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Pantelleria, nuovo regolamento approdi Gadir, Cala Tramontana e Levante, Suvaki, Martingana e Scauri

REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPRODI DI CALA GADIR, CALA TRAMONTANA, CALA LEVANTE, SUVAKI, MARTINGANA E SCAURI SCALO ED IN GENERALE DELLE SOSTE A SECCO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME DI PANTELLERIA
L’Ufficio Marittimi di Pantelleria rende noto il regolamento degli approdi.
Ecco uno stralcio dell’atto
1.1 Disciplina degli approdi/ormeggi:
a) Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei,
negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito
l’ormeggio di unità da diporto/da pesca all’interno dei siti all’uopo allestiti come “Campi boe”, con le
modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungole predisposte
banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia
di sicurezza della balneazione e della navigazione.
b) L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le
unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti
avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od
approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell’unità. Al verificarsi di tali situazioni,
il comandante dell’unità:
– deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all’Autorità Marittima ovvero nel
più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile;
– deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per
l’ambiente;
– la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario.
c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree di approdo, saranno direttamente
e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca oa quella di
terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali.
1.2 Utilizzo scali di alaggio:
a) L’uso degli scali è consentito per l’alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto
d’acqua.
b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i
prospicenti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e
sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello.
c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno
impegnare l’area solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle operazioni stesse
e, al termine delle predette, l’autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e
parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.
d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l’uso
degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00.
e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle
unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza.
1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata
):
a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d’acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima
velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità
di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E’ consentito aumentare gradatamente la velocità
solo all’uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa;
b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima
velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione
all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del
corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono
prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi.
c) L’attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario.
d) E’ fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all’interno dei corridoi, al di fuori
dei campi boe presenti.
e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in
prossimità dell’ingresso o all’interno del corridoio/canale.
Articolo 2
(Approdo Gadir)
Le attività marittime nell’ambito dell’approdo banchinato di Gadir ed il relativo specchio acqueo
interno, dotato di infrastrutture quali scalo di alaggio ed arredi per l’ormeggio di piccole unità, viene
regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato
1 che fa parte integrante della presente ordinanza.
2.1 Periodo compreso dal 16 Settembre al 30 Giugno di ogni anno:
a) Nel tratto di banchina individuato dai punti “A–B” nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito
l’ormeggio alle unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt., con priorità alle unità locali
destinate alla piccola pesca, iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, a
condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di
certificazione/documentazione di bordo in corso di validità.
b) Durante tale periodo, lo specchio acqueo all’interno del piccolo attracco “A–B” di cui al precedente
punto a), è interdetto alla balneazione, alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa,
effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
c) Al di fuori della stagione estiva, come individuata da ordinanza regionale, la porzione di specchio
acqueo che si sviluppa in corrispondenza del canale di accesso dell’area di attracco (indicata quale
“A–B” nell’allegato 1) potrà essere utilizzata per il transito delle unità con divieto assoluto di
balneazione.
2.2 Periodo compreso dal 01 Luglio al 15 Settembre di ogni anno:
a) Nel tratto di banchina in verde contraddistinto con la lettera “T” (transito – lunga circa 35 mt
circa) nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l’ormeggio alle unità da diporto in
transito per una durata temporale massima di 2 ore, previo nulla osta da parte di questa
Autorità Marittima. Le predette unità dovranno ormeggiarsi esclusivamente di punta (cd.
“all’andana”).
b) Nel tratto di banchina in rosso contraddistinto con la lettera “P” (pesca – lunga circa 5 mt
circa) nello stralcio cartografico Allegato 1 è consentito l’ormeggio alle piccole unità da pesca
iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, di lunghezza fuori tutto non
superiore a 5,50 mt, acondizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di
certificazione/documentazione di bordo in corso di validità;
c) Lo specchio acqueo in azzurro e contrassegnato con la lettera “L” nello stralcio cartografico Allegato
1 (che si estende per una distanza di circa 10 mt antistante il “solarium” e 5 mt dalla banchina
laterale) opportunamente segnalato e delimitato con l’installazione di piccole boe (da parte del
Comune o di chi gestisce l’area in affidamento/concessione), nonché l’interno dell’approdo
individuato nello stralcio cartografico con la lettera “A–B”, costituiscono zona riservata alla
balneazione, interdetta alla navigazione, al transito ed ancoraggio di unità, nonché alle attività di
pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa
quella subacquea
.
d) In caso di avverse condizioni meteo-marine, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto b), è
sempre consentito alle unità da pesca locali, di utilizzare gli approdi/banchine per ridosso, previa
comunicazione a questa Autorità marittima.
