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Pantelleria, nuovo regolamento approdi Gadir, Cala Tramontana e Levante, Suvaki, Martingana e Scauri

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REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPRODI DI CALA GADIR, CALA TRAMONTANA, CALA LEVANTE, SUVAKI, MARTINGANA E SCAURI SCALO ED IN GENERALE DELLE SOSTE A SECCO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME DI PANTELLERIA

L’Ufficio Marittimi di Pantelleria rende noto il regolamento degli approdi.

Ecco uno stralcio dell’atto

1.1 Disciplina degli approdi/ormeggi:
a) Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l’ormeggio di unità da diporto/da pesca all’interno dei siti all’uopo allestiti come “Campi boe”, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungole predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.
b) L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell’unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell’unità: – deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all’Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile; – deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente; – la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario.
c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca oa quella di terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali.

1.2 Utilizzo scali di alaggio:
a) L’uso degli scali è consentito per l’alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d’acqua.
b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicenti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello.
c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l’area solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l’autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.
d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l’uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00.
e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza.

1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata
): a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d’acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E’ consentito aumentare gradatamente la velocità solo all’uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa;
b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi.
c) L’attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario.
d) E’ fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all’interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti.
e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell’ingresso o all’interno del corridoio/canale.

Articolo 2 (Approdo Gadir)
Le attività marittime nell’ambito dell’approdo banchinato di Gadir ed il relativo specchio acqueo interno, dotato di infrastrutture quali scalo di alaggio ed arredi per l’ormeggio di piccole unità, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 1 che fa parte integrante della presente ordinanza.

2.1 Periodo compreso dal 16 Settembre al 30 Giugno di ogni anno:
a) Nel tratto di banchina individuato dai punti “A–B” nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l’ormeggio alle unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt., con priorità alle unità locali destinate alla piccola pesca, iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità.
b) Durante tale periodo, lo specchio acqueo all’interno del piccolo attracco “A–B” di cui al precedente punto a), è interdetto alla balneazione, alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
c) Al di fuori della stagione estiva, come individuata da ordinanza regionale, la porzione di specchio acqueo che si sviluppa in corrispondenza del canale di accesso dell’area di attracco (indicata quale “A–B” nell’allegato 1) potrà essere utilizzata per il transito delle unità con divieto assoluto di balneazione.

2.2 Periodo compreso dal 01 Luglio al 15 Settembre di ogni anno:
a) Nel tratto di banchina in verde contraddistinto con la lettera “T” (transito – lunga circa 35 mt circa) nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l’ormeggio alle unità da diporto in transito per una durata temporale massima di 2 ore, previo nulla osta da parte di questa Autorità Marittima. Le predette unità dovranno ormeggiarsi esclusivamente di punta (cd. “all’andana”).
b) Nel tratto di banchina in rosso contraddistinto con la lettera “P” (pesca – lunga circa 5 mt circa) nello stralcio cartografico Allegato 1 è consentito l’ormeggio alle piccole unità da pesca iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, di lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt, acondizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità;
c) Lo specchio acqueo in azzurro e contrassegnato con la lettera “L” nello stralcio cartografico Allegato 1 (che si estende per una distanza di circa 10 mt antistante il “solarium” e 5 mt dalla banchina laterale) opportunamente segnalato e delimitato con l’installazione di piccole boe (da parte del Comune o di chi gestisce l’area in affidamento/concessione), nonché l’interno dell’approdo individuato nello stralcio cartografico con la lettera “A–B”, costituiscono zona riservata alla balneazione, interdetta alla navigazione, al transito ed ancoraggio di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea
. d) In caso di avverse condizioni meteo-marine, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto b), è sempre consentito alle unità da pesca locali, di utilizzare gli approdi/banchine per ridosso, previa comunicazione a questa Autorità marittima. e) Nell’area di mare interna all’insenatura di Cala Gadir, è predisposto, qualora autorizzato, un Campo Boe dove potranno essere ormeggiate tutte le unità autorizzate secondo regolamento redatto da chi le gestisce, come da stralcio cartografico Allegato 1.
f) L’area di mare a Sud, adiacente l’Area di interesse archeologico e delimitata dal corridoio/canale di accesso, asservito allo scalo di alaggio/varo, è destinata alla balneazione ed ingresso subacquei come meglio individuato nello stralcio cartografico Allegato 1.
g) In forza del precedente punto, fatte salve le prescrizioni a carattere generale di cui all’art. 1.3, sull’uso dei corridoi di lancio e dalle norme di sicurezza balneare, il transito di unità all’interno del canale che si sviluppa in corrispondenza dello scalo di alaggio “S” è consentito con motore spento e tramite l’utilizzo di remi/pagaie.

