Trasporti
Viaggiare in traghetto: i diritti del passeggero secondo Confoconsumatori
In un articolo di Confconsumatori, si evincono i diritti e le azioni che si possono intraprendere in caso di problematicità con il viaggio in traghetto.
L’articolo di Confconsumatori fa subito riferimento al codice della navigazione, che così spiega:
Rispetto al Codice della navigazione, hanno applicazione prioritaria le condizioni di trasporto previste nel regolamento dalla compagnia di navigazione e che disciplinano le modalità del viaggio. È opportuno quindi prenderne preventiva visione e conoscerle prima di partire.
Cancellazione della partenza
Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione (es. mare mosso), il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto.
Nel caso di cause imputabili al vettore, il passeggero può chiedere, oltre al rimborso del biglietto non utilizzato, anche il risarcimento dei danni subiti.
La richiesta di risarcimento e di rimborso va presentata con raccomandata a.r. entro 10 giorni dalla data di rientro effettivo o presunto.
Ritardo della partenza
Se la partenza del traghetto e’ ritardata, il passeggero ha diritto al vitto e alloggio quando ciò sia compreso nel prezzo del viaggio. Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto.
Se il viaggio invece dura più di 24 ore, il passeggero può chiedere il rimborso solo dopo 24 ore di ritardo per i viaggi tra porti del Mediterraneo e dopo 48 ore per i viaggi che abbiano inizio o fine fuori Europa o dai Paesi del Mediterraneo.
Nei casi in cui il ritardo sia dovuto ad una causa imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha anche diritto al rimborso dei danni.
La richiesta di risarcimento e di rimborso va presentata con raccomandata a.r. entro 10 giorni dalla data di rientro.
Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio è interrotto per cause di forza maggiore (mare mosso, etc.), il prezzo è dovuto in proporzione al tratto percorso.
Se la compagnia di navigazione però garantisce al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell’attesa vitto e alloggio (se compresi nel biglietto pagato), il prezzo è dovuto per intero.
Impossibilità del passeggero
Se il passeggero non può partire a causa di un impedimento sopravvenuto ed indipendente dalla sua volontà (es. morte, infortunio, malattia, etc.) il contratto si risolve ed e’ dovuto solo il 25% (1/4) del prezzo del viaggio. E’ comunque necessario comunicare l’impossibilita’ di viaggiare tempestivamente , prima della partenza, e fornire tutta la documentazione probatoria. In mancanza e non presentandosi a bordo all’orario stabilito e’ dovuto il 100% del prezzo, a meno che il biglietto non sia stato ceduto su domanda del passeggero e previa accettazione della compagnia di navigazione, salve eventuali penali previste dalla compagnia nelle condizioni di trasporto.
Se l’annullamento del viaggio, invece, è dovuto a ripensamento volontario e NON ad un impedimento sopravvenuto, vi sono delle penali che possono essere diverse da compagnia a compagnia, perché decise autonomamente e previste dal regolamento delle condizioni di trasporto. Esse possono variare in relazione al momento in cui viene fatto l’ annullamento rispetto alla data di partenza (in caso di annullamento il giorno prima o della partenza stessa la penale può anche essere del 100%).
Prosegue l’articolo di Confocommercio
Interruzione del viaggio del passeggero
Se il passeggero non può concludere il viaggio per ragioni a lui non imputabili, il prezzo è dovuto in proporzione al tratto percorso. Negli altri casi (ripensamento volontario), è dovuto il prezzo intero.
Trasporto del bagaglio
La compagnia di navigazione è responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato, se non prova che la causa dell’evento è a lui non imputabile.
I bagagli registrati che sono stati smarriti o danneggiati sono risarcibili fino a un massimo per legge di 6 euro per kg (se non assicurati).
La perdita o il danneggiamento devono essere segnalati subito al momento della riconsegna dei bagagli e comunque non oltre il terzo giorno dal rientro.
Per i bagagli non registrati non è previsto nessun rimborso, a meno che il passeggero non dimostri la responsabilità della compagnia di navigazione.
Si ricorda inoltre che la compagnia di navigazione ha diritto di pegno sul bagaglio nei casi di ritardato pagamento del prezzo del trasporto da parte del passeggero.
Auto imbarcata a seguito
Il trasporto del veicolo è regolato dalle norme sul “trasporto di cose”.
In caso di perdita, di danneggiamento e di ritardo nella riconsegna, la compagnia di navigazione è responsabile, salvo cause non imputabili e non determinate da sua responsabilità o dei propri dipendenti.
Se il danno è prodotto da un vizio occulto o comunque è legato ad un evento particolare (pericoli in mare, incendio non da colpa della compagnia, pirateria, guerre, sommosse, provvedimenti dell’autorità, scioperi, etc.), e’ il danneggiato che deve provare che la causa del danno e la responsabilità del vettore.
Il risarcimento massimo per veicolo, previsto dalla legge, è di 103,3 euro oppure la maggior cifra corrispondente al valore dichiarato prima dell’imbarco , salvo prova contraria. In caso di dolo o colpa grave dei suoi dipendenti, la compagnia dovrà invece un rimborso proporzionato al valore della vettura.
Responsabilità del vettore
In generale, la compagnia di navigazione e’ sempre responsabile dei danni al passeggero per sinistri verificatisi durante il viaggio, cioè dal momento dell’imbarco sino allo sbarco , salvo provi che siano derivati da cause a lei non imputabili.
