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Pantelleria, nuovo regolamento approdi Gadir, Cala Tramontana e Levante, Suvaki, Martingana e Scauri

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REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPRODI DI CALA GADIR, CALA TRAMONTANA, CALA LEVANTE, SUVAKI, MARTINGANA E SCAURI SCALO ED IN GENERALE DELLE SOSTE A SECCO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME DI PANTELLERIA

L’Ufficio Marittimi di Pantelleria rende noto il regolamento degli approdi.

Ecco uno stralcio dell’atto

1.1 Disciplina degli approdi/ormeggi:
a) Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l’ormeggio di unità da diporto/da pesca all’interno dei siti all’uopo allestiti come “Campi boe”, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungole predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.
b) L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell’unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell’unità: – deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all’Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile; – deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente; – la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario.
c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca oa quella di terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali.

1.2 Utilizzo scali di alaggio:
a) L’uso degli scali è consentito per l’alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d’acqua.
b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicenti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello.
c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l’area solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l’autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.
d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l’uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00.
e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza.

1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata
): a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d’acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E’ consentito aumentare gradatamente la velocità solo all’uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa;
b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi.
c) L’attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario.
d) E’ fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all’interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti.
e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell’ingresso o all’interno del corridoio/canale.

Articolo 2 (Approdo Gadir)
Le attività marittime nell’ambito dell’approdo banchinato di Gadir ed il relativo specchio acqueo interno, dotato di infrastrutture quali scalo di alaggio ed arredi per l’ormeggio di piccole unità, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 1 che fa parte integrante della presente ordinanza.

2.1 Periodo compreso dal 16 Settembre al 30 Giugno di ogni anno:
a) Nel tratto di banchina individuato dai punti “A–B” nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l’ormeggio alle unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt., con priorità alle unità locali destinate alla piccola pesca, iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità.
b) Durante tale periodo, lo specchio acqueo all’interno del piccolo attracco “A–B” di cui al precedente punto a), è interdetto alla balneazione, alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
c) Al di fuori della stagione estiva, come individuata da ordinanza regionale, la porzione di specchio acqueo che si sviluppa in corrispondenza del canale di accesso dell’area di attracco (indicata quale “A–B” nell’allegato 1) potrà essere utilizzata per il transito delle unità con divieto assoluto di balneazione.

2.2 Periodo compreso dal 01 Luglio al 15 Settembre di ogni anno:
a) Nel tratto di banchina in verde contraddistinto con la lettera “T” (transito – lunga circa 35 mt circa) nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l’ormeggio alle unità da diporto in transito per una durata temporale massima di 2 ore, previo nulla osta da parte di questa Autorità Marittima. Le predette unità dovranno ormeggiarsi esclusivamente di punta (cd. “all’andana”).
b) Nel tratto di banchina in rosso contraddistinto con la lettera “P” (pesca – lunga circa 5 mt circa) nello stralcio cartografico Allegato 1 è consentito l’ormeggio alle piccole unità da pesca iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, di lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt, acondizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità;
c) Lo specchio acqueo in azzurro e contrassegnato con la lettera “L” nello stralcio cartografico Allegato 1 (che si estende per una distanza di circa 10 mt antistante il “solarium” e 5 mt dalla banchina laterale) opportunamente segnalato e delimitato con l’installazione di piccole boe (da parte del Comune o di chi gestisce l’area in affidamento/concessione), nonché l’interno dell’approdo individuato nello stralcio cartografico con la lettera “A–B”, costituiscono zona riservata alla balneazione, interdetta alla navigazione, al transito ed ancoraggio di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea
. d) In caso di avverse condizioni meteo-marine, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto b), è sempre consentito alle unità da pesca locali, di utilizzare gli approdi/banchine per ridosso, previa comunicazione a questa Autorità marittima. e) Nell’area di mare interna all’insenatura di Cala Gadir, è predisposto, qualora autorizzato, un Campo Boe dove potranno essere ormeggiate tutte le unità autorizzate secondo regolamento redatto da chi le gestisce, come da stralcio cartografico Allegato 1.
f) L’area di mare a Sud, adiacente l’Area di interesse archeologico e delimitata dal corridoio/canale di accesso, asservito allo scalo di alaggio/varo, è destinata alla balneazione ed ingresso subacquei come meglio individuato nello stralcio cartografico Allegato 1.
g) In forza del precedente punto, fatte salve le prescrizioni a carattere generale di cui all’art. 1.3, sull’uso dei corridoi di lancio e dalle norme di sicurezza balneare, il transito di unità all’interno del canale che si sviluppa in corrispondenza dello scalo di alaggio “S” è consentito con motore spento e tramite l’utilizzo di remi/pagaie.