Articolo 3 (Approdo Cala Tramontana)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l’approdo di Cala Tramontana e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 2 che fa parte integrante della presente ordinanza.
3.1 Approdi/Ormeggi
Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare, unità di piccole dimensioni, esclusivamente all’interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 2, secondo il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.
3.2 Aree riservate alla balneazione
Ai lati di Cala Tramontana sono individuate due distinte aree riservate alla balneazione (Aree bagnanti evidenziate nello stralcio cartografico Allegato 2 di colore blu), opportunamente segnalate e delimitate con l’installazione di piccole boe da parte del Comune o di chi gestisce l’area in affidamento/concessione, e pertanto, sono interdette alla navigazione, al transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi tipologia di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
3.3 Scalo di alaggio
– canale di accesso Lo scalo di alaggio presente ed il canale di accesso corrispondente, che si sviluppa nello specchio acqueo centrale, sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 4 (Approdo Cala Levante)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l’approdo di Cala Levante e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 3 che fa parte integrante della presente ordinanza.
4.1 Approdi/ormeggi Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare unità di piccole dimensioni esclusivamente all’interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 3 secondo il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.
4.2 Aree riservate alla balneazione
Durante la stagione estiva è consentita la balneazione nelle due distinte aree ed essa riservate, meglio indicate nello stralcio cartografico Allegato 3 (aree evidenziate in blu), opportunamente delimitate e segnalate a mezzo di boe predisposte dal Comune o dal concessionario/gestore, all’interno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare, ormeggiare, ancorare, sostare con qualsiasi tipologia di unità nonché effettuare attività di pesca sia professionale che ricreativa, praticata con qualsiasi strumento od attrezzatura, ivi compresa la pesca subacquea.
4.3 Zona interdetta a) Il tratto di area sottostante il costone roccioso lato Nord, evidenziato in rosso nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla pubblica fruizione per “pericolo caduta massi e movimenti franosi” con divieto assoluto di accesso veicolare e pedonale come da segnaletica monitoria presente in zona.
b) Il prospicente specchio acqueo, ampio 20 metri dalla linea di costa, zona evidenziata in rosso nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla balneazione, alla navigazione, all’ormeggio, ancoraggio, sosta di unità nonché alla pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea.
4.4 Scalo di alaggi
o Lo scalo di alaggio presente ed il relativo canale di accesso sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 5 (Approdo Martingana)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, la zona dell’approdo di Martingana e il relativo specchio acqueo in genere frequentato da bagnanti, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati (rappresentazione grafica in Allegato4).
5.1 Nello specchio acqueo antistante località Martingana,
come riportato nello schema in allegato 4, è individuata una zona destinata all’ancoraggio e transito delle unità di lunghezza f.t. fino ad un massimo di 6 mt. individuata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti A/B/C. L’avvicinamento alla costa, propedeutico all’accesso all’area destinata all’ancoraggio, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: a) utilizzando gli appositi corridoi di lancio (se presenti) all’interno dei quali è vietata la balneazione;
b) a mezzo dei remi, ove non esistano corridoi di lancio;
c) non siano presenti bagnanti;
d) non si generi moto ondoso e non vi sia emissione di fumi o rumori molesti;
e) il conduttore dell’unità adotti ogni altra possibile precauzione per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente.
f) l’eventuale ancoraggio temporaneo non avvenga su fondali inferiori a metri 5 o comunque caratterizzati da praterie di posidonia;

Articolo 6 (Divieti generali)
E’ vietato:
6.1 Effettuare attività di pesca professionale ovvero sportiva/ricreativa con qualsiasi mezzo o attrezzo, ivi compresa quella subacquea all’interno delle zone di mare interdette, destinate sia alla balneazione che ai canali/corridoi di lancio e nelle zone immediatamente antistanti gli scali di alaggio sino ad una distanza di 50 metri agli stessi.
6.2 Svolgere qualsiasi tipo di attività balneare all’interno delle aree interdette.
6.3 Interdire/ostacolare l’uso pubblico degli scali di alaggio mediante l’ormeggio/sosta di unità sullo scalo e nella zona di mare prospiciente, e/o la sosta di veicoli in prossimità dello scalo stesso, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attinenti operazioni.
6.4 L’ormeggio arbitrario di unità navali, ovvero al di fuori delle zone ad esse destinate.
Compiere qualsiasi evoluzione non connessa con l’esecuzione della manovra di ormeggio/disormeggio che sia nocumento alla sicurezza della navigazione.
6.6 Svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d’intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e di ingresso/uscita dal canale d’accesso agli scali di alaggio, salva espressa deroga concessa dall’Autorità Marittima, per circostanze particolari.
6.7 Collocare abusivamente ormeggi fissi anche a mezzo di ganci fissi o anelli a terra e/o corpi morti, gavitelli e boe che saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei contravventori e secondo i termini di legge 6.8 Compiere qualsivoglia attività o azione/omissione in contrasto con le norme dettate dalla presente ordinanza in materia di sicurezza della navigazione;

Articolo 7 (Sosta a secco e deposito di natanti e imbarcazioni)
7.1 In tutte le zone demaniali marittime, fatta salva diversa disposizione dell’Autorità Marittima, nel periodo compreso dal 1° novembre al 30 aprile, sono vietati la sosta a secco di unità da diporto, invasature, carrelli a mano e stradali per natanti ed il deposito di materiali, dotazioni, attrezzature, autoveicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le sole unità da pesca professionali.
7.2 Nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre sono consentiti nelle aree demaniali marittime, nonché sulle aree/approdi/scali presenti sull’isola, quali a titolo esemplificativo: Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Scauri Scalo-Loc. La Vela, Campobello, Khattibuale, Martingana, Nikà, Sataria, Suvaki, ecc.) il deposito e la sosta a secco di natanti da diporto (compresi jole, canoe, pattini, pedalòed in genere natanti da spiaggia) imbarcazioni da pesca e da traffico, della dimensione massima di mt. 6 (lunghezza fuori tutto) previo rilascio di contrassegno autorizzativo da parte dell’Autorità Marittima a seguito di presentazione di apposita istanza (Allegato 10). Tale contrassegno dovrà essere rigorosamente esposto sull’opera morta dell’unità in modo da essere visibile agli organi di polizia durante i controlli. L’autorizzazione alla sosta e al deposito tramite contrassegno identificativo, potrà essere rilasciato sino all’esaurimento della capacità delle aree demaniali destinate a tale scopo. Nello specifico nelle aree demaniali marittime di Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Suvaki e Scauri Scalo (loc. La vela) è consentita la sosta a secco delle unità esclusivamente negli spazi indicati negli schemi di cui agli allegati “5, 6, 7, 8 e 9” nel periodo compreso tra il 1 Maggio e il 31 ottobre, salvo deroghe dell’Autorità Marittima, indistintamente dal materiale di costruzione dell’unità; al di fuori di detto periodo l’area deve essere rigorosamente sgomberata e lasciata libera dalle unità.
7.3 Le unità devono essere sollevate da terra con mezzi idonei (carrelli o invasature) in modo da non costituire pericolo; inoltre ogni proprietario deve provvedere alla pulizia e alla rimozione di rifiuti e acqua stagnata nell’area di sosta e deposito nel raggio di due metri dalla propria unità.

