cronaca
Sicilia, registrazione obbligatoria a siciliasicura.com per i non residenti
Il Governatore della Regione Siciliana, nelle ultime ore, ha reso nota la: registrazione obbligatoria su siciliasicura.com per i non residenti e non domiciliati che arriveranno in Sicilia tra l’8 giugno e il 30 settembre 2020.
Di seguito riportiamo articolo dell’Ordinanza N. 24 del 6 giugno 2020. relativo all’accesso sulla grande isola.
1. Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell’Isola o ivi domiciliato: a) si registra sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto; b) utilizza la WebApp collegata (o scarica in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme AppleStore e Android, l’applicazione 3 “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute. 2. I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma precedente, anche al fine di garantirne l’effettività. Nello specifico: a) i vettori del traporto (sia pubblici, che privati) informano i passeggeri, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, in ordine alla necessità di procedere alla registrazione al sito siciliasicura.com e pubblicano sui propri siti web le relative informazioni; b) le strutture ricettive, al momento del check-in dell’utente, nel caso di ospite non residente o domiciliato nell’Isola, sono onerate di inserire, nei moduli sottoposti alla firma, la dizione che segue: “dichiaro di essermi registrato sul sito web siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana”. Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale regionale e comunica il numero del call center dedicato. c) al fine di uniformare la comunicazione su tutto il territorio della Regione e sui motori di ricerca e siti web degli operatori turistici è disponibile l’immagine allegata alla presente Ordinanza, scaricabile nel formato .jpg sul sito istituzionale regione.sicilia.it nonché sui siti istituzionali dei Dipartimenti regionali interessati. 3. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è incaricato di coordinare, mediante il numero verde 800.458787, il call center regionale per la necessaria assistenza informativa inerente i contenuti del protocollo “SiciliaSiCura”. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato. 4. La gestione dei flussi informatici è di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, che redige un report settimanale sull’andamento degli ingressi nell’Isola attraverso il riscontro informatico del loro monitoraggio.
Leggi ⏩ http://pti.regione.sicilia.it/…/p…/portal/docs/151462547.PDF
Ambiente
Pantelleria, mappatura principali vincoli per balneazione e nautica
In base alla sicurezza per l’ambiente e l’uomo, cosa si può e non si deve fare nelle località di mare di Pantelleria
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria: VISTI 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto”; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTA la propria Ordinanza n. 18 del 9 dicembre 2011 – Scarico reflui in Località Arenella del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 14 giugno 2012 – Conduttura sottomarina acque antistanti la località di Sataria del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2015 – Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo; VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri; VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2023 – Interdizione permanente specchio acqueo per galleggiante finalizzato alla sperimentazione e produzione di energia elettrica – ISWEC; VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 07 luglio 2023 – Regolamentazione degli approdi di cala Gadir, cala Tramontana, cala Levante, Suvaki, Martingana e Scauri scalo ed in generale delle soste a secco sulle aree demaniali marittime di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 32 del 31 dicembre 2025 – Progetto PANTHER – Interdizione specchio acqueo per attività tecnico/scientifiche finalizzate al ripristino degli habitat marini in degradazione dell’isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026 – rischio dissesto idrogeologico litorale isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14 in data 12/06/2026; F
RITENUTO
opportuno sintetizzare i divieti attualmente vigenti e finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta fruizione degli specchi acquei del litorale dell’Isola di Pantelleria,
RENDE NOTO
che tutte le attività comprese la navigazione, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli permanenti e stagionali disciplinati dalle ordinanze sopra citate
Per quanto sopra,
A V V E R T E
Che sono vigenti i seguenti vincoli, sommariamente raffigurati negli stralci riportati in calce:


Le fasce

Continua a leggere l’ordinanza completa di tutti gli schemi e approdi:
2026.06.12 – AVVISO STRALCIO ORDINANZE IN VIGORE_Firmato
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Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026”; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall’art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all’art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell’art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti “servizi spiaggia”; Per esercizio dei “servizi spiaggia” si intende l’esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, l’erogazione del “servizio spiaggia” presuppone l’attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l’erogazione di servizi diversi dal “servizio di salvataggio spiaggia” devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l’obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare l’organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall’art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che “gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un’impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l’impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l’indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall’obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, all’interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l’assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante l’espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all’uopo, più adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all’ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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beatrice
12:21 - Giugno 7, 2020 at 12:21
ma che stupidaggine, che garanzie ci sono in merito alla privacy? grave danno al turismo! e se uno non ha un telefono su cui scaricare la app? Governatore ripensaci ….
