Trasporti
Viaggiare in traghetto: i diritti del passeggero secondo Confoconsumatori
In un articolo di Confconsumatori, si evincono i diritti e le azioni che si possono intraprendere in caso di problematicità con il viaggio in traghetto.
L’articolo di Confconsumatori fa subito riferimento al codice della navigazione, che così spiega:
Rispetto al Codice della navigazione, hanno applicazione prioritaria le condizioni di trasporto previste nel regolamento dalla compagnia di navigazione e che disciplinano le modalità del viaggio. È opportuno quindi prenderne preventiva visione e conoscerle prima di partire.
Cancellazione della partenza
Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione (es. mare mosso), il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto.
Nel caso di cause imputabili al vettore, il passeggero può chiedere, oltre al rimborso del biglietto non utilizzato, anche il risarcimento dei danni subiti.
La richiesta di risarcimento e di rimborso va presentata con raccomandata a.r. entro 10 giorni dalla data di rientro effettivo o presunto.
Ritardo della partenza
Se la partenza del traghetto e’ ritardata, il passeggero ha diritto al vitto e alloggio quando ciò sia compreso nel prezzo del viaggio. Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto.
Se il viaggio invece dura più di 24 ore, il passeggero può chiedere il rimborso solo dopo 24 ore di ritardo per i viaggi tra porti del Mediterraneo e dopo 48 ore per i viaggi che abbiano inizio o fine fuori Europa o dai Paesi del Mediterraneo.
Nei casi in cui il ritardo sia dovuto ad una causa imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha anche diritto al rimborso dei danni.
La richiesta di risarcimento e di rimborso va presentata con raccomandata a.r. entro 10 giorni dalla data di rientro.
Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio è interrotto per cause di forza maggiore (mare mosso, etc.), il prezzo è dovuto in proporzione al tratto percorso.
Se la compagnia di navigazione però garantisce al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell’attesa vitto e alloggio (se compresi nel biglietto pagato), il prezzo è dovuto per intero.
Impossibilità del passeggero
Se il passeggero non può partire a causa di un impedimento sopravvenuto ed indipendente dalla sua volontà (es. morte, infortunio, malattia, etc.) il contratto si risolve ed e’ dovuto solo il 25% (1/4) del prezzo del viaggio. E’ comunque necessario comunicare l’impossibilita’ di viaggiare tempestivamente , prima della partenza, e fornire tutta la documentazione probatoria. In mancanza e non presentandosi a bordo all’orario stabilito e’ dovuto il 100% del prezzo, a meno che il biglietto non sia stato ceduto su domanda del passeggero e previa accettazione della compagnia di navigazione, salve eventuali penali previste dalla compagnia nelle condizioni di trasporto.
Se l’annullamento del viaggio, invece, è dovuto a ripensamento volontario e NON ad un impedimento sopravvenuto, vi sono delle penali che possono essere diverse da compagnia a compagnia, perché decise autonomamente e previste dal regolamento delle condizioni di trasporto. Esse possono variare in relazione al momento in cui viene fatto l’ annullamento rispetto alla data di partenza (in caso di annullamento il giorno prima o della partenza stessa la penale può anche essere del 100%).
Prosegue l’articolo di Confocommercio
Interruzione del viaggio del passeggero
Se il passeggero non può concludere il viaggio per ragioni a lui non imputabili, il prezzo è dovuto in proporzione al tratto percorso. Negli altri casi (ripensamento volontario), è dovuto il prezzo intero.
Trasporto del bagaglio
La compagnia di navigazione è responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato, se non prova che la causa dell’evento è a lui non imputabile.
I bagagli registrati che sono stati smarriti o danneggiati sono risarcibili fino a un massimo per legge di 6 euro per kg (se non assicurati).
La perdita o il danneggiamento devono essere segnalati subito al momento della riconsegna dei bagagli e comunque non oltre il terzo giorno dal rientro.
Per i bagagli non registrati non è previsto nessun rimborso, a meno che il passeggero non dimostri la responsabilità della compagnia di navigazione.
Si ricorda inoltre che la compagnia di navigazione ha diritto di pegno sul bagaglio nei casi di ritardato pagamento del prezzo del trasporto da parte del passeggero.