Articolo 8 (Divieti/Obblighi e deroghe relativi alla disciplina delle soste a secco)
In tutto l’arco dell’anno:
8.1 È fatto assoluto divieto di eseguire la pulizia della carena mediante idropulitrice, lavori di carteggiatura, se non quelli strettamente effettuati a mano, il lavaggio con detersivi e detergenti chimici senza il recupero delle acque, pitturazioni, uso di vernici o solventi, uso di fiamme libere e di attrezzature rumorose. Sono vietate tutte le operazioni che comportano la produzione di residui di lavorazione e/o reflui, tramite l’utilizzo di pompe idranti o similari.
8.2 È fatto obbligo di comunicare all’Autorità Marittima il tipo di lavorazione (es. carteggiatura senza ausilio di attrezzature, lavaggio a mano, piccoli lavori di manutenzione, ecc.) che si intende effettuare a bordo dell’unità, specificando nel contempo data di inizio lavori e presunta durata degli stessi; si ha obbligo altresì di porre un telo impermeabile sul suolo sotto l’imbarcazione, atto a raccogliere i residui prodotti durante le piccole manutenzioni, evitando che i residui si possano disperdere in mare o nel suolo e sottosuolo.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
9.1 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
9.2 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
9.3 L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
9.4 Le unità navali ed i veicoli la cui sosta è effettuata in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi forzatamente e trasportati in apposita area di deposito a cura del Comune di Pantelleria ed a spese del contravventore.
9.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell’illecito comportamento.
Articolo 10 (Sanzioni)
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, relativo alla disciplina della pesca, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall’illecito comportamento.

Articolo 11 (Pubblicità)
Il presente provvedimento, che entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione, abroga e sostituisce l’Ordinanza n°03/20 del 03.06.2020 ed ogni altra norma precedentemente emanata in contrasto con la presente. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria al link ORDINANZE: http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx .

IL COMANDANTE Tenente di Vascello (CP) Vincenzo DE FALCO


Il documento scaricabile e stampabile: M_CCPP.CPPAN.CPPAN_REG_ORDINANZE(R).0000016.07-07-2023

Marina Cozzo è nata a Latina il 27 maggio 1967, per ovvietà logistico/sanitarie, da genitori provenienti da Pantelleria, contrada Khamma. Nel 2007 inizia il suo percorso di pubblicista presso la testata giornalistica cartacea L'Apriliano - direttore Adriano Panzironi, redattore Stefano Mengozzi. Nel 2014 le viene proposto di curarsi di Aprilia per Il Corriere della Città – direttore Maria Corrao, testata online e intraprende una collaborazione anche con Essere Donna Magazine – direttore Alga Madia. Il 27 gennaio 2017 l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nel Lazio. Ma il sangue isolano audace ed energico caratterizza ogni sua iniziativa la induce nel 2018 ad aprire Il Giornale di Pantelleria.

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San Vito Lo Capo, bagnante minorenne non rientra a riva: ritrovato da Guardia Costiera

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Nuotava con il padre e il fratello a San Vito

Ragazzo minorenne soccorso e riportato a riva, sano e salvo, dall’equipaggio del gommone
della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo, dopo che ne era stata segnalata la scomparsa in
mare ed il mancato rientro a terra.

Lieto fine della brutta avventura trascorsa da un ragazzo di 14 anni intento nell’attività di
osservazione dei fondali a nuoto in prossimità della costa di San Vito Lo Capo, in località
“Tonnara”, il cui mancato rientro a terra era stato segnalato dal padre alle ore 19:30 alla Sala
operativa della Capitaneria di Porto di Trapani.

