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Cronaca

Coronavirus, 8 marzo firmato il decreto Conte. Disposizioni per Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte

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Questa mattina il Presidente della Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha varato il suo decreto, relativo al Coronavirus.

Le prescrizioni per il contenimento del Covid-19 sono inequivocabili e hanno efficacia fino al 3 aprile 2020.

Disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto e valide per la regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria :

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assolute che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma1, lettera r;

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

 

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

 

L’articolo 2 del decreto prevede le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19

L’articolo 3 del decreto prevede le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

 

Misure igienico-sanitarie

  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  • evitare abbracci, strette di mano
  • mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate

 

Marina Cozzo è nata a Latina il 27 maggio 1967, per ovvietà logistico/sanitarie, da genitori provenienti da Pantelleria, contrada Khamma. Nel 2007 inizia il suo percorso di pubblicista presso la testata giornalistica cartacea L'Apriliano - direttore Adriano Panzironi, redattore Stefano Mengozzi. Nel 2014 le viene proposto di curarsi di Aprilia per Il Corriere della Città – direttore Maria Corrao, testata online e intraprende una collaborazione anche con Essere Donna Magazine – direttore Alga Madia. Il 27 gennaio 2017 l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nel Lazio. Ma il sangue isolano audace ed energico caratterizza ogni sua iniziativa la induce nel 2018 ad aprire Il Giornale di Pantelleria.

Salute

Malore ad alta quota sul Pantelleria-Trapani: paziente oncologica soccorsa da La Grutta Giovanni

Redazione

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Segnalazione da parte di La Grutta Giovanni di episodio sanitario su volo Pantelleria–Trapani: donna ogni mese raggiunge Trapani per cure chemioterapiche

Con la presente desidero segnalare un episodio avvenuto nella giornata odierna sul volo di linea Pantelleria–Trapani, che ritengo meritevole di attenzione per il valore umano ma soprattutto per la riflessione che impone sulle difficoltà sanitarie dei cittadini dell’isola. In qualità di passeggero — e non nella veste professionale di operatore sanitario del 118 — mi trovavo a bordo dell’aeromobile partito da Pantelleria e giunto regolarmente all’aeroporto di Trapani.

Poco prima dello sbarco, due file più avanti rispetto al mio posto, una signora anziana ha accusato un malore con perdita di coscienza, generando comprensibile preoccupazione tra i passeggeri. Mi sono immediatamente avvicinato per prestare soccorso, con l’aiuto di un altro viaggiatore.

La signora appariva pallida, sudata, poco collaborante, verosimilmente colpita da una crisi ipotensiva lipotimica. Ho quindi invitato a posizionarla con gli arti inferiori sollevati e, dopo alcuni minuti, ha iniziato a riprendere conoscenza e a parlare.

Nel frattempo l’equipaggio aveva già attivato i soccorsi aeroportuali, che sono intervenuti a bordo, hanno rilevato i parametri vitali — confermando il quadro ipotensivo ma in miglioramento — e disposto il trasferimento presso l’infermeria dell’aeroporto per ulteriori accertamenti. Prima di lasciare l’aeromobile ho avuto modo di scambiare qualche parola con la signora, che mi ha ringraziato con uno sguardo colmo di stanchezza.

Mi ha raccontato che, ogni 21 giorni, affronta il viaggio di andata e ritorno in giornata tra Pantelleria e Trapani per sottoporsi a terapia chemioterapica. Un racconto che colpisce profondamente e che fa riflettere su quanto sia gravoso, per molti pazienti dell’isola, affrontare periodicamente spostamenti così impegnativi per accedere alle cure.

Ho lasciato la signora rassicurato dal miglioramento delle sue condizioni, ma con il pensiero rivolto al viaggio di rientro che avrebbe dovuto affrontare la sera stessa. Ritengo importante condividere questo episodio affinché possa contribuire a mantenere alta l’attenzione sulle reali condizioni di mobilità sanitaria dei cittadini di Pantelleria, spesso costretti a percorsi faticosi per poter ricevere cure essenziali.

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Turismo

Pantelleria, locazioni turistiche – riunione operativa informativa organizzata dal Comune

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Il Comune di Pantelleria organizza un incontro operativo e informativo dedicato alle locazioni turistiche, per condividere aggiornamenti e indicazioni utili alla corretta gestione dell’attività secondo la normativa regionale vigente.

 Giovedì 12 marzo 2026, ore 16:00 – Aula Consiliare

👥 L’invito è rivolto a chi già svolge attività di locazione turistica sull’isola e a chi intende avviarla, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.pantelleria.tp.it/Novita/Comunicati/Locazioni-Turistiche-Riunione-operativa-informativa

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Salute

ASP Trapani, cercasi medici disponibili al Ruolo Unico Assistenza Primaria

Redazione

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Pubblicato dall’ASP Trapani un avviso integrativo per la disponibilità al passaggio al #RUAP, il Ruolo Unico di Assistenza Primaria.
La figura del #Medico del RUAP integra medici di medicina generale e quelli di continuità assistenziale per garantire un’assistenza territoriale continua.
L’avviso dell’ASP è finalizzato ad acquisire la disponibilità al passaggio al ruolo unico, rivolto ai medici titolari di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (APS) ed attività oraria (APO) con incarico a tempo indeterminato, e a procedere anche ad acquisire le disponibilità per la mobilità intraziendale.

Il ruolo unico supera la frammentazione tra medico di famiglia e guardia medica, unificando le attività per garantire la copertura dell’assistenza sull’intero arco della giornata. I medici possono svolgere attività mista, sia con un numero di pazienti a scelta (ambulatorio tradizionale) sia con attività oraria (presso AFT/Case di Comunità). L’obiettivo è garantire una migliore e maggiore continuità dell’assistenza sanitaria territoriale.
I medici interessati alla mobilità ed al passaggio al RUAP potranno presentare domanda da inviare entro le ore 08:00 di lunedì 16 marzo 2026 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: medicinageneralepediatria@pec.asptrapani.it
Maggiori informazioni nella sezione “Notizie” dell’home page del sito aziendale.

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