Cronaca
Pantelleria – Capitaneria di Porto, intervista al nuovo comandante Claudio Marrone
Marrone: “È per me una immensa emozione essere qui dinanzi a voi tutti. La vostra presenza, così numerosa ed accogliente è una manifestazione tangibile dell’affetto che nutrite nei confronti dello splendido equipaggio di questa nave che mi accingo a governare, ed in particolare nei confronti del Comandante uscente
De Falco”
Nella mattinata di ieri, 12 settembre 2025, si è tenuta la cerimonia di passaggio di consegne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, dall’uscente CC Vincenzo De Falco a Claudio Giuseppe Marrone, alla presenza del Comandante provinciale Guglielmo Cassone e del Sindaco Fabrizio D’Ancona, tutte le autorità civili e militari dell’isola e i cittadini.

Una celebrazione sobria ma intensa di emozioni e commozione per molti dei partecipanti.
Abbiamo voluto conoscere più da vicino il neo nominato Comandante Marrone, alla sua prima esperienza di comando e dalle prime battute abbiamo capito subito la stoffa di quest’uomo palermitano, ma con grande esperienza sul campo e in mare in quel di Trieste.
Ma andiamo con ordine.
Comandante, ci vuole raccontare come approccia al mondo della Marina Militare? “Intanto mi presento: sono Tenente di Vascello, originario di Palermo dove ho frequentato la facoltà di studi di Giurisprudenza, laureandomi con magistrale nel 2012. Mi sono abilitato ad avvocato, ma dopo poche settimane, nel 2014 sono entrato in Accademia, dapprima come ufficiale in ferma e prefissata, in quella veste ho preso lo servizio presso la Capitaneria di Trieste per un annetto e mezzo circa. Poi sono rientrato in Accademia come ufficiale a nomina diretta dei Ruoli Normali, ma da qui di nuovo mi hanno ritrasferito a Trieste per i successivi anni.
“Dal 2017, quindi ho prestato servizio senza interruzioni salvo qualche missione un po’ fuori dapprima come addetto al reparto operativo tra gli incarichi: addetto sezione VTS per il monitoraggio e controllo del traffico navale, per il quale tra l’altro sono pure abilitato seguendo un corso di specializzazione e dopodiché, negli ultimi tre anni sono stato capo sezione tecnica per tre anni dalla fine del 2022 fino ad adesso.”
Mi scusi ma lei è giovane, tutte queste cose in che tempo le ha fatte? “Io sono del 1986 e le dico che rispetto ai nostri colleghi di Accademia noi a nomina diretta abbiamo un’età un po’ più avanzata, perchè siamo tutti quanti laureati esternamente all’Accademia e quindi abbiamo un gap di qualche annetto. Con i colleghi dell’Accademia infatti come potete immaginare pur essendo più anziani di grado di me erano abbastanza più giovani.”
Ma questo era tutto preordinato dentro di lei, da ragazzino? “Assolutamente no!
E quindi come è nata questa attrazione per questa professione, dove è appare tutto molto poetico il mare, il vento, il fascino della divisa, però poi è anche un lavoro difficile? “E’ una scelta di vita sicuramente impegnativa ma veda io vengo da una città di mare e col mare ho sempre avuto un rapporto viscerale, potremmo dire in qualche modo e sono sempre stato appassionato di tutto quello che lo riguarda. Inoltre, sono figlio di velisti pure, quindi è connaturato un rapporto con il mare di rispetto e di amore che mi viene trasmesso anche dalla mia educazione familiare.
“Per cui nel momento in cui mi sono laureato e abilitato avvocato, mi sono guardato un po’ attorno e ho detto cosa posso fare per sfruttare al meglio quelle che sono le mie attuali conoscenze acquisite a livello accademico, universitario, e al contempo seguire le mie inclinazioni naturali? La Capitaneria di Porto mi ha offerto questa grande opportunità che io spero appunto di riuscire a onorare.”
Ma lei è sposato, ha figli? Dove li ha lasciati? “Sono qui a Pantelleria, in questo momento, mi hanno seguito mia moglie e i miei due bimbi, che sono nati a Trieste. Il grande è di novembre del 2020 e il piccolo invece è di febbraio del 2024 mia moglie è di Palermo e loro sono triestini.