Articolo 3 (Approdo Cala Tramontana)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l’approdo di Cala Tramontana e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 2 che fa parte integrante della presente ordinanza.
3.1 Approdi/Ormeggi
Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare, unità di piccole dimensioni, esclusivamente all’interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 2, secondo il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.
3.2 Aree riservate alla balneazione
Ai lati di Cala Tramontana sono individuate due distinte aree riservate alla balneazione (Aree bagnanti evidenziate nello stralcio cartografico Allegato 2 di colore blu), opportunamente segnalate e delimitate con l’installazione di piccole boe da parte del Comune o di chi gestisce l’area in affidamento/concessione, e pertanto, sono interdette alla navigazione, al transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi tipologia di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
3.3 Scalo di alaggio
– canale di accesso Lo scalo di alaggio presente ed il canale di accesso corrispondente, che si sviluppa nello specchio acqueo centrale, sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 4 (Approdo Cala Levante)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l’approdo di Cala Levante e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 3 che fa parte integrante della presente ordinanza.
4.1 Approdi/ormeggi Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare unità di piccole dimensioni esclusivamente all’interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 3 secondo il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.
4.2 Aree riservate alla balneazione
Durante la stagione estiva è consentita la balneazione nelle due distinte aree ed essa riservate, meglio indicate nello stralcio cartografico Allegato 3 (aree evidenziate in blu), opportunamente delimitate e segnalate a mezzo di boe predisposte dal Comune o dal concessionario/gestore, all’interno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare, ormeggiare, ancorare, sostare con qualsiasi tipologia di unità nonché effettuare attività di pesca sia professionale che ricreativa, praticata con qualsiasi strumento od attrezzatura, ivi compresa la pesca subacquea.
4.3 Zona interdetta a) Il tratto di area sottostante il costone roccioso lato Nord, evidenziato in rosso nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla pubblica fruizione per “pericolo caduta massi e movimenti franosi” con divieto assoluto di accesso veicolare e pedonale come da segnaletica monitoria presente in zona.
b) Il prospicente specchio acqueo, ampio 20 metri dalla linea di costa, zona evidenziata in rosso nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla balneazione, alla navigazione, all’ormeggio, ancoraggio, sosta di unità nonché alla pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea.
4.4 Scalo di alaggi
o Lo scalo di alaggio presente ed il relativo canale di accesso sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 5 (Approdo Martingana)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, la zona dell’approdo di Martingana e il relativo specchio acqueo in genere frequentato da bagnanti, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati (rappresentazione grafica in Allegato4).
5.1 Nello specchio acqueo antistante località Martingana,
come riportato nello schema in allegato 4, è individuata una zona destinata all’ancoraggio e transito delle unità di lunghezza f.t. fino ad un massimo di 6 mt. individuata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti A/B/C. L’avvicinamento alla costa, propedeutico all’accesso all’area destinata all’ancoraggio, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: a) utilizzando gli appositi corridoi di lancio (se presenti) all’interno dei quali è vietata la balneazione;
b) a mezzo dei remi, ove non esistano corridoi di lancio;
c) non siano presenti bagnanti;
d) non si generi moto ondoso e non vi sia emissione di fumi o rumori molesti;
e) il conduttore dell’unità adotti ogni altra possibile precauzione per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente.
f) l’eventuale ancoraggio temporaneo non avvenga su fondali inferiori a metri 5 o comunque caratterizzati da praterie di posidonia;