Auto imbarcata a seguito
Il trasporto del veicolo è regolato dalle norme sul “trasporto di cose”.
In caso di perdita, di danneggiamento e di ritardo nella riconsegna, la compagnia di navigazione è responsabile, salvo cause non imputabili e non determinate da sua responsabilità o dei propri dipendenti.
Se il danno è prodotto da un vizio occulto o comunque è legato ad un evento particolare (pericoli in mare, incendio non da colpa della compagnia, pirateria, guerre, sommosse, provvedimenti dell’autorità, scioperi, etc.), e’ il danneggiato che deve provare che la causa del danno e la responsabilità del vettore.
Il risarcimento massimo per veicolo, previsto dalla legge, è di 103,3 euro oppure la maggior cifra corrispondente al valore dichiarato prima dell’imbarco , salvo prova contraria. In caso di dolo o colpa grave dei suoi dipendenti, la compagnia dovrà invece un rimborso proporzionato al valore della vettura.
Responsabilità del vettore
In generale, la compagnia di navigazione e’ sempre responsabile dei danni al passeggero per sinistri verificatisi durante il viaggio, cioè dal momento dell’imbarco sino allo sbarco , salvo provi che siano derivati da cause a lei non imputabili.
Sono fatte salve eventuali assicurazioni sottoscritte al momento dell’acquisto del biglietto di viaggio.
Prescrizione dei diritti
Tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto delle persone e del bagaglio non registrato si prescrivono in sei mesi dall’arrivo a destinazione o, in mancanza, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
Quelli derivanti dal contratto di trasporto dei bagagli registrati si prescrivono in un anno dalla riconsegna degli stessi, o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori dall’ Europa o dai Paesi compresi nel Mediterraneo , la prescrizione dei diritti indicati sopra si compie decorso un anno .
In particolare, si applica la disciplina degli articoli 418 e 438 del Codice della navigazione.
Ecco il link dell’articolo di Confcommercio: Viaggiare in traghetto: i diritti del passeggero
Trasporti
Pantelleria, cancellati voli DAT da e per Trapani il 28 e 29 gennaio
Notizia Flash – Trasporti
Dall’Assessorato ai Trasporti giunge la seguente segnalazione: nelle giornate 28 e 29 gennaio 2026 sono stati cancellati alcuni voli DAT da e per Trapani (LICT) a causa della chiusura della pista dell’aeroporto di Vincenzo Florio di Birgi.
Nel dettaglio:
28 gennaio: cancellati i voli PNL/TPS e TPS/PNL del pomeriggio DX1836 e DX1835
29 gennaio: cancellati i voli PNL/TPS e TPS/PNL del mattino DX1832 e DX1831
A partire dal pomeriggio del 29 gennaio, tutti i voli dovrebbero riprendere regolarmente.
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Trasporti
Riorganizzazione servizi marittimi da e per Pantelleria – Cambio navi
Il Sindaco comunica che, nell’ambito della riorganizzazione dei collegamenti marittimi da e per l’Isola di Pantelleria, la compagnia di navigazione competente ha trasmesso informazioni ufficiali relative a una variazione nell’impiego delle unità navali.
In particolare, la nave Laurana, nella giornata di domenica 25, si trasferirà da Porto Empedocle a Trapani, con partenza prevista alle ore 08:00 e arrivo alle ore 14:00.
Da lunedì 26 la nave Laurana entrerà in servizio sulla linea D/4 Trapani – Pantelleria, secondo gli itinerari e gli orari in vigore. La nave Paolo Veronese, a partire da martedì 27, entrerà in servizio integrativo sulla tratta Trapani – Pantelleria.
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza al fine di garantire la massima chiarezza sulle modalità di svolgimento del servizio.
Trasporti
Voli – Il Parlamento Europeo approva le tre ore di ritardo
L’aggiornamento normativo riguarda anche posti gratuiti in aereo per minori, regole su bagagli e cancellazione del volo
L’Unione Europea sta tentando di aggiornare il Regolamento Europeo 261/2004, che tutela i passeggeri aerei e i suoi diritti di risarcimento in caso di disagio. Un ambito in cui ItaliaRimborso opera ogni giorno, fornendo un supporto al viaggiatore che intende far valere i propri diritti per ritardi, cancellazioni, negati imbarchi e altri disservizi subiti durante il viaggio aereo. Per questo, la nostra claim company guarda con grande attenzione quanto sta accadendo nello scenario politico europeo.