Comandante Marrone, ieri c’è stato il passaggio già conosceva la Pantelleria, visto che è di Palermo? si è trovato spesato? Ieri dicevamo che quest’isola è un avamposto e quindi tosta. “Le dico che io conosco tutte le isole della Sicilia per vacanza, per diletto fino a Linosa, ma Pantelleria mi mancava quindi un po’, come ho detto anche nel discorso di ieri, un strano destino sembra che mi legasse in qualche modo all’isola, una sorta di richiamo che mi portava verso queste sponde.
“Poi da una città di vento come Trieste sono finito sull’isola Figlia del Vento in qualche modo e l’accoglienza che mi ha riservato mi ha galvanizzato. E’ un bel posto, veramente affascinante con le sue molteplici sfaccettature: il mare, la montagna io sono anche un appassionato di montagna quindi avrò anche modo di girare l’entroterra ovviamente.”
Naturalmente, lei conosce quali sono le problematiche maggiori di Pantelleria gli sbarchi, le emergenze in mare normali, lei ha una grande esperienza ma ci sono dei frangenti davvero difficili, come affronterà tutto questo? “Con lo spirito giusto: io tra le varie cose che ho fatto ho pure partecipato a queste operazioni che sono sicuramente emotivamente più impattanti per il nostro tipo di lavoro, ma è il lavoro che facciamo la ricerca e soccorso in mare e tutti noi ne siamo assolutamente consapevoli e siamo appunto anche formati, specializzati per lo più.
“Tutti noi ufficiali almeno veniamo specializzati apposta in SAR, Search and Rescue, proprio per darci l’impronta giusta per affrontare questo genere di emergenze, non parlo soltanto dal punto di vista della migrazione, sebbene quest’ultima sia uno degli aspetti della ricerca e soccorso in mare, ma più in generale appunto della salvaguardia della vita umana in mare.”
In una intervista all’ex Comandante De Falco, mi ha colpita una sua risposta, rispetto al vostro impegno sul campo, l’aspetto sociale che spicca, proprio nel senso di fare assistenza sociale. “Secondo me è una cosa fondamentale quando si arriva in un posto e si creano delle dinamiche, per cui essere presenti socialmente.”
“Io ho sottolineato anche nel breve discorso d’insediamento, che ho apprezzato tantissimo l’opera svolta dal il mio stimatissimo predecessore perché ha saputo intessere veramente dei bei rapporti con tutto il tessuto sociale: dall’amministrazione comunale all’ultimo dei pescatori, questo gli fa onore va riconosciuto e io appunto conto di continuare sul solco che ha tracciato, continuare a fare in modo che la guardia costiera rappresenti un baluardo, insomma un porto sicuro per chi ha bisogno.
Quindi queste porte sono sempre aperte? “Assolutamente sì come devono essere!”
Ma ecco il discorso di insediamento del Comandante Claudio Marrone
Rivolgo il mio saluto al Capo del Compartimento Marittimo, al Comandante di
presidio, al signor Sindaco, alle Autorità Militari, Civili e Religiose, alla comunità
pantesca tutta, al personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ed ai
Gentili ospiti che oggi affollano questa banchina.
È per me una immensa emozione essere qui dinanzi a voi tutti.
La vostra presenza, così numerosa ed accogliente è una manifestazione tangibile
dell’affetto che nutrite nei confronti dello splendido equipaggio di questa nave che
mi accingo a governare, ed in particolare nei confronti del Comandante uscente
Vincenzo De Falco.
In questi pochi giorni che hanno preceduto la cerimonia odierna, ho avuto modo di
apprezzarne la sensibilità, l’abilità ed il tratto con cui egli ha impostato la propria
azione di comando, sapientemente intrecciando rapporti di sinergia e collaborazione
con le varie istituzioni che hanno sede sull’isola, contribuendo a creare un ambiente
sereno ed una comunione di intenti con tutte le forze impegnate nel rendere questo
lembo di terra un porto sicuro.
Un bizzarro destino, legato a filo doppio ai capricci del vento, sembra avermi
condotto su queste sponde. Da un confine dell’Italia all’altro, dall’estremo nord al
suo antipodo, dalla città della bora, Trieste, dove ho prestato servizio finora, si
potrebbe quasi affermare che sia stato proprio il vento a portarmi su quest’isola,
Bent-el-rhia, per l’appunto “figlia del vento”, secondo l’etimologia araba.