Articolo 6 (Divieti generali)
E’ vietato:
6.1 Effettuare attività di pesca professionale ovvero sportiva/ricreativa con qualsiasi mezzo o attrezzo, ivi compresa quella subacquea all’interno delle zone di mare interdette, destinate sia alla balneazione che ai canali/corridoi di lancio e nelle zone immediatamente antistanti gli scali di alaggio sino ad una distanza di 50 metri agli stessi.
6.2 Svolgere qualsiasi tipo di attività balneare all’interno delle aree interdette.
6.3 Interdire/ostacolare l’uso pubblico degli scali di alaggio mediante l’ormeggio/sosta di unità sullo scalo e nella zona di mare prospiciente, e/o la sosta di veicoli in prossimità dello scalo stesso, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attinenti operazioni.
6.4 L’ormeggio arbitrario di unità navali, ovvero al di fuori delle zone ad esse destinate.
Compiere qualsiasi evoluzione non connessa con l’esecuzione della manovra di ormeggio/disormeggio che sia nocumento alla sicurezza della navigazione.
6.6 Svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d’intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e di ingresso/uscita dal canale d’accesso agli scali di alaggio, salva espressa deroga concessa dall’Autorità Marittima, per circostanze particolari.
6.7 Collocare abusivamente ormeggi fissi anche a mezzo di ganci fissi o anelli a terra e/o corpi morti, gavitelli e boe che saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei contravventori e secondo i termini di legge 6.8 Compiere qualsivoglia attività o azione/omissione in contrasto con le norme dettate dalla presente ordinanza in materia di sicurezza della navigazione;

Articolo 7 (Sosta a secco e deposito di natanti e imbarcazioni)
7.1 In tutte le zone demaniali marittime, fatta salva diversa disposizione dell’Autorità Marittima, nel periodo compreso dal 1° novembre al 30 aprile, sono vietati la sosta a secco di unità da diporto, invasature, carrelli a mano e stradali per natanti ed il deposito di materiali, dotazioni, attrezzature, autoveicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le sole unità da pesca professionali.
7.2 Nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre sono consentiti nelle aree demaniali marittime, nonché sulle aree/approdi/scali presenti sull’isola, quali a titolo esemplificativo: Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Scauri Scalo-Loc. La Vela, Campobello, Khattibuale, Martingana, Nikà, Sataria, Suvaki, ecc.) il deposito e la sosta a secco di natanti da diporto (compresi jole, canoe, pattini, pedalòed in genere natanti da spiaggia) imbarcazioni da pesca e da traffico, della dimensione massima di mt. 6 (lunghezza fuori tutto) previo rilascio di contrassegno autorizzativo da parte dell’Autorità Marittima a seguito di presentazione di apposita istanza (Allegato 10). Tale contrassegno dovrà essere rigorosamente esposto sull’opera morta dell’unità in modo da essere visibile agli organi di polizia durante i controlli. L’autorizzazione alla sosta e al deposito tramite contrassegno identificativo, potrà essere rilasciato sino all’esaurimento della capacità delle aree demaniali destinate a tale scopo. Nello specifico nelle aree demaniali marittime di Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Suvaki e Scauri Scalo (loc. La vela) è consentita la sosta a secco delle unità esclusivamente negli spazi indicati negli schemi di cui agli allegati “5, 6, 7, 8 e 9” nel periodo compreso tra il 1 Maggio e il 31 ottobre, salvo deroghe dell’Autorità Marittima, indistintamente dal materiale di costruzione dell’unità; al di fuori di detto periodo l’area deve essere rigorosamente sgomberata e lasciata libera dalle unità.
7.3 Le unità devono essere sollevate da terra con mezzi idonei (carrelli o invasature) in modo da non costituire pericolo; inoltre ogni proprietario deve provvedere alla pulizia e alla rimozione di rifiuti e acqua stagnata nell’area di sosta e deposito nel raggio di due metri dalla propria unità.

Articolo 8 (Divieti/Obblighi e deroghe relativi alla disciplina delle soste a secco)
In tutto l’arco dell’anno:
8.1 È fatto assoluto divieto di eseguire la pulizia della carena mediante idropulitrice, lavori di carteggiatura, se non quelli strettamente effettuati a mano, il lavaggio con detersivi e detergenti chimici senza il recupero delle acque, pitturazioni, uso di vernici o solventi, uso di fiamme libere e di attrezzature rumorose. Sono vietate tutte le operazioni che comportano la produzione di residui di lavorazione e/o reflui, tramite l’utilizzo di pompe idranti o similari.
8.2 È fatto obbligo di comunicare all’Autorità Marittima il tipo di lavorazione (es. carteggiatura senza ausilio di attrezzature, lavaggio a mano, piccoli lavori di manutenzione, ecc.) che si intende effettuare a bordo dell’unità, specificando nel contempo data di inizio lavori e presunta durata degli stessi; si ha obbligo altresì di porre un telo impermeabile sul suolo sotto l’imbarcazione, atto a raccogliere i residui prodotti durante le piccole manutenzioni, evitando che i residui si possano disperdere in mare o nel suolo e sottosuolo.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
9.1 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
9.2 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
9.3 L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
9.4 Le unità navali ed i veicoli la cui sosta è effettuata in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi forzatamente e trasportati in apposita area di deposito a cura del Comune di Pantelleria ed a spese del contravventore.
9.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell’illecito comportamento.
Articolo 10 (Sanzioni)
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, relativo alla disciplina della pesca, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall’illecito comportamento.