Sono fatte salve eventuali assicurazioni sottoscritte al momento dell’acquisto del biglietto di viaggio.
Prescrizione dei diritti
Tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto delle persone e del bagaglio non registrato si prescrivono in sei mesi dall’arrivo a destinazione o, in mancanza, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
Quelli derivanti dal contratto di trasporto dei bagagli registrati si prescrivono in un anno dalla riconsegna degli stessi, o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori dall’ Europa o dai Paesi compresi nel Mediterraneo , la prescrizione dei diritti indicati sopra si compie decorso un anno .
In particolare, si applica la disciplina degli articoli 418 e 438 del Codice della navigazione.
Ecco il link dell’articolo di Confcommercio: Viaggiare in traghetto: i diritti del passeggero
Trasporti
Pantelleria, avviso pubblico per trasporto anziani verso ospedali, ambulatori, terapia
Servizio di trasporto a favore di persone anziane verso ospedali, ambulatori, medico di base, terapie ed esami o di soggetti dimessi da strutture sanitarie che necessitano dell’utilizzo di autoambulanza o altro mezzo similare
E’ stato approvato avviso pubblico e relativa modulistica per l’avvio del servizio di trasporto finalizzato ad agevolare gli spostamenti di persone anziane sole e autosufficienti, prive di adeguato supporto familiare, per il raggiungimento di ospedali, ambulatori, del medico di base, nonché per visite specialistiche, terapie ed esami nell’ambito del territorio comunale.
Per tale servizio è stata impegnata la somma complessiva di € 9.889,00 sul capitolo 1902/8 – codice 12.02-1.03.02.18.013 del bilancio comunale, giusta determina n. 1747 del 10/12/2025 ed è affidato alla ditta Autonoleggio Consolo con sede in Pantelleria in Via P. le Vincenzo Almanza n. 7.
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Trasporti
Aeroporto di Pantelleria – Riscontro Regione Siciliana ed ENAC su Programma Triennale 2026-2028 e interventi previsti
A seguito di espressa richiesta del Sindaco volta ad ottenere chiarimenti e aggiornamenti in merito alla manutenzione e alle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto di Pantelleria, il Presidente della Regione Siciliana ha accolto l’invito, sollecitando formalmente l’ENAC a fornire un riscontro dettagliato sullo stato degli interventi e sulla programmazione prevista.
Il Sindaco comunica che, in risposta a tale sollecitazione, è stato confermato l’avvio dell’iter di attuazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale ENAC 2026-2028, riguardanti opere di riqualificazione e adeguamento dell’infrastruttura aeroportuale.
In particolare, gli interventi previsti comprendono l’efficientamento energetico e funzionale dell’aerostazione, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, il rifacimento dell’impianto di aiuti visivi luminosi con tecnologia LED, la ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco e la riqualificazione delle strutture di volo. Dalla relazione tecnica emerge che tali opere sono finalizzate a elevare i livelli di sicurezza operativa, migliorare il comfort dei passeggeri, ottimizzare l’efficienza energetica dello scalo, oltre che prevedere lavori di riqualificazione dell’aerostazione, nel rispetto delle normative vigenti. Sono inoltre previsti interventi sulle piste di volo e sui piazzali di sosta degli aeromobili, nonché ulteriori opere inserite nella programmazione triennale con tempistiche distribuite fino al 2028 e, per alcuni interventi, fino al 2029. L’Amministrazione prende atto del quadro complessivo degli interventi comunicati dagli enti competenti, evidenziando la rilevanza strategica dell’aeroporto per la mobilità e la continuità territoriale dell’isola.
Trasporti
Codici: Ryanair deve rimborsare se il check-in online non funziona
L’associazione rilancia l’azione per tutelare i passeggeri che hanno problemi con il servizio
Prosegue l’attività dello Sportello aperto dall’associazione Codici per raccogliere le segnalazioni dei viaggiatori in difficoltà con il servizio di check-in online di Ryanair e per fornire assistenza al fine di ottenere un indennizzo alla luce dei disagi patiti.
“Le lamentele che riceviamo – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – riguardano diverse problematiche per un servizio che invece di facilitare il check-in, lo rende complicato. In alcuni casi subentra anche un costo extra non previsto. Alcuni viaggiatori hanno segnalato difficoltà nell’accedere alla app o al sito internet di Ryanair, altri raccontano di aver dovuto rinunciare alla procedura a causa di ripetute interruzioni. Non potendo fare il check-in online, il passeggero è costretto ad effettuarlo in aeroporto, a pagamento. Stiamo verificando anche il comportamento della compagnia, perché questo costo non sarebbe illustrato in maniera adeguata dal servizio clienti. Abbiamo cercato di aprire un dialogo con Ryanair, ma ci siamo scontrati con un atteggiamento chiuso e tutt’altro che collaborativo. Ci dispiace, perché da una compagnia del genere ci saremmo aspettati ascolto e attenzione per i viaggiatori. Il check-in online dovrebbe essere uno strumento di comodità per i passeggeri, non un’ulteriore fonte di stress. Quando il servizio non funziona correttamente, le compagnie aeree non possono scaricare la responsabilità sui viaggiatori, che si trovano penalizzati senza alcuna colpa”.
I passeggeri Ryanair che hanno avuto problemi con il check-in online di Ryanair possono fare una segnalazione all’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480, scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org oppure compilando il form disponibile sul sito www.codici.org.
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