Il Parlamento europeo ieri, mercoledì 21 gennaio, ha approvato con 632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astenuti le modifiche proposte dalla Commissione Tran in merito alle tutele dei passeggeri aerei. Il Parlamento, quindi, mantiene la linea dura, come già accaduto dalla Commissione Tran, contro il Consiglio, che intende indebolire i diritti in vigore dal 2004, pensati per tutelare adeguatamente i passeggeri in caso di disservizio.
Nello specifico, anche in seconda lettura, il Parlamento e la Commissione Tran, con l’approvazione, intendono migliorare il diritto dei passeggeri. L’aggiornamento normativo riguarda anche l’assegnazione dei posti gratuiti in aereo per i minori, regole sui bagagli e delinea le circostanze eccezionali in caso di cancellazione del volo.
Grande attenzione, tuttavia, è riservata all’adeguamento della disciplina riguardante i ritardi, le cancellazioni e gli importi della compensazione pecuniaria. Il Parlamento e la Commissione Tran restano fermi nel confermare le tre ore di ritardo rispetto all’arrivo al fine di scaturire il diritto al riconoscimento della compensazione pecuniaria. Il Consiglio UE, invece, intende aumentare il gap a quattro ore di ritardo.
Il Parlamento inoltre propone che le compensazioni pecuniarie siano comprese tra 300 e 600 euro. Al momento la normativa prevede le compensazioni pecuniarie da 250, 400 e 600 euro in base alla distanza della tratta aerea, mentre il Consiglio propone compensazioni che oscillano da 300 a 500 euro.
Tra le modifiche proposte, i deputati vogliono garantire il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale ed un bagaglio a mano di dimensioni massime di 100 centimetri e peso massimo di 7 chili.
Il prossimo passo sarà quello di trasmettere al Consiglio la volontà del Parlamento europeo. È molto difficile che il Consiglio accetti tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento. L’idea politica del Consiglio, come già ribadito, è infatti quella di aumentare il ritardo a 4 ore, facendo così perdere, secondo i dati raccolti da ItaliaRimborso, il diritto a circa il 70% dei passeggeri che subisce un ritardo aereo e quindi il diritto alla compensazione pecuniaria.
Se il Consiglio non approverà gli emendamenti, si procederà alla costituzione di un Comitato di conciliazione, composto da 27 membri del Parlamento e altrettanti del Consiglio. Il Comitato di conciliazione avrà sei, prorogabili in otto, settimane per trovare un accordo su un testo unico. Se fallisce anche il Comitato di conciliazione, la proposta decade definitivamente e resta in vigore l’attuale Regolamento Europeo 261/2004.
Le dichiarazioni
Il relatore Andrey Novakov (PPE, Bulgaria) ha dichiarato: “Il Parlamento è pronto a continuare a lavorare per regole più chiare e prevedibili per le compagnie aeree e per un settore dell’aviazione più forte, ma non a scapito dei passeggeri. Il nostro punto di partenza è chiaro. Vogliamo rafforzare, non indebolire, i diritti dei passeggeri. La soglia delle tre ore, gli attuali livelli di compensazione, i moduli precompilati e garanzie effettive restano per noi linee rosse”.
Il ceo di ItaliaRimborso, Felice D’Angelo afferma: “Attendiamo con trepidazione che si trovi un accordo al fine di tutelare al meglio i diritti dei passeggeri. Siamo contenti che il Parlamento abbia seguito la linea tracciata dalla Commissione Tran. Resta il nodo del Consiglio, che auspichiamo applichi il buon senso per il bene dei viaggiatori aerei. Attenderemo quindi le decisioni prese dagli organi europei. Facciamo appello all’ultima istituzione mancante nell’accordo di una norma moderna per i passeggeri, il Consiglio. Ogni giorno assistiamo migliaia di passeggeri in difficoltà e l’aggiornamento normativo del RE 261/2004 rappresenta un punto di riferimento certo per tutti coloro che operano nel settore”.
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