e) Nell’area di mare interna all’insenatura di Cala Gadir, è predisposto, qualora autorizzato, un Campo
Boe dove potranno essere ormeggiate tutte le unità autorizzate secondo regolamento redatto da chi
le gestisce, come da stralcio cartografico Allegato 1.
f) L’area di mare a Sud, adiacente l’Area di interesse archeologico e delimitata dal corridoio/canale di
accesso, asservito allo scalo di alaggio/varo, è destinata alla balneazione ed ingresso subacquei
come meglio individuato nello stralcio cartografico Allegato 1.
g) In forza del precedente punto, fatte salve le prescrizioni a carattere generale di cui all’art. 1.3, sull’uso
dei corridoi di lancio e dalle norme di sicurezza balneare, il transito di unità all’interno del canale che
si sviluppa in corrispondenza dello scalo di alaggio “S” è consentito con motore spento e tramite
l’utilizzo di remi/pagaie.
Articolo 3
(Approdo Cala Tramontana)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari, l’approdo di Cala Tramontana e il relativo specchio acqueo interno, viene
regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato
2 che fa parte integrante della presente ordinanza.
3.1 Approdi/Ormeggi
Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare, unità di piccole dimensioni,
esclusivamente all’interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 2, secondo
il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.
3.2 Aree riservate alla balneazione
Ai lati di Cala Tramontana sono individuate due distinte aree riservate alla balneazione (Aree
bagnanti evidenziate nello stralcio cartografico Allegato 2 di colore blu), opportunamente segnalate
e delimitate con l’installazione di piccole boe da parte del Comune o di chi gestisce l’area in
affidamento/concessione, e pertanto, sono interdette alla navigazione, al transito, ancoraggio e
sosta di qualsiasi tipologia di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa,
effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
3.3 Scalo di alaggio
– canale di accesso
Lo scalo di alaggio presente ed il canale di accesso corrispondente, che si sviluppa nello specchio
acqueo centrale, sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli
1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della
navigazione.
Articolo 4
(Approdo Cala Levante)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari, l’approdo di Cala Levante e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato
secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 3 che fa parte
integrante della presente ordinanza.
4.1 Approdi/ormeggi
Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare unità di piccole dimensioni
esclusivamente all’interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 3 secondo
il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.
4.2 Aree riservate alla balneazione
Durante la stagione estiva è consentita la balneazione nelle due distinte aree ed essa riservate,
meglio indicate nello stralcio cartografico Allegato 3 (aree evidenziate in blu), opportunamente
delimitate e segnalate a mezzo di boe predisposte dal Comune o dal concessionario/gestore,
all’interno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare, ormeggiare, ancorare, sostare con
qualsiasi tipologia di unità nonché effettuare attività di pesca sia professionale che ricreativa,
praticata con qualsiasi strumento od attrezzatura, ivi compresa la pesca subacquea.
4.3 Zona interdetta
a) Il tratto di area sottostante il costone roccioso lato Nord, evidenziato in rosso nello stralcio
cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla pubblica fruizione per “pericolo caduta massi e
movimenti franosi” con divieto assoluto di accesso veicolare e pedonale come da segnaletica
monitoria presente in zona.
b) Il prospicente specchio acqueo, ampio 20 metri dalla linea di costa, zona evidenziata in rosso
nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla balneazione, alla navigazione,
all’ormeggio, ancoraggio, sosta di unità nonché alla pesca sia professionale che ricreativa ivi
compresa la pesca subacquea.
4.4 Scalo di alaggi
o
Lo scalo di alaggio presente ed il relativo canale di accesso sono praticabili secondo le disposizioni
a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto
delle norme in materia di sicurezza della navigazione.
Articolo 5
(Approdo Martingana)
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari, la zona dell’approdo di Martingana e il relativo specchio acqueo in genere frequentato
da bagnanti, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati (rappresentazione grafica in
Allegato4).