Articolo 11 (Pubblicità)
Il presente provvedimento, che entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione, abroga e sostituisce l’Ordinanza n°03/20 del 03.06.2020 ed ogni altra norma precedentemente emanata in contrasto con la presente. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria al link ORDINANZE: http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx .

IL COMANDANTE Tenente di Vascello (CP) Vincenzo DE FALCO


Il documento scaricabile e stampabile: M_CCPP.CPPAN.CPPAN_REG_ORDINANZE(R).0000016.07-07-2023

Marina Cozzo è nata a Latina il 27 maggio 1967, per ovvietà logistico/sanitarie, da genitori provenienti da Pantelleria, contrada Khamma. Nel 2007 inizia il suo percorso di pubblicista presso la testata giornalistica cartacea L'Apriliano - direttore Adriano Panzironi, redattore Stefano Mengozzi. Nel 2014 le viene proposto di curarsi di Aprilia per Il Corriere della Città – direttore Maria Corrao, testata online e intraprende una collaborazione anche con Essere Donna Magazine – direttore Alga Madia. Il 27 gennaio 2017 l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nel Lazio. Ma il sangue isolano audace ed energico caratterizza ogni sua iniziativa la induce nel 2018 ad aprire Il Giornale di Pantelleria.

Cultura

Pantelleria, 25 e 26 agosto si terrà l’Ogghiu Pantiscu Fest: celebrazione dell’olio e della sua eroica origine

Redazione

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Dalla celebrazione di uno dei tesori della mappa dei prodotti d’eccellenza panteschi, l’olio, nasce l’Ogghiu Pantiscu Fest che si terrà il 25 e 26 agosto presso la suggestiva cornice del Castello di Pantelleria

Il progetto porta la firma di Stefania De Carlis, imprenditrice agricola e produttrice dell’olio pluripremiato Marthingana, insignito della prestigiosa Silver Tasting Cup al Milan International Olive Oil Award, e di altre etichette che si sono distinte in concorsi internazionali.

Con lei il noto oleologo Luigi Caricato, in collaborazione con Olio Officina, piattaforma culturale di riferimento per il mondo oleario.

Pantelleria è conosciuta in tutto il mondo per il suo zibibbo, per i capperi e per i vini che sanno di vento e di sole. Oggi, l’isola aggiunge un altro tesoro alla sua mappa delle eccellenze: l’olio extravergine d’oliva, frutto di ulivi che crescono strisciando tra le rocce, resistendo a condizioni estreme. Un olio che merita festa e riconoscimenti, racconto e visibilità.

Nel corso delle due serate interverranno ospiti d’eccezione, esperti del settore agroalimentare e studiosi.

Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni, tra questi il Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona e l’Assessore all’Agricoltura, Massimo Bonì e il Commissario Straordinario del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Italo Cucci.

Non mancheranno momenti di intrattenimento leggero e raffinato, pensati per alleggerire il racconto e far dialogare sapere e piacere, cultura e convivialità.

Il programma dettagliato dell’evento è ancora top secret e sarà rivelato nelle prossime settimane, ma promette sorprese, riflessioni e incursioni artistiche all’altezza della straordinaria natura dell’isola.

Protagonisti assoluti saranno gli ulivi striscianti di cultivar Biancolilla, piante basse, tenaci, modellate dal vento e dalla pietra. Un simbolo di resilienza e bellezza che da secoli resiste all’aridità e alla forza sferzante del maestrale, offrendo un olio dalle proprietà organolettiche uniche, dal profumo elegante e dal gusto identitario. 

L’obiettivo è chiaro: dare voce all’olio dell’isola, al suo paesaggio, alle sue radici. Non una semplice celebrazione, ma un atto d’amore verso la terra, un omaggio alla bellezza di ciò che nasce lento, profondo, autentico.

