Cronaca
Coronavirus, 8 marzo firmato il decreto Conte. Disposizioni per Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte
Questa mattina il Presidente della Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha varato il suo decreto, relativo al Coronavirus.
Le prescrizioni per il contenimento del Covid-19 sono inequivocabili e hanno efficacia fino al 3 aprile 2020.
Disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto e valide per la regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria :
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assolute che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma1, lettera r;
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
L’articolo 2 del decreto prevede le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19
L’articolo 3 del decreto prevede le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Misure igienico-sanitarie
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci, strette di mano
- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate
Salute
Pantelleria, al via trasporto con ambulanza post dimissioni dall’Ospedale Nagar a casa
Come fare richiesta
Il Comune di Pantelleria rende noto che è attivo il servizio di trasporto sanitario semplice e programmato con ambulanza a seguito di dimissioni ospedaliere. Si tratta diun servizio non urgente, destinato a pazienti non autosufficienti, allettati o impossibilitati a muoversi con mezzi comuni.
Per usufruire del servizio, gli interessati devono presentare apposita istanza al Servizio Sociale
almeno tre giomi lavorativi prima delle dimissioni.
La richiesta può essere consegnata a mano oppure inviata tramite e-mail agli indirizzi:
giubelvisi@comunepantelleria.it o rvitale@comunepantelleria.it.
Il modulo necessario può essere ritirato presso l’ufficio competente oppure scaricato dal sito
istituzionale, nella sezione “Avvisi”.
Il costo del servizio è a carico dell’Ente il quale emetterà in favore dell’interessato un buono di
servizio (voucher).
Pereventuali chiarimenti contattare il Servizio Sociale al n. 0923-695017.
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Economia
Pantelleria, al via contributo per accesso ad abitazioni in locazione – Domande entro il 31 agosto 2026
In allegato Avviso per la presentazione dell’istanza relativa all’ottenimento di un contributo finalizzato all’accesso delle abitazioni in locazione. Può presentare istanza l’ intestatario di famiglia anagrafica composta da ameno 3 unità in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in assenza di titolarità di diritti di proprietà e usufrutto;
residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni al momento della presentazione dell’istanza;
indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 10.000,00, basato sui redditi dell’anno 2024. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
All’istanza dovrà essere allegato il regolare contratto di locazione per uso abitativo, relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, salvo opzione della cedolare secca, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.
ATTENZIONE
Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari con contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
E’ possibile presentare istanza fino al 31 agosto 2026.
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Ambiente
Pantelleria, è emergenza peronospera. A rischio le colture
Il bollettino del Comune
Le stazioni meteo istallate dal Comune sul territorio pantesco hanno rese noto delle criticità imminenti per l’agricoltura pantesca.
Le stazioni agrometeorologiche sono tre e i dati vengono processati dal software della BASF ad esse collegato. Una ottima risorsa, sembrerebbe essersi rivelata come ausilio ai viticoltori per eseguire i giusti trattamenti fitosanitari al momento giusto.
SITUAZIONE COMPLESSIVA
PERONOSPORA (Plasmopara viticola)
Nel corso della settimana corrente si evidenziano condizioni altamente favorevoli allo sviluppo della peronospora, con presenza di allerta infezione legata all’andamento meteorologico (elevata umidità, bagnatura fogliare prolungata e temperature idonee). Si raccomanda pertanto di intervenire non appena possibile!
OIDIO (Erysiphe necator)
Parallelamente, si segnalano condizioni favorevoli anche allo sviluppo dell’oidio (infezioni ascosporiche). È quindi opportuno non abbassare la guardia e proseguire con programmi di difesa mirati, assicurando una corretta protezione della vegetazione in accrescimento. Si raccomanda pertanto di intervenire non appena possibile!
Consigli di gestione
- Tempistiche di intervento: dopo le piogge, entrare in campo appena possibile o non oltre le 72 ore dall’ultimo evento
- Peronospora: in questa finestra, è consigliato posizionare sostanze attive efficaci come ditianon, ametoctradin, cimoxanil, mandipropamide.
- Oidio: è consigliato intervenire con sostanze attive come mefentrifluconazolo o tetraconazolo.
- Fase fenologica: la coltura è in attiva crescita → massima recettività alle infezioni.
TEMPESTIVITA’ E COPERTURA sono determinanti per la protezione.
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