Trasporti
Scontro tra ape ed aereo, volo Trapani – Roma cancellato e famiglia risarcita di 1000 euro
Per un volo cancellato, una mamma con i suoi tre figli hanno ricevuto 1000 euro di risarcimento. Una
cancellazione del volo Trapani Roma del 14 agosto 2020 da parte della compagnia Albastar , che ha dato
comunicazione del volo cancellato con poco preavviso.
Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Trapani, che, pochi giorni fa, ha condannato Albastar al
pagamento di 1000 euro nei confronti dei passeggeri. Secondo la compagnia aerea la cancellazione è stata
dovuta all’introduzione di un’ape all’interno di un non identificato condotto del velivolo. Albastar ha cercato
di paragonare l’impatto con l’ape con quello di un uccello: nei casi di bird strike, infatti, essendo un evento
eccezionale, non spetta la compensazione pecuniaria ricevuta, in questo caso, dalla famiglia. Il Giudice di
Pace, appunto, nella sentenza evidenzia come non sia stata prodotto supporto probatorio sufficiente a
dimostrare se effettivamente l’introduzione dell’insetto abbia potuto influire o meno sulla cancellazione del
volo.
«Il Giudice di Pace di Trapani – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri – , ha applicato
il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i
passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze
eccezionali tali da non riconoscere quanto previsto dalla legge».
ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza
favorevole, accaduto come il 97,8% dei casi.
«L’attività – afferma il Ceo Felice D’Angelo – svolta da ItaliaRimborso conferma l’innovativo sistema di
prevalutazione del reclamo. La buona politica aziendale della startup è confermata non solo dalle recensioni
dei passeggeri, ma anche dalle sentenze accolte dai GdP aditi, che, spesso, si potrebbero non interpellare,
evitando di ingolfare il sistema giudiziario italiano per dei casi scontati come questo dell’ape».
Cultura
Pantelleria, al via iscrizioni al servizio scuolabus 2026/2027
I cittadini interessati che sono aperte le iscrizioni per l’utilizzo del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2026/2027 per minori frequentanti le scuole dell Infanzia, primarie statali e scuola secondaría di primo grado. Le istanze dovranno essere presentate- a partire dal 01/07/2026 ed entro e non oltre il 10/08/2026– presso lUfficio Protocollo del Comune di Pantelleria, utilizzando il modello chepuò essere scaricato dal sito dell’Ente, dallApp Comune di Pantelleria oppure ritirato presso l’ufficio comunale preposto.
E’ necessario altresì allegare al modello di iscrizioni copia del pagamento effettuato per l’anno scolastico 2026/2027. Si evidenzia che, come da art. 16, comma2, del Regolamento Servizio di trasporto Scuolabus degli alunni delle scuole perl’infanzia, primarie e secondarie diprimo grado del terrtorio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.72/Reg. del 1
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Trasporti
Pantelleria, disco orario nei parcheggi del centro. Ecco dove e quando
Il Comandante della Polizia Municipanle di Pantelleria, Rosario Di Bartolo ha emesso ordinanza sulle soste e parcheggi nel capoluogo.
DAL GIORNO 01.07.2026 L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA REGOLAMENTATA MEDIANTE DISCO ORARIO, CON LIMITE MASSIMO DI PERMANENZA DI 60 MINUTI DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00 E DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 20:00, FESTIVI ESCLUSI, NELLE AREE INDIVIDUATE NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA (ALLEGATO “A”), COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA, E IN PARTICOLARE:
- Via Borgo Italia (dall’intersezione con Via Catania sino al molo prospiciente l’ex Bar Policardo) sul lato destro della carreggiata;
- Area di parcheggio Via Venezia solo sul lato destro ( adiacente esercizi commerciali)
- Via Don Alonzo Errera (dal civico n. 3 sino all’angolo con Via Mazzini/Via Borgo Italia, fronte rotatoria);
2. ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VENEZIA, DAL CIVICO N. 45 AL 55. PRESCRIZIONI GENERALI
È fatto obbligo ai conducenti dei veicoli che sostano nelle predette aree di esporre, in modo chiaramente visibile, il disco orario indicante l’ora di inizio della sosta; le prescrizioni saranno rese note mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura del competente Ufficio Tecnico comunale;
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.
È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà comunque essere integrata e/o modificata a seguito eventuali modifiche del programma.
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Trasporti
Pantelleria, proroga ordinanza su viabilità a Via Arco dell’Elefante
Proroga dell’Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del 14/04/2026 concernente la limitazione temporanea del traffico veicolare e l’occupazione di suolo pubblico in Via Arco dell’Elefante e nello slargo Sergio Endrigo per lavori di recupero e miglioramento della fruibilità delle discese a mare.
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. Settore 79 del 22-06-2026 N. Generale 122 del 22-06-2026
IL COMANDANTE
Premesso che: con Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del 14/04/2026 è stata disposta l’istituzione del senso unico alternato in Via Arco dell’Elefante e autorizzata l’occupazione temporanea di suolo pubblico nell’area di sosta prospiciente la particella n. 271 del foglio di mappa 55, con validità dal 16/04/2026 al 16/05/2026, salvo eventuali proroghe;
i lavori di recupero e miglioramento della fruibilità delle discese a mare in località Arco
dell’Elefante (CIG: B98F161597 – CUP: H22H24000780004), affidati alla ditta Almanza
Emiliano con sede in Pantelleria, Località Siragusa Mugna, non sono stati ancora ultimati;
con nota prot. n. 15292 del 22.06.2026 l’Arch. Vita Angela Accardi, in qualità di Direttore
dei Lavori, ha richiesto la proroga delle misure temporanee di regolamentazione del traffico
e dell’occupazione di suolo pubblico al fine di consentire il completamento delle opere;
Considerato che permane la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale, degli
operatori e dell’utenza;
Dato atto che l’esecuzione delle opere richiede l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, degli operatori e dell’utenza;
Ritenuto necessario prorogare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del
14/04/2026;
Richiamata la determina Sindacale n. 5 del 07 Febbraio 2025 attributiva della responsabilità di
posizione di elevata qualificazione di direzione del Settore V- Polizia Municipale;
Visti: 2
gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 – nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. 16.12.1992 n.495 che approva il Regolamento di esecuzione del succitato C.d.S.;
l’art.107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa: 1. LA PROROGA DELL’ORDINANZA N. 40 REG. GEN. 68 DEL 14/04/2026, CON MANTENIMENTO DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ARCO DELL’ELEFANTE; 2. LA PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO NELL’AREA DI SOSTA PROSPICIENTE LA PARTICELLA N. 271 DEL FOGLIO DI MAPPA 55; 3. CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA ABBIANO VALIDITÀ DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E FINO AL 14.07.2026, SALVO EVENTUALI ULTERIORI PROROGHE;
PRESCRIZIONI GENEALI
Restano ferme e integralmente confermate tutte le prescrizioni, gli obblighi e le disposizioni
contenute nell’Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del 14/04/2026, che si intendono qui
integralmente richiamate e trascritte.
La ditta esecutrice dei lavori rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a
persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada,
durante tutte le fasi di intervento sino all’ultimazione dei lavori.
AVVERTE
che il presente provvedimento assume validità dalla data di notifica alla ditta esecutrice dei
lavori;
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente;
che Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso
ricorso Ministero competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg.
Esecuzione C.d.S.; inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60
(sessanta) giorni, dalla data di pubblicazione.
DISPONE ALTRESI’
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