Marina Cozzo
12:00 - Giugno 8, 2020 at 12:00
Gentile lettrice, abbiamo aperto il sito Siciliasicura.com e c’è uno spazio tutto dedicato alla gestione della privacy e, quindi, dei dati personali
Massimiliano
10:46 - Giugno 10, 2020 at 10:46
Buongiorno, desideravo sapere , se io e la mia compagna, domiciliati a Roma per lavoro, ma residenti nativi a Palermo, dobbiamo comunque iscriverci all’App?
E per il ritorno a Roma ci sono ulteriori iscrizioni?
Marina Cozzo
20:22 - Giugno 16, 2020 at 20:22
No, non credo dobbiate registrarvi. Per il ritorno a Roma non so dirvi, ma ritengo che sia la Sicilia a creare maggiori blocchi
Andreea
21:07 - Agosto 26, 2020 at 21:07
Signora Maria io voglio una informazione si io vado da Verona in Sicilia e sono da Romania non o documenti italiani e mi sono iscritta su Sicilia sicura però mi a detto che devo stare 14 giorni isolamento ma come si fa specifico non vengo da Romania
Direttore
22:52 - Agosto 26, 2020 at 22:52
Gentile lettrice, chiami la Protezione Civile della Regione Siciliana per ogni informazione in merito.
Iano
17:50 - Giugno 7, 2020 at 17:50
In questo caso bastava solo l’autocertificazione. e non tutta questa burocrazia. Immaggino un anziano o chi scherzosamente imbranatello, alle prese con il telefono a fare tutti questi aggiornamenti sul telefonno. ricevere a’mail , pass. ecc ecc
D. G.
10:34 - Giugno 8, 2020 at 10:34
Questa e una caricatura gigante dei siciliani che pensono di essere all’avanguardia!
Soldi butati fuori dalla finestra und stronzzata assoluta!
Nessuna dichiarazione sulla sicurezza dei dati personali, un App che non esiste sul Play Store per gli cellulari Android.
Invece di accogliere i turisti dal estero che portano soldi nel paese e aiutano le piccole aziende, li cacciate con una cagate che non serve assolutamente niente!
Ludmilla
21:57 - Giugno 8, 2020 at 21:57
È troppo complicato.. ci andavo sempre ma penso quest’anno cambio destinazione. Esagerati!!
Pulizzi Giuseppa
09:23 - Giugno 9, 2020 at 09:23
Anchio penso che tutto questo sia esagerato ,anchio dovrei venire a palermo partenza pisa dal 10 agosto al 10 settembre 2020 io sono nata a palermo ma vivo in toscana vado a casa di mia sorella a Terrasini palermo parlero con la m.agenzia …
Ernesto Cicchetti
12:05 - Giugno 11, 2020 at 12:05
Sono pugliese,ma ritengo la Sicilia la mia seconda Regione ( per mille buoni motivi). Ma questa forsennata corsa all’esposizione politica ,con Delle complicate invenzioni burocratiche,mi sembrano eccessive ( è un eufemismo). Semplifichiamo la vita ai cittadini, è un motivo essenziale per poter far ripartire meglio e prima la nostra amata Italia. Con affetto a tutti i Siciliani,un virtuale e caloroso abbraccio. Ernesto Cicchetti ( ex di sindaco per obby per circa un ventennio
Umberto
19:53 - Giugno 12, 2020 at 19:53
Chissà per quale motivo(sadismo?) la italica burocrazia felicemente sposata con la privacy rende sempre più difficile al cittadino la vita complicandogli lo svolgimento di semplici operazioni. E tanto difficile creare un link che ti consente di registrarti velocemente a SiciliaSicura senza perdere tempo per cercare la pagina di registrazione nascosta da annunci, messaggi ripetitivi e interventi di mediatori?
Carmelo
14:41 - Giugno 15, 2020 at 14:41
Non fate altro che complicare la situazione a tutti. Volete accorciare la burocrazia, ma cercate di rendere la vita sempre più difficile. Voglio vedere chi non ha il telefonino,persone di una certa età, come farà a fare tutto questo. Cercate di fare funzionare il cervello.