Qualche giorno fa, a proposito di destino, mi è capitato di imbattermi nelle parole
che Joseph Conrad, nel suo romanzo autobiografico “La linea d’ombra” pronuncia a
proposito della sua prima esperienza di Comando e che mi sono risuonate
nell’anima come se fossero rivolte proprio a me, e che vorrei citare:
“In fondo un posto di Comando è quasi un concetto astratto, e sembrava una sorta
di prodigio minore, fino a quando non mi balenò in mente che quel prodigio
implicava la concreta esistenza di una nave. Una nave, la mia nave. Il suo richiamo
era giunto fino a me come dalle nubi, non avevo mai sospettato della sua esistenza,
non sapevo che aspetto avesse, avevo a malapena udito il suo nome, Eppure
eravamo indissolubilmente uniti per un tratto del nostro futuro”.
Ringrazio dunque sentitamente il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto – Guardia Costiera per avermi voluto accordare il grande onore di legare un
tratto del mio futuro a quest'isola ed a questo prestigioso incarico di Comando, che
mi impegno davanti a tutti voi ma soprattutto dinanzi al mio equipaggio, ad
assolvere al meglio delle mie capacità, all'insegna della continuità con l’operato del
mio stimatissimo predecessore, dal quale, come dicevo poc'anzi, raccolgo un’eredità
estremamente rilevante e che conto di riuscire a rispettare e portare avanti con
tutto me stesso.
Caro Vincenzo, consentimi di ringraziarti per tutto quanto mi hai trasmesso in questi
giorni, ma soprattutto per l'amicizia che mi hai dimostrato e per l'accoglienza che mi
hai riservato.
Permettetemi infine di rivolgere un pensiero affettuoso alla mia famiglia, a mia
moglie (il mio caposaldo, la mia roccia, il mio tutto) ed ai miei splendidi bambini, che
mi stanno accompagnando, sUpportandomi e sOpportandomi, anche in questa
nuova fantastica avventura che oggi ha inizio.
Viva l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Pantelleria, viva il Corpo
delle Capitanerie di porto, viva la Marina Militare, viva l’Italia.
Noi non possiamo fare altro che augurare al nostro nuovo comandante auguri di buon lavoro, buona permanenza e che Pantelleria gli porti soddisfazioni e crescita professionale e umana.
Marina Cozzo
con la collaborazione di Mariella Raffaele
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Ambiente
Pantelleria, mappatura principali vincoli per balneazione e nautica
In base alla sicurezza per l’ambiente e l’uomo, cosa si può e non si deve fare nelle località di mare di Pantelleria
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria: VISTI 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto”; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTA la propria Ordinanza n. 18 del 9 dicembre 2011 – Scarico reflui in Località Arenella del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 14 giugno 2012 – Conduttura sottomarina acque antistanti la località di Sataria del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2015 – Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo; VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri; VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2023 – Interdizione permanente specchio acqueo per galleggiante finalizzato alla sperimentazione e produzione di energia elettrica – ISWEC; VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 07 luglio 2023 – Regolamentazione degli approdi di cala Gadir, cala Tramontana, cala Levante, Suvaki, Martingana e Scauri scalo ed in generale delle soste a secco sulle aree demaniali marittime di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 32 del 31 dicembre 2025 – Progetto PANTHER – Interdizione specchio acqueo per attività tecnico/scientifiche finalizzate al ripristino degli habitat marini in degradazione dell’isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026 – rischio dissesto idrogeologico litorale isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14 in data 12/06/2026; F
RITENUTO
opportuno sintetizzare i divieti attualmente vigenti e finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta fruizione degli specchi acquei del litorale dell’Isola di Pantelleria,
RENDE NOTO
che tutte le attività comprese la navigazione, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli permanenti e stagionali disciplinati dalle ordinanze sopra citate
Per quanto sopra,
A V V E R T E
Che sono vigenti i seguenti vincoli, sommariamente raffigurati negli stralci riportati in calce:


Le fasce

Continua a leggere l’ordinanza completa di tutti gli schemi e approdi:
2026.06.12 – AVVISO STRALCIO ORDINANZE IN VIGORE_Firmato
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Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026”; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall’art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all’art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell’art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti “servizi spiaggia”; Per esercizio dei “servizi spiaggia” si intende l’esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, l’erogazione del “servizio spiaggia” presuppone l’attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l’erogazione di servizi diversi dal “servizio di salvataggio spiaggia” devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l’obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare l’organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall’art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che “gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un’impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l’impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l’indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall’obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, all’interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l’assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante l’espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all’uopo, più adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all’ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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