperti che nel monumento ospitiamo e nell’auspicio di poter finalmente avere contezza di quello che è l’effettivo patrimonio archeologico pantesco che negli anni è caduto progressivamente nel dimenticatoio. Già il fatto che la maggior parte dei panteschi pensava di avere un Museo nel Castello ed invece si trattava solo di reperti lasciati lì da due esposizioni fatte anni fa, ci dice molto sull’importanza che la tutela di questo patrimonio abbia ricoperto nei decenni scorsi.
Oggi, per la prima volta abbiamo chiesto che il Comune, seppur non abbia la gestione di questo patrimonio archeologico, sia a conoscenza dell’entità dello stesso e della sua collocazione, a partire dai primi scavi fatti sull’isola fino a quelli svolti ancora dalle università ogni estate. Questa conoscenza non è un capriccio o un dispetto, ma il rispetto di una comunità che vuole e deve sapere dove va a finire il suo patrimonio. In questo si sposano pienamente le richieste fatte dalle associazioni locali, che con l’Assessore Marrucci hanno un confronto continuo, e quelle fatte dall’Amministrazione Comunale.
Non si tratta quindi di indebita ingerenza, come qualcuno avvezzo a politicizzare ogni cosa, vorrebbe far intendere. Si tratta di essere vigili e edotti su un patrimonio che comunque resta proprietà dell’isola e dei panteschi, che hanno tutto il diritto di sapere come viene gestito.
Continueremo ad aggiornare i cittadini sul trasferimento dei reperti e sui lavori al Castello e apprezziamo e li ringraziamo per le domande che ci vengono poste in merito alle quali, compatibilmente con gli impegni di riservatezza impostici dalla norma, riteniamo sia importante rispondere, onde chiarire la situazione e non dare adito a ‘leggende metropolitane’ spesso strumentali e che non fanno bene a quella che dovrebbe essere una causa comune dell’isola
Ambiente
Pantelleria, mappatura principali vincoli per balneazione e nautica
In base alla sicurezza per l’ambiente e l’uomo, cosa si può e non si deve fare nelle località di mare di Pantelleria
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria: VISTI 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto”; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTA la propria Ordinanza n. 18 del 9 dicembre 2011 – Scarico reflui in Località Arenella del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 14 giugno 2012 – Conduttura sottomarina acque antistanti la località di Sataria del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2015 – Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo; VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri; VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2023 – Interdizione permanente specchio acqueo per galleggiante finalizzato alla sperimentazione e produzione di energia elettrica – ISWEC; VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 07 luglio 2023 – Regolamentazione degli approdi di cala Gadir, cala Tramontana, cala Levante, Suvaki, Martingana e Scauri scalo ed in generale delle soste a secco sulle aree demaniali marittime di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 32 del 31 dicembre 2025 – Progetto PANTHER – Interdizione specchio acqueo per attività tecnico/scientifiche finalizzate al ripristino degli habitat marini in degradazione dell’isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026 – rischio dissesto idrogeologico litorale isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14 in data 12/06/2026; F
RITENUTO
opportuno sintetizzare i divieti attualmente vigenti e finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta fruizione degli specchi acquei del litorale dell’Isola di Pantelleria,
RENDE NOTO
che tutte le attività comprese la navigazione, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli permanenti e stagionali disciplinati dalle ordinanze sopra citate
Per quanto sopra,
A V V E R T E
Che sono vigenti i seguenti vincoli, sommariamente raffigurati negli stralci riportati in calce:


Le fasce

Continua a leggere l’ordinanza completa di tutti gli schemi e approdi:
2026.06.12 – AVVISO STRALCIO ORDINANZE IN VIGORE_Firmato
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Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026”; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall’art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all’art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell’art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti “servizi spiaggia”; Per esercizio dei “servizi spiaggia” si intende l’esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, l’erogazione del “servizio spiaggia” presuppone l’attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l’erogazione di servizi diversi dal “servizio di salvataggio spiaggia” devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l’obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare l’organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall’art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che “gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un’impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l’impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l’indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall’obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, all’interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l’assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante l’espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all’uopo, più adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all’ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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