Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia:
Aggiornare la normativa non può significare indebolire la protezione del passeggero
11 giugno 2025 – Il Consiglio dei Ministri UE dei Trasporti, sotto la Presidenza polacca, ha approvato una posizione sulla riforma del Regolamento (CE) n. 261/2004 che tutela i passeggeri in caso di ritardo, cancellazione del volo e negato imbarco. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia modernizzare una normativa ormai datata si intravedono ombre e criticità che rischiano di ridurre – e non ampliare – la tutela dei viaggiatori.
Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia hanno individuato le seguenti principali criticità dell’accordo raggiunto:
Compensazione legata a ritardi più lunghi
Oggi i passeggeri hanno diritto a compensazioni già con 3 ore di ritardo. La proposta prevede nuove soglie: fino a 6 ore per i voli intercontinentali e vanificherebbe anni di avanzamenti giurisprudenziali, oltre a determinare una drastica riduzione del numero di passeggeri aventi diritto alla compensazione.
Rimborso “fai da te” dopo 3 ore
Se la compagnia non propone un’alternativa entro 3 ore, il passeggero potrà organizzarsi da solo e chiedere il rimborso. Tuttavia, in assenza di criteri chiari, il passeggero rischia oneri economici e incertezza sui rimborsi. La misura comporta un trasferimento dell’onere organizzativo ed economico sul passeggero, indebolendo di fatto l’obbligo di assistenza che oggi grava sul vettore.
Modifica nominativo: diritto condizionato?
La possibilità di modificare il nome fino a 48 ore prima è innovativa in teoria, ma il testo non chiarisce se sarà gratuita o subordinata a costi aggiuntivi: un diritto non garantito è solo una facoltà commerciale.
Sbarco obbligatorio dopo tre ore di attesa a bordo
L’introduzione di una soglia temporale chiara per i ritardi in pista rappresenta un passo nella giusta direzione, ma tre ore di attesa a bordo sono un tempo eccessivo e difficilmente giustificabile dal punto di vista del passeggero. Restano inoltre aperti interrogativi rilevanti sull’effettiva applicabilità della misura negli aeroporti più congestionati, nonché sull’esistenza di strumenti sanzionatori in caso di mancato rispetto del limite previsto.
La riforma in discussione segna un passaggio delicato – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – Aggiornare la normativa non può significare indebolire la protezione del passeggero. Innalzare le soglie delle ore di ritardo per ottenere una compensazione significa, in pratica, escludere milioni di passeggeri dà un diritto che oggi è riconosciuto anche con 3 ore di ritardo.
Affidare al viaggiatore il compito di trovare da solo una nuova rotta, con la promessa di un rimborso successivo, vuol dire lasciare il consumatore più solo proprio nel momento di maggiore difficoltà –
aggiunge Maria Pisanó, Direttrice del Centro Europeo Consumatori Italia.
Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia auspicano che nei prossimi negoziati con il Parlamento europeo si rafforzi – e non si svuoti – il significato dei diritti che i cittadini europei hanno conquistato in oltre 20 anni. Perché i diritti non si annunciano: si garantiscono, si rendono esigibili, si fanno rispettare.