5.1 Nello specchio acqueo antistante località Martingana,
come riportato nello schema in allegato
4, è individuata una zona destinata all’ancoraggio e transito delle unità di lunghezza f.t. fino ad un
massimo di 6 mt. individuata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti A/B/C. L’avvicinamento
alla costa, propedeutico all’accesso all’area destinata all’ancoraggio, potrà avvenire nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) utilizzando gli appositi corridoi di lancio (se presenti) all’interno dei quali è vietata la
balneazione;
b) a mezzo dei remi, ove non esistano corridoi di lancio;
c) non siano presenti bagnanti;
d) non si generi moto ondoso e non vi sia emissione di fumi o rumori molesti;
e) il conduttore dell’unità adotti ogni altra possibile precauzione per evitare situazioni di rischio
per eventuali bagnanti o per l’ambiente.
f) l’eventuale ancoraggio temporaneo non avvenga su fondali inferiori a metri 5 o comunque
caratterizzati da praterie di posidonia;
Articolo 6
(Divieti generali)
E’ vietato:
6.1 Effettuare attività di pesca professionale ovvero sportiva/ricreativa con qualsiasi mezzo o
attrezzo, ivi compresa quella subacquea all’interno delle zone di mare interdette, destinate sia alla
balneazione che ai canali/corridoi di lancio e nelle zone immediatamente antistanti gli scali di alaggio
sino ad una distanza di 50 metri agli stessi.
6.2 Svolgere qualsiasi tipo di attività balneare all’interno delle aree interdette.
6.3 Interdire/ostacolare l’uso pubblico degli scali di alaggio mediante l’ormeggio/sosta di unità
sullo scalo e nella zona di mare prospiciente, e/o la sosta di veicoli in prossimità dello scalo stesso,
al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attinenti operazioni.
6.4 L’ormeggio arbitrario di unità navali, ovvero al di fuori delle zone ad esse destinate.
Compiere qualsiasi evoluzione non connessa con l’esecuzione della manovra di
ormeggio/disormeggio che sia nocumento alla sicurezza della navigazione.
6.6 Svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d’intralcio alla libera praticabilità
delle rotte di avvicinamento e di ingresso/uscita dal canale d’accesso agli scali di alaggio, salva
espressa deroga concessa dall’Autorità Marittima, per circostanze particolari.
6.7 Collocare abusivamente ormeggi fissi anche a mezzo di ganci fissi o anelli a terra e/o corpi
morti, gavitelli e boe che saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei contravventori e
secondo i termini di legge
6.8 Compiere qualsivoglia attività o azione/omissione in contrasto con le norme dettate dalla
presente ordinanza in materia di sicurezza della navigazione;
Articolo 7
(Sosta a secco e deposito di natanti e imbarcazioni)
7.1 In tutte le zone demaniali marittime, fatta salva diversa disposizione dell’Autorità Marittima, nel
periodo compreso dal 1° novembre al 30 aprile, sono vietati la sosta a secco di unità da diporto,
invasature, carrelli a mano e stradali per natanti ed il deposito di materiali, dotazioni, attrezzature,
autoveicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le sole unità da pesca professionali.
7.2 Nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre sono consentiti nelle aree demaniali marittime, nonché
sulle aree/approdi/scali presenti sull’isola, quali a titolo esemplificativo: Gadir, Cala Levante, Cala
Tramontana, Scauri Scalo-Loc. La Vela, Campobello, Khattibuale, Martingana, Nikà, Sataria, Suvaki,
ecc.) il deposito e la sosta a secco di natanti da diporto (compresi jole, canoe, pattini, pedalòed in
genere natanti da spiaggia) imbarcazioni da pesca e da traffico, della dimensione massima di mt. 6
(lunghezza fuori tutto) previo rilascio di contrassegno autorizzativo da parte dell’Autorità Marittima a
seguito di presentazione di apposita istanza (Allegato 10). Tale contrassegno dovrà essere
rigorosamente esposto sull’opera morta dell’unità in modo da essere visibile agli organi di polizia
durante i controlli. L’autorizzazione alla sosta e al deposito tramite contrassegno identificativo, potrà
essere rilasciato sino all’esaurimento della capacità delle aree demaniali destinate a tale scopo. Nello
specifico nelle aree demaniali marittime di Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Suvaki e Scauri
Scalo (loc. La vela) è consentita la sosta a secco delle unità esclusivamente negli spazi indicati negli
schemi di cui agli allegati “5, 6, 7, 8 e 9” nel periodo compreso tra il 1 Maggio e il 31 ottobre, salvo
deroghe dell’Autorità Marittima, indistintamente dal
materiale di costruzione dell’unità; al di fuori di detto periodo l’area deve essere rigorosamente
sgomberata e lasciata libera dalle unità.
7.3 Le unità devono essere sollevate da terra con mezzi idonei (carrelli o invasature) in modo da
non costituire pericolo; inoltre ogni proprietario deve provvedere alla pulizia e alla rimozione di rifiuti
e acqua stagnata nell’area di sosta e deposito nel raggio di due metri dalla propria unità.