E questo è solo l’inizio: un assaggio di un progetto più ampio che mira a trasformare l’olio di Pantelleria in ambasciatore culturale e sensoriale dell’isola, dentro e fuori i confini del Mediterraneo.

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Cultura

Tutti al Mare. Oggi si parla di venti con il Comandante Stefano

Direttore

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Come memorizzare il nome di tutti i venti in pochi secondi e non dimenticarli più

Da oggi, Il Giornale di Pantelleria, offrirà nuovi contenuti relativi al mare e alla navigazione, con l’aiuto prezioso di un ospite speciale: il Comandante Stefano della Scuola Nautica Delta.
Come approccio iniziale, chiameremo questa rubrica Tutti al Mare.

Si parlerà di navigazione sicura, di venti, di pesci e quanto altro si desideri approfondire per vivere il mare con consapevolezza e, quindi, maggior piacere.

Oggi iniziamo con una delle lezioni base della nautica: conoscere i venti.

Il nostro Comandante, come promette, in trenta secondi ci illustra perfettamente e in modo indimenticabile la Rosa dei Venti.

In 30 secondi ti faccio ricordare per sempre i nomi di tutti i venti principali.
I nomi dei venti sono stati dati più o meno all’epoca dell’impero romano,  quando praticamente il Mediterraneo era considerato il centro del mondo,  il centro dell’universo.
I nomi dei venti facevano riferimento a un punto, posto più o meno al centro del Mediterraneo, come l’isola di Zante. 

  • A nord abbiamo i monti, da cui la Tramontana.
  •  A nord-est abbiamo la Grecia, da cui il vento di Grecale.
  • A est tutte le mattine si leva il sole, per cui il vento di Levante.
  • Circa sud-est abbiamo la Siria, da cui lo Scirocco.
  • A sud abbiamo l’Ostro, o Mezzogiorno.
  • Dalla Libia il Libeggio,
  • da ovest, dove si depone il sole, avremo il Ponente.
  • A nord-ovest abbiamo Roma, città maestra, da cui Maestrale.

 

Per questo e altre curiosità sul mondo marino seguite il nostro Comandante Stefano della Scuola Nautica Delta, anche su TikTok

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News

Istruzione, 15 milioni per edilizia scolastica. Turano: «Finanziati 314 interventi»

Marilu Giacalone

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Il governo Schifani, nell’anno scolastico 2024-2025, ha stanziato oltre 15 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane, tra fondi regionali ed economie residue del Piano di azione e coesione (Pac).  

Complessivamente, dal 2024 ad oggi, sono 314 gli interventi finanziati nelle 9 province dell’Isola: 104 in provincia di Messina per un valore di 4,4 milioni di euro; 72 in quella di Catania per 3,4 milioni di euro; 42 nel Palermitano per 2,2 milioni; 29 in provincia di Agrigento per un importo pari a 2,3 milioni; 23 in provincia di Siracusa per 1,2 milioni; 17 nel Trapanese per 737 mila euro; 13 in provincia di Enna per 513 mila euro; 9 in quella di Ragusa per 359 mila euro; 5 in provincia di Caltanissetta per 280 mila euro.

«Abbiamo finanziato tutte le richieste pervenute da Comuni e Province per mettere in sicurezza gli istituti. Ciascun intervento di manutenzione straordinaria ha potuto beneficiare di un finanziamento massimo di 40 mila euro – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e della professionale, Mimmo Turano – In tema di edilizia scolastica, è bene specificare che l’assessorato all’Istruzione ha una capacità di azione “limitata” allo stanziamento di risorse per finanziare interventi, con bandi o circolari, poiché la competenza “esclusiva” è degli enti locali, che sono i proprietari degli edifici».

«Con questi finanziamenti – prosegue – abbiamo dato un aiuto concreto ai Comuni e alle ex Province e dunque alle scuole di tutta la Sicilia, che in questo modo possono mettere in sicurezza gli edifici, procedere con interventi di risanamento delle palestre, di rifacimento di finestre, solai pericolanti, per citare solo qualche esempio. Inoltre, a questi fondi per la manutenzione straordinaria, si aggiungono altri 52 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 per investimenti nelle scuole, che hanno consentito di realizzare 209 interventi in tutta la Sicilia come mense, palestre, laboratori. Stiamo lavorando all’individuazione di ulteriori risorse, perché migliorare strutture ed edifici significa migliorare la qualità della didattica per i nostri studenti e le nostre studentesse».

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