Cronaca
Coronavirus, 8 marzo firmato il decreto Conte. Disposizioni per Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte
Questa mattina il Presidente della Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha varato il suo decreto, relativo al Coronavirus.
Le prescrizioni per il contenimento del Covid-19 sono inequivocabili e hanno efficacia fino al 3 aprile 2020.
Disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto e valide per la regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria :
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assolute che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma1, lettera r;
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
L’articolo 2 del decreto prevede le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19
L’articolo 3 del decreto prevede le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Misure igienico-sanitarie
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci, strette di mano
- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate
Ambiente
Pantelleria, ordinanza per indagine geofisica dell’isola: limiti nella navigazione
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ha emesso ordinanza riportante il seguente avviso:
Nel periodo dal 01 dicembre 2025 al 30 luglio 2026 le seguenti unità
effettueranno un’attività di indagine geofisica con l’ausilio di strumentazione quale
Multibeam Echosounder, Subbottom Profiler, Sound Velocity Profiler e Campionamenti a
mezzo benna Van Veen nell’ambito del progetto “SEAMOUNTS” nello Stretto di Sicilia:
• “NG SURVEYOR” di bandiera Italiana, IMO n°9690872, nominativo
internazionale “I.B.E.G.”, t.s.l. 1856, lung. mt. 64,80;
• “IEVOLI AMBER” di bandiera italiana, IMO n°9764984 nominativo
internazionale “I.B.S.J.”, t.s.l. 3715 lung. mt. 83,07;
• “IEVOLI COBALT” di bandiera italiana, IMO n°976872 nominativo
internazionale “I.B.O.K.”, t.s.l. 4495, lung. mt. 83,83;
•
“NG WORKER” di bandiera italiana, IMO n°9533244 nominativo
internazionale “I.C.I.D.”, t.s.l. 3923, lung. mt. 88,00.
La campagna oceanografica è dedicata alla mappatura su larga scala di 79 montagne sottomarine situate oltre le 12 miglia dalla costa italiana a una profondità compresa tra 150 e 2000 metri, con lo scopo di raccogliere dati cruciali per la conservazione della biodiversità e la valutazione dei rischi geologic
Le citate unità opereranno all’interno di una macro area all’interno della quale ricadono anche le acque sottoposte alla giurisdizione del Circondario Marittimo di Pantelleria.
Nello stralcio cartografico sotto riportato, è rappresentata la macro area in questione i cui punti di coordinate geografiche (datum WGS ‘84) sopra emarginati sono indicati con i numeri 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 come meglio riportato nella tabella sottostante. Per tutta la durata della suddetta campagna di ricerca, le navi dovranno essere considerate “NAVE CON MANOVRABILITA’ LIMITATA” ai sensi della regola

1.2 I comandanti/conducenti delle unità navali in transito in prossimità delle unità
impegnate nelle succitate operazioni, dovranno, secondo perizia marinaresca,
transitare alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità,
evitando di creare moto ondoso nonché valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo.
Ambiente
Pantelleria, al via bando per intervento di conservazione biodiversità del Lago
Gara per “Intervento di Conservazione della biodiversità del Lago Bagno dell’Acqua/Specchio di Venere” – Importo di 480.121 euro; scadenza invio candidature: 16/12/2025
Con fondi del Piano Sviluppo e Coesione PSC FESR 2014/2020 Regione Siciliana Azione 6.5.1
L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria comunica che è stata avviata la procedura di gara aperta per l’appalto dei lavori finalizzati alla conservazione della biodiversità del Lago Specchio di Venere con applicazione del criterio del minor prezzo e secondo le disposizioni di lex specialis contenute nel bando di gara, avvalendosi della stazione appaltante “Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pantelleria – Lampedusa e Linosa – Ustica e Salemi” e del supporto dell’Ufficio Tecnico del Comune.
Lo stesso Ente ha provveduto ad accurate indagini idrogeologica, vegetazionale, ambientale e
paesaggistica delle aree circostanti il Lago “Bagno dell’Acqua”, meglio noto come “Specchio di
Venere”, con il supporto tecnico-scientifico dei ricercatori e dei progettisti, individuando gli
obiettivi e definendo le modalità di tale intervento per:
- salvaguardare la biodiversità, con particolare riguardo alle specie vegetali endemiche presenti sulle rive del lago;
- proteggere le peculiarità geologiche e naturalistiche dell’area, evidenziandone, al contempo, le caratteristiche, ai fini di una fruizione turistica consapevole;
- garantire una migliore regimazione delle acque che defluiscono dai versanti verso il lago,
- tendendo a trascinare limo verso l’interno del bacino;
- migliorare la fruizione turistica nelle aree idonee, delimitandole in modo da evitare interferenze dannose con le zone di maggior pregio o meritevoli di tutela. A tale scopo si è provveduto, nel corso del periodo 2022 e 2023, ad una serie di sopralluoghi in sito, sotto la guida del personale tecnico dell’Ente Parco, al fine di concordare e definire le azioni e le modalità di intervento, nonché dimensioni e caratteristiche delle opere necessarie.
“Con il presente progetto” dichiara il Commissario Straordinario Italo Cucci “si realizzerà la parte
più urgente e significativa degli interventi finalizzati alla salvaguardia delle caratteristiche
ecologiche e naturalistiche del Parco, e alla protezione dello stesso dalle interferenze negative
potenzialmente derivanti dalle attività agricole e turistiche, che peraltro devono continuare a
coesistere insieme a quelle di conservazione e di ricerca”.
“Contemporaneamente” conclude il RUP Carmine Vitale direttore f.f. “si migliora la fruibilità del
Lago ai fini di un turismo anche di tipo naturalistico e geologico, mettendo in evidenza le numerose
peculiarità geologiche, botaniche, faunistiche ed archeologiche del sito. Le opere proposte tengono
conto dello stato attuale delle conoscenze, a seguito dei numerosi ed approfonditi studi da parte di
Università e centri di ricerca, che hanno messo in evidenza le numerose peculiarità della zona”.
La procedura ha un importo a base di gara di 480.121 euro e la scadenza per l’invio delle
candidature è il 16/12/2025 entro le 14:00. La data termine per la richiesta di chiarimenti è fissata per l’11 dicembre p.v.
Maggiori dettagli al seguente link
gara conservazione Lago
Economia
Poste Italiane, a Pantelleria da 1° dicembre pagamento di pensioni comprensive di tredicesima
L’avviso vale per tutta la provincia di Trapani
È possibile ritirare la pensione nei 70 uffici postali e nei 69 ATM Postamat della provincia
Palermo, 28 novembre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 70 uffici postali della provincia di Trapani le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da lunedì 1.
Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 69 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.
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