Articolo 8
(Divieti/Obblighi e deroghe relativi alla disciplina delle soste a secco)
In tutto l’arco dell’anno:
8.1 È fatto assoluto divieto di eseguire la pulizia della carena mediante idropulitrice, lavori di
carteggiatura, se non quelli strettamente effettuati a mano, il lavaggio con detersivi e detergenti chimici
senza il recupero delle acque, pitturazioni, uso di vernici o solventi, uso di fiamme libere e di
attrezzature rumorose. Sono vietate tutte le operazioni che comportano la produzione di residui di
lavorazione e/o reflui, tramite l’utilizzo di pompe idranti o similari.
8.2 È fatto obbligo di comunicare all’Autorità Marittima il tipo di lavorazione (es. carteggiatura senza
ausilio di attrezzature, lavaggio a mano, piccoli lavori di manutenzione, ecc.) che si intende effettuare
a bordo dell’unità, specificando nel contempo data di inizio lavori e presunta durata degli stessi; si ha
obbligo altresì di porre un telo impermeabile sul suolo sotto l’imbarcazione, atto a raccogliere i residui
prodotti durante le piccole manutenzioni, evitando che i residui si possano disperdere in mare o nel
suolo e sottosuolo.
Articolo 9
(Disposizioni finali)
9.1 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di
Sicurezza.
9.2 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del
Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
9.3 L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero
derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della
presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
9.4 Le unità navali ed i veicoli la cui sosta è effettuata in violazione della presente ordinanza, saranno
rimossi forzatamente e trasportati in apposita area di deposito a cura del Comune di Pantelleria ed a
spese del contravventore.
9.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o
cose per effetto dell’illecito comportamento.
Articolo 10
(Sanzioni)
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli
1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da
diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo
n. 04/2012, relativo alla disciplina della pesca, salvo che il fatto non costituisca differente illecito
sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall’illecito comportamento.
Articolo 11
(Pubblicità)
Il presente provvedimento, che entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione,
abroga e sostituisce l’Ordinanza n°03/20 del 03.06.2020 ed ogni altra norma precedentemente
emanata in contrasto con la presente. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e
pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di
Pantelleria al link ORDINANZE: http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx .
IL COMANDANTE Tenente di Vascello (CP) Vincenzo DE FALCO
Il documento scaricabile e stampabile: M_CCPP.CPPAN.CPPAN_REG_ORDINANZE(R).0000016.07-07-2023
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Voli esorbitanti e caos nei trasporti: il business dietro ai funerali di Papa Francesco

La morte di Papa Francesco ha scatenato una mobilitazione straordinaria verso Roma, con milioni di pellegrini e personalità politiche accorse per l’evento. Tuttavia, l’industria dei trasporti ha approfittato della situazione, aumentando vertiginosamente i prezzi e causando un caos logistico. Voli e servizi aeroportuali sono stati oggetto di speculazione, con costi alle stelle e disagi prolungati. A complicare la situazione, l’incremento dei voli ha aggravato l’impatto energetico, contribuendo al rialzo dei costi globali dell’energia.
Il prezzo della devozione: come il mercato ha sfruttato la morte di Papa Francesco
Tra il 25 e il 27 aprile, in vista dei funerali di Papa Francesco, sono stati organizzati voli supplementari da diverse compagnie aeree per facilitare l’afflusso di pellegrini e visitatori verso Roma. Questo aumento delle frequenze è stato giustificato come una risposta alla domanda straordinaria, ma ha portato anche a un’impennata dei prezzi dei trasporti. Molti voli sono stati venduti a tariffe significativamente più alte rispetto alla media. Ad esempio, Iberia ha aumentato i suoi prezzi del 20%, facendo lievitare il costo di un volo da Madrid a Roma, che normalmente sarebbe accessibile, oltre i 200 euro.
Sebbene le compagnie aeree abbiano giustificato l’incremento come una risposta alla domanda straordinaria, questa mossa ha sollevato interrogativi sull’opportunità di approfittare di un evento così doloroso per massimizzare i guadagni. Mentre alcune persone hanno accettato i rincari come inevitabili, molti altri hanno espresso indignazione per il modo in cui la tragedia è stata sfruttata per fini economici.
L’effetto collaterale del caos: l’impatto dell’aumento dei voli sull’energia globale
L’incremento dei voli, in particolare durante eventi straordinari come i funerali di Papa Francesco, ha avuto un impatto significativo sul consumo energetico globale. Con l’aumento dei voli diretti a Roma, il consumo di carburante è cresciuto notevolmente, provocando un incremento delle emissioni di CO₂ e aggravando la situazione energetica mondiale. Questo ha contribuito al rialzo dei costi energetici e a un aumento dell’inquinamento atmosferico.