Stefano Pulliero
16:22 - Giugno 15, 2020 at 16:22
Esiste gia’ l’app Immuni che bisogno c’era di un’altra applicazione?! Rinuncio alle vacanze in Sicilia
Katy
12:18 - Giugno 16, 2020 at 12:18
ma chi controlla chi si registra o meno? ad ogni sbarco, con ogni tipologia di mezzo, qualcuno controlla?
Piero Aresta
10:59 - Giugno 22, 2020 at 10:59
E’ una bufala?! Su questo sito: siciliasicura.com non c’è nessuna possibilità di registrarsi quale turista non residente. Sotto in piccolo, sul sito, appare una scritta: Tags tra cui c’è la parola “registrazione”, cliccando si va su una pagina vuota. E’ una presa in giro?
Maurizio
11:01 - Giugno 23, 2020 at 11:01
Vivo in Germania, vengo tutti I Anni in Sicilia è mi porto sempre degli Amici Tedeschi per Far Conoscere La Sicilia , Questanno volevo scendere con 10 Amici Tedeschi , Ò fatto vedere ´L App Sicilia sicura solo in Lingua Italiana, Collettivi anno detto tutti di no, Allora Questanno non Si va in Sicilia, abbimo deciso di andare tutti in altro Paese, “Spagna”
`L App li á spaventati, Questo non e un buon metodo per attirare i Turisti in Sicilia
Spiccia Leone
11:52 - Giugno 23, 2020 at 11:52
Buongiorno,vivo a Milano io e mia moglie ci recheremo in Sicilia per vacanza in abitazione propria dato che sono siciliano ,possibile non si possa effettuare la registrazione qualche giorno prima?
vincent
18:14 - Giugno 26, 2020 at 18:14
Vedo solo post con inutili ed infantili critiche.Chi è orgogliosamente siciliano o ama veramente la sicilia non ha problemi a scaricare una semplice app e registrarsi.Ne scaricate di inutili sui vostri cellulari e giusto questa vi crea problemi.In quanto alle persone anziane o ai nonnini, se hanno modo tempo e disponibilità per venire in sicilia ,avranno un cellulare come tanti altri.Quando venite in sicilia trovate il cartello “Benvenuti in Sicilia” ma non capisco perchè chi sbarca a villa .s giovanni prima di prendere l’autostrada debba leggere benvenuti in italia
Antonino Falco
05:53 - Luglio 9, 2020 at 05:53
Si hai ragione. Se UNO ama la SICILIA si registra. Io vivo in AUSTRIA e devo andare in SICILIA per visitatare mia Mamma. E PURTROPPO Devo registrarmi. Ma che Senzo ha: se una settimana fa in sicilia sono arrivati 170 clantestini, tutti NON registrati, Se nelle spiaggie e nei locali pubblici tutti sono accavallati l’UNO sopra l’altro?
Cesira Camposampiero
10:18 - Luglio 5, 2020 at 10:18
sono residente a Padova, ho prenotato volo per Catania il 10 luglio. intendo risiedere in sicilia fino alla fine del mese. dove trovo il modulo per la registrazione prevista dall’ordinanza?
Direttore
21:30 - Luglio 8, 2020 at 21:30
Gentile lettrice, ha letto l’articolo? Il modulo è nel link inserito in fondo allo scritto
Giuseppe Bonsignore
19:56 - Luglio 13, 2020 at 19:56
Salve a tutti all’inizio di Agosto dovrei scendere in Sicilia sono emigrato in Germania o appena scaricato app SiciliaSiCura e mi è uscito scritto tutto inglese io non capisco nemmeno una parola di Inglese e o avuto difficoltà a finire l’iscrizione con l’aiuto di un membro di famiglia lo fatto però la cosa che non capisco io e visto che scendo in macchina e siamo in 5 basta solo una registrazione o devono farle anche le altre 4 visto che mia moglie e miei figli
Borgetta
21:59 - Luglio 14, 2020 at 21:59
Okay
Capalbo
22:28 - Luglio 20, 2020 at 22:28
Buona sera a Tutti volevo chiedere una Informazione
Corsa succede alle Personen che vengono in Sicila e non anno fatto la Registrazione ?