Il padre, uscito per effettuare una nuotata ed osservare le bellezze del fondale della costa di
San Vito Lo Capo con entrambi i figli, uno maggiorenne e l’altro minorenne, dopo l’attività
svolta in mare rientrava a terra tenendo sotto controllo i due ragazzi dalla costa mentre questi
ultimi continuavano a nuotare, quando, ad un certo punto, si accorgeva di non riuscire più a
vedere il figlio minorenne mentre il maggiorenne ritornava da solo a riva.
Dopo alcune vane ricerche effettuate sulle scogliere antistanti la zona di mare dove avevano
nuotato, preoccupato per il mancato rientro del figlio minorenne, il genitore avvisava la
Guardia Costiera di Trapani che, visto l’approssimarsi dell’oscurità, inviava subito nello
specchio acqueo segnalato il gommone pneumatico G.C. B36 della Delegazione di Spiaggia
di San Vito Lo Capo, alcune pattuglie di militari a terra sia di San Vito che di Trapani,
allertando anche sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo e gommone veloce G.C. A88
partito da Trapani, per iniziare immediatamente la ricognizione della zona di mare in
prossimità della costa dove il figlio del segnalante avrebbe potuto trovarsi, eventualmente in
difficoltà.

Dopo circa 20 minuti di ricerche il ragazzo veniva avvistato nuotare in vicinanza della Tonnara
di San Vito, visibilmente stanco e provato, quindi l’equipaggio del gommone pneumatico G.C.
B36, partito da San Vito e subito arrivato in zona, lo recuperava da mare riportandolo a terra
dal padre, che poteva finalmente riabbracciare il figlio soccorso.

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Meteo – Arriva Caronte in Sicilia, l’anticiclone africano più caldo di sempre: punte di 44°C

Redazione

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Non c’è pace per la Sicilia, è in arrivo l’anticiclone Caronte, il più caldo di sempre secondo gli esperti meteorologi

L’isola si prepara a vivere un’altra ondata di calore anomalo ed estremo, con temperature record previste nei prossimi giorni.

L’anticiclone africano Caronte porterà valori termici eccezionali non solo al suolo ma anche in quota, dove sono attesi picchi di 27°C in Sardegna e 24°C al Nord il 19 luglio. Si tratta di livelli mai raggiunti prima, basti pensare che nel luglio 2012 con il primo Caronte si superarono di poco i 20°C in quota. Secondo i meteorologi, è la conferma che il clima è cambiato. Se 10-20 anni fa si parlava di caldo estremo con 36-38°C, oggi si superano sempre più spesso i 40°C.

In Sicilia sono attese punte di 44°C nell’entroterra catanese a Catenanuova, mentre sulla costa meridionale si potranno raggiungere i 41-42°C a Siracusa, Ragusa e Agrigento. Anche Palermo vivrà giornate roventi, con percepite di 38°C dovute all’umidità.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi

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Custonaci – Controlli NAS, 65 kg di carne non ben conservata in ristorante: sanzione salata

Redazione

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CONTROLLI NAS: PRODOTTI NON CORRETTAMENTE CONSERVATI. SEQUESTRI E SANZIONI NEI CONFRONTI DI STRUTTURA RICETTIVA

Nell’ambito della strategia operativa “Estate Tranquilla 2024” in corso sul tutto il territorio nazionale, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Custonaci, hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali sul litorale di Custonaci e della località Cornino. A conclusione dell’ispezione igienico-sanitaria sono state riscontrate presunte irregolarità in una struttura ricettiva dove sono stati sequestrati circa 65 kg di prodotti carnei (per un valore di circa 2.000 euro), conservati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Per tale violazione è stata comminata una sanzione al legale responsabile di 2.000 euro.

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