Ogni volo supplementare comporta una maggiore impronta di carbonio, un aspetto che non può più essere ignorato in un contesto globale sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale. Nonostante l’alta domanda, il settore dei trasporti non ha ancora implementato soluzioni adeguate per ridurre l’impatto ambientale. Per affrontare efficacemente queste problematiche, le compagnie aeree dovrebbero adottare misure concrete per mitigare l’impatto ecologico, tra cui:
Programmi di compensazione delle emissioni: iniziative volte a bilanciare le emissioni di CO₂ prodotte dai voli supplementari;
Aggiustamenti logistici più efficienti: ottimizzazione delle rotte e degli orari per ridurre il consumo di carburante;
Tariffe speciali con criteri sostenibili: introduzione di offerte che incentivano scelte di viaggio ecologiche.
Adottando queste misure, il settore dei trasporti potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale associato agli eventi di grande portata.
Aeroporti sotto assalto: la gestione del caos tra efficienza e disorganizzazione
Il caos negli aeroporti di Roma ha rappresentato una delle sfide più gravi nella gestione dei trasporti. L’arrivo massiccio di pellegrini a Roma ha messo a dura prova anche la gestione degli aeroporti, in particolare quelli di Fiumicino e Ciampino, che sono stati invasi da migliaia di passeggeri. La gestione dei flussi di persone ha rivelato numerose lacune, con lunghe code e ritardi che hanno causato forti disagi. Nonostante l’organizzazione di voli speciali e gli sforzi delle forze di sicurezza, gli aeroporti sono stati sopraffatti dalla situazione.
La disorganizzazione generale ha messo in luce la mancanza di un piano chiaro per gestire emergenze di tale portata. La qualità del servizio è stata messa in secondo piano, e gli aeroporti sono stati incapaci di rispondere in modo adeguato alla richiesta. Questo caos ha sollevato il problema di una revisione delle politiche di gestione in caso di eventi straordinari.
Link: https://www.prontobolletta.it/news/voli-prezzi-funerale-papa-francesco/
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25 aprile 2025, la commemorazione del Comune di Pantelleria Festa della Liberazione

Il Comune di Pantelleria invita la cittadinanza a partecipare ad un momento di commemorazione in occasione della ricorrenza del 25 aprile, Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.
Nel rispetto del clima di raccoglimento che accompagna il lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, quest’anno la celebrazione si terrà in forma sobria e contenuta.
La cerimonia si terrà alle ore 10:30 in piazza Cavour nella zona antistante il palazzo municipale ed é prevista esclusivamente la deposizione di una corona di fiori presso la sede comunale, alla presenza delle autorità civili e militari.
Si invita la cittadinanza ad unirsi al momento di memoria collettiva, condividendo nel silenzio il valore dei principi di libertà, democrazia e pace che questa giornata rappresenta.
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Siccità, ristori per 35 milioni. Barbagallo: «La Regione è al fianco degli agricoltori»

Presidenza della Regione
Contro i danni causati dalla siccità via libera a ristori da 35 milioni di euro. La Regione Siciliana dà attuazione, per l’anno 2025, agli interventi previsti nel Programma di sviluppo rurale 2014-2022 per aiutare le aziende che hanno subito danni a causa degli eventi di severa siccità verificatisi nel 2024. La dotazione finanziaria del bando (misura 23 “Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali” (articolo 6, lettera a, del Regolamento Ue 2020/2220) è pari a 35 milioni di euro, interamente a carico del Feasr. La somma è così ripartita: 18 milioni per il comparto agrumicolo, 11 milioni per quello dell’olivo e 6 milioni per i comparti del mandorlo e del pistacchio.
«La Regione è al fianco degli agricoltori come dimostra questa misura. Il sostegno previsto mira a garantire il recupero di competitività e redditività delle imprese – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – concentrando le risorse disponibili sui soggetti maggiormente colpiti dalle calamità naturali sulla base di criteri oggettivi. Un’altra misura che arriva dopo gli aiuti forniti al comparto cerealicolo e a quello dell’apicoltura, il bonus fieno per lo zootecnico, gli aiuti alla viticoltura e lo sgravio delle cartelle esattoriali per le aziende colpite da siccità».
I beneficiari sono gli imprenditori, singoli o associati, che esercitano attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. L’importo massimo del ristoro per singolo beneficiario è fissato a 25 mila euro. Il contributo in forma forfetaria sarò erogato entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno/pagamento ammesse entro il 30 giugno 2025 ed in funzione della dotazione finanziaria assegnata ad ogni comparto colturale. La presentazione della domanda deve avvenire per via telematica, utilizzando la funzionalità on-line messa a disposizione da Agea attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Il bando con le info e i dettagli è consultabile a questo link.
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