Toni
22:37 - Luglio 20, 2020 at 22:37
Cosa succede
Capalbo
22:37 - Luglio 20, 2020 at 22:37
Buona sera a Tutti volevo chiedere una Informazione
Cosa succede alle Personen che vengono in Sicila e non anno fatto la Registrazione ?
la rocca luigi
12:47 - Luglio 23, 2020 at 12:47
volevo comunicare la mia partenza sa genua palermo il giorno25.07.2020 con rientro il 06.08.2020 cordiali saluti
luigi la Rocca
Crapisi
15:19 - Luglio 23, 2020 at 15:19
Buon giorno io devo Partie von la nave Livorno palermo il 31 luglio venìamo dalla Germania noi siamo Solo domicilio residezza in sicilia ci dobiam o pure registrare
Laura
00:22 - Luglio 27, 2020 at 00:22
Buonasera, i miei genitori devono partire x la Sicilia ma non sono residEnti, non posso registrarli app in quanto non è fattibile sul loro telefono, come posso fare??inoltre loro dovrebbero in nave serve qualche autocertificazione da mostrare all’imbarco??
Grazie saluti laura
Filippo Scarpetta
12:57 - Luglio 28, 2020 at 12:57
qui e tutta una fregatura non ti risponde nessuno.
se pensate che loro si preouccupano di voi vi sbagliate .ho scritto un sacco di email telefonato alla proezione civile in sicilia senza risposta.e poi devi fare miscrizione tramite telefonino .fatta e senza risposte.
e per quelle persone che non hanno telefonino persone anziane come debbono fare?
Filippo Scarpetta
12:11 - Luglio 28, 2020 at 12:11
salve non trovo nessun formulare da riempire e se lo trovo e scritto in inglese io dovrei partire con mia moglie siciliana residente all estero,il 7.9.2020 da genova per palerno ho prenotato per una decina di gi8orni una casa vacanze cosa dovrei fare?
grazie
ps
ho gia mandato dei formulari riempiti ma non ho avuto ancora nessuna risposta
i formulari erano in inglese e ho dovuto chiedere aiuto
Tiziano Rovati
17:23 - Luglio 29, 2020 at 17:23
Non si riesce a registarsi. nelle province non compare Palermo
quindi non si riesce ad inserire nemmeno il comune di permanenza.
Spero tantissimo, che quando verrete venire in Lombardia Vi obblighino a fare altrettanto.
Con tutta l’immigrazione clandestina che avete, siete più a rischio di me
Sebastiano Carpinteri
11:45 - Luglio 31, 2020 at 11:45
DEVO REGISTRAMI SU SICILIA SICURA. SONO TRAVOLTO DALLA SPAZZATURA INFORMATICA. OSO SPERARE CHE L’ESPERTO INFORMATICO RIMANGA DISOCCUPATO.
POLIZZI CARMELO
22:47 - Agosto 17, 2020 at 22:47
perche e scritto solo in inglese voglio andare in italia sono abitante dal belgio e io parlo italiano e francese non so ne parlare ne comprendere l inglese alora non posso iscrirmi voglio andare a
vedere la mia mama che a abitato 50 anni in belgio e dalla morte di mio padre in 2014 e ritornata in sicilia da mia sorella
modica antonino
18:42 - Agosto 27, 2020 at 18:42
io sono siciliano residente in veneto e non ho avuto niente x fortuna sano
modica antonino
18:45 - Agosto 27, 2020 at 18:45
io risiedo in veneto e il 24/settembre devo partire x catania
Direttore
15:23 - Agosto 28, 2020 at 15:23
Bene, buon viaggio e si goda la splendida città
Stefano
20:34 - Settembre 14, 2020 at 20:34
Visto che l’ordinanza scade il 30/09/2020, se vengo in Sicilia in Ottobre, devo comunque registrarmi?
Direttore
20:40 - Settembre 14, 2020 at 20:40
Buonasera, stando alle date, riteniamo di no, che non sia necessario, ma non possiamo sapere, visto l’aumento dei contagi in Sicilia se l’ordinanza sarà prorogata. Le conviene rimanere aggiornato. Iscriversi al sito è una questione di pochi minuti cui potrà adempiere anche il giorno stesso della partenza