Cronaca
Coronavirus, 8 marzo firmato il decreto Conte. Disposizioni per Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte
Questa mattina il Presidente della Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha varato il suo decreto, relativo al Coronavirus.
Le prescrizioni per il contenimento del Covid-19 sono inequivocabili e hanno efficacia fino al 3 aprile 2020.
Disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto e valide per la regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria :
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assolute che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma1, lettera r;
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
L’articolo 2 del decreto prevede le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19
L’articolo 3 del decreto prevede le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Misure igienico-sanitarie
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci, strette di mano
- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate
Ambiente
Pantelleria, ordinanza con limiti di balneazione e navigazione: verde, giallo e rosso il semaforo della sicurezza in mare
Ogni colore una distanza dalla costa
Nel pomeriggio di ieri, 5 maggio 2026, presso la Sala Consiliare del Comune di Pantelleria, Il Sindaco Fabrizio D’Ancona, insieme con il direttore del Parco Carmine Vitale e il COmandante della Capitaneria di Porto Claudio Marrone, ha resa nota la necessità dell’Ordinanza N. 13 del 6/6/2026 per la sicurezza in mare per bagnanti e naviganti della costa.
Per conoscere esattamente le località sottoposta ai limiti, è stato creato un qr code, che darà tutte le indicazioni necessarie e che troverete alla fine dell’articolo.
Il documento dell’Ufficio Marittimo di Pantelleria così recita:
Il litorale dell’isola di Pantelleria è caratterizzato da tratti di falesie a picco sul mare, scogliere dalle elevate pendenze e accumuli di roccia fratturata, che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico di pericolosità molto elevata. La Relazione Geomorfologica allegata al provvedimento di approvazione dell’aggiornamento del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (di seguito “P.A.I.”) dell’Isola di Pantelleria” (D.S.G. 817/2023 citato in preambolo) ha accertato infatti che, “considerata la natura geologica (esclusivamente vulcanica) e le caratteristiche geomorfologiche dell’isola, la tipologia prevalente (quasi esclusiva) dei dissesti presenti è quella di crollo […].
I dissesti censiti risultano essere 295 di cui 293 di crollo […]. I dissesti di crollo censiti interessano pareti verticali o sub verticali e versanti notevolmente acclivi […]. La pericolosità, per il principio di cautela […], è stata attribuita molto elevata P4 a tutti i dissesti di crollo”. I fenomeni di dissesto sopra citati sono meglio rappresentati nelle allegate Carte della pericolosità geomorfologica in scala 1:10.000 delle sezioni CTR nn.rr. P_626910, P_626920, P_626930 e P_626940, redatte dalla competente Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Per quanto precede,
O R D I N A
Articolo 1 (Individuazione delle zone di dissesto)
1.1 Allo scopo di salvaguardare la vita umana in mare e contestualmente disciplinare l’uso degli
specchi acquei a ridosso dei tratti di costa interessati da fenomeni di dissesto censiti dalla
pianificazione di cui al Rende Noto (P.A.I.) e caratterizzati da indice di pericolosità molto elevato
(P4), sono individuate e regolamentate n. 3 (tre) fasce di litorale, denominate rispettivamente
“zona rossa”, “zona gialla” e “zona verde” distinte in relazione all’altezza e alla morfologia
della scogliera e alla distanza di sicurezza da mantenere rispetto alla linea di costa, tenendo
conto delle indicazioni tecniche contenute negli studi citati in preambolo:
Zona
Fascia di
sicurezza
(dalla linea di costa)
Rossa 100 m
Gialla 50 m
Verde 25, distinte in relazione all’altezza e alla morfologia
della scogliera e alla distanza di sicurezza da mantenere rispetto alla linea di costa, tenendo
conto delle indicazioni tecniche contenute negli studi citati in preambolo.



Continua a leggere nel documento originalem_inf.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0000013.05-06-2026

………………………..
Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp, notizie sempre all’ultima ora
Economia
Bando SRD01: Pantelleria chiede revisione per garantire equità e sviluppo ai territori svantaggiati
Proposte specifiche variazioni per piccole aziende di Isole Minori e zone svantaggiate L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Comune hanno trasmesso al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani una richiesta formale di rettifica del Bando SRD01 del Piano Strategico PAC 2023-2027, finalizzata a garantire un accesso più equo alle risorse destinate al comparto agricolo delle Isole Minori e delle aree svantaggiate della Sicilia. L’iniziativa, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Pantelleria con Deliberazione n. 50 del 29 aprile 2026, è stata sottoscritta anche dalla Federazione Agrotecnici Laureati della Regione Sicilia, dalla FLAI-CGIL Trapani, dal Consorzio dell’Olio IGP Sicilia, dalla UIL Trapani e dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia.
La richiesta evidenzia come l’attuale impostazione del bando penalizzi le piccole aziende agricole delle isole, caratterizzate da agricoltura eroica, elevati costi logistici e dimensioni aziendali ridotte, escludendole di fatto dall’accesso ai finanziamenti regionali.
Tra le principali proposte figurano l’istituzione di una graduatoria dedicata alle Isole Minori e alle zone svantaggiate, la riduzione della soglia minima di investimento da 250.000 a 25.000 euro, l’ampliamento degli interventi finanziabili per i settori vitivinicolo e oleario e la destinazione di una quota specifica delle risorse disponibili a questi territori.
L’obiettivo è tutelare produzioni identitarie di eccellenza, preservare il paesaggio rurale e sostenere comunità agricole che rappresentano un patrimonio unico della Sicilia sotto il profilo economico, culturale e ambientale. I firmatari confidano in un rapido intervento della Regione Siciliana affinché siano ristabilite condizioni di reale accessibilità alle misure di sostegno e siano riconosciute le specificità delle Isole Minori e delle aree rurali più fragili.
………………………………..
seguici su WhatsApp
Cultura
Pantelleria, per la Genius Loci De.Co. lavori in corso: presto bando per il logo
Lo scorso 24 maggio, Panetlleria riceveva il riconoscimento di Genius Loci De.Co. per la sua capacità di mantenere ancora vive le tradizioni locali, a partire dalla cucina, all’agricoltura, agli eventi sacri e quelli laici, come il famosso Carnevale.
Con una giornata interamente dedicata alla circostanza, presso i locali dell’Hotel Qalea di Suvaki, Amministrazione Comunale, ProLoco ed Ente Parco, ricevevano la peculiare gratificazione, per mano di Nino Sutera, attuale patron del progetto.
Grande ammirazione è stata manifestata per le unicità che la nostra isola offre, che sono ben altre che tipicità.
Così, l’evento ha preso le forme di qualcosa sempre più grande, che richiede la giusta etichetta. All’uopo, tra le attività che si stanno mettendo in essere, da indiscrezioni sappiamo che dovrebbe essere emesso un bando, rivolto molto probabilmente alle scuole, per la realizzazione di un logo ad ok per Pantelleria quale Borgo Genius Loci De.co.
L’idea è di far prendere parte e consapevoli le generazioni più giovani, affinchè si appassionino ancor più al loro territorio prezioso e unico, da preservare e amare con attenzione e sensibilità.
……………………………….
Leggi la notizia sul canale WhatsApp
-
Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo
-
Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono
-
Ambiente5 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere
-
Pantelleria5 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro
-
Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese
-
Cronaca5 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese
-
Capitaneria di Porto5 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri
-
Pantelleria5 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo