Ambiente
Pantelleria, Recuperata e salvata una rara Cicogna Nera
Cari della redazione e cari lettori, vi scrivo per informarvi di un ultimo
straordinario recupero effettuato dall’Associazione L’Avamposto che riguarda
l’avifauna migratoria, non solo per l’importanza della specie, ma anche per la
sua rarità.
Infatti, la sera del 2 ottobre mi perveniva un insolita segnalazione da parte della
Signora Patrizia Tirapelle e Piergiacomo Bianco che mi riferivano che
all’interno del resort Al Qubba, da diverse ore girovagava disorientata una
Cicogna Nera (Ciconia nigra) che non riuscendo a volare era in evidente
difficoltà.
Recatomi immediatamente sul posto, infatti ho potuto notare che la cicogna
nera appariva denutrita e in uno stato di debolezza e vulnerabilità fisica
abbastanza critico, per di più trovandosi in un luogo in prossimità
dell’aeroporto, prevenendo ogni possibile rischio, decisi di effettuarne il
recupero.
Accertatomi che lo splendido animale non avesse alcuna ferita evidente e non
presentasse nessun sintomo di intossicazione o peggio di avvelenamento,
potevo meglio constatarne il tangibile stato di deperimento fisico e di
disidratazione in cui versava.
L’Associazione L’Avamposto negli anni ha raccolto e quando possibile curato,
decine di specie in uno stato estremo di denutrizione e disidratazione, spesso
talmente grave da risultare fatale per queste creature.
Infatti la nota carenza d’acqua peculiare dell’isola e la quasi completa mancanza
di punti d’acqua dolce reperibili e disponibili per l’avifauna migratoria, ma
anche per quella stanziale, non permette a molti individui di potersi dissetare e
ristorarsi dalle fatiche del viaggio e di conseguenza le segnalazioni di uccelli in
difficoltà, soprattutto di specie legate agli ambienti palustri o umidi divengono
sempre più frequenti.
Dall’ultimo report di primavera sull’opera di recupero dell’avifauna svolta
dall’associazione, si aggiungono due poiane, di cui una purtroppo deceduta per
collasso organico dopo alcune ore dal recupero. dovuto al grave stato di
disidratazione e deperimento, quattro gheppi, di cui purtroppo due deceduti,
uno per le stesse cause della poiana, l’altro per grave bruciatura da folgorazione
elettrica, un giovane gabbiano reale e infine l’importante recupero di uno dei
due giovani fenicotteri smarritisi al Lago di Venere, già trasferito e reinserito
nella colonia stanziale delle Saline di Trapani grazie al supporto della
Soprintendente Silvia Muratore e all”Ispettore Forestale Vitaggio.
Adesso ci investe una grande responsabilità per aiutare al meglio questa rara
bellezza da proteggere e grazie alla giornaliera consultazione con il Centro
Recupero Fauna Selvatica della Lipu di Ficuzza e il Corpo Forestale, per
evitare alla cicogna un ulteriore stress, si è deciso di non procedere al
trasferimento e di provvedere alle cure parentali e a rimetterla in forze sull’isola
di Pantelleria.
Superati i primi giorni di difficoltà, in cui la cicogna stentava ad accettare la
condizione limitata del giardino protetto e rifiutava categoricamente il cibo,
tanto da doverla nutrire tramite imbeccata e appena diminuita un minimo la
diffidenza congenita verso gli esseri umani tipica di questa specie, ha
cominciato a nutrirsi da sola e a migliorare la propria condizione di giorno in
giorno.
Tanto che Mercoledì 9 ottobre insieme al Dott. Gianni Giardina del Centro di
Ficuzza, alla Soprintendente della Forestale Silvia Muratore, all’Ispettore
Forestale Massimo Cascio e all’Ispettore Sergio Gallo in servizio sull’isola, si è
deciso di fare una prova di inserimento in un area molto ampia ma comunque
protetta, per osservarne meglio lo stato di salute e constatare se la cicogna
avesse acquisito sufficienti energie per riprendere in sicurezza la migrazione
verso il Nord Africa.
Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità del Parroco della Chiesa di
Pantelleria Don Vincent Ramesh e dei responsabili del Centro Sportivo
parrocchiale, che hanno consentito di utilizzare il grande capannone per la
particolare “prestazione sportiva”.
Da tale prova e al successivo accurato controllo delle ali, svoltosi insieme
all’Ispettore Paolo Landolina e all’Ispettore Calogero Caruso che ha confermato
l’assenza di evidenti ferite, contusioni o traumi, provvedendo anche al
conteggio delle grandi penne remiganti indispensabili per il volo e osservando
una graduale ma costante ripresa fisica della cicogna, si è potuta fare una
auspicabile previsione per la liberazione e il reinserimento in natura.
La cicogna nera rara in Europa e rarissima in Italia, è nella lista rossa delle
specie da proteggere, lo stato di conservazione viene considerato EN (in
Pericolo di Estinzione). La causa primaria del cattivo stato di conservazione,
dipende maggiormente dalla crescente antropizzazione del territorio e la
distruzione del suo habitat, consistente in boschi maturi con presenza di zone
palustri, corsi d’acqua, laghi e stagni.
Anche se il numero di coppie nidificanti in Italia risulta in leggero aumento, il
rapporto del 2023 sulla nidificazione della cicogna nera che comprende come
uniche stazioni, le regioni del Piemonte, dove nel 1994 ha nidificato dopo anni
di assenza la prima coppia, del Lazio, della Basilicata, della Puglia e della
Calabria, ha contato appena 42 coppie, che hanno portato all’involo di 54
giovani individui.
Per tanto, data la rarità e la preziosità di questa specie, si è ritenuto necessario
procedere con l’inanellamento per il riconoscimento e il monitoraggio
internazionale della nostra amica nei suoi spostamenti migratori.
Ciò sarà possibile grazie al pronto invio dei materiali utili da parte del
Coordinatore regionale della Lipu per la Sicilia Nino Provenza.
La più grande e principale difficoltà da affrontare successivamente è stata la
ricerca e la scelta del migliore luogo per la liberazione.
La maggiore preoccupazione è rappresentata dalla massiccia presenza di pali e
cavi elettrici che a tratti, sull’isola formano una vera e propria rete altamente
pericolosa per i frequenti impatti violenti o folgorazioni, risultando spesso una
trappola mortale per questo tipo di uccelli, che possono raggiungere un apertura
alare di due metri.
Ma fortunatamente non in tutta l’isola persiste questo problema, e grazie al
provvidenziale, saggio consiglio di Salvatore del negozio di alimentari di Sibà
che ha proposto la liberazione nella zona delle Favare, proprio perché la
municipalità ha cominciato a interrare i cavi elettrici e il luogo esposto a sud
verso l’Africa, abbastanza isolato, poco antropizzato, risulta di fatto la
soluzione migliore, che asseconda la natura timida e diffidente che
contraddistingue questa specie dalla più socievole cugina Cicogna Bianca.
Infatti, sono felice di annunciare che la liberazione della regale e meravigliosa
Cicogna Nera avverrà, salvo complicazioni, giovedì 17 ottobre alle ore 11:00
am. nella zona delle Favare di Pantelleria, con il supporto e la supervisione
dell’Associazione L’Avamposto e dell’Ispettore Paolo Landolina e dell’Ispettore
Calogero Caruso del Corpo Forestale.
E visto che mentre scrivo queste righe corre il giorno di San Fortunato e se
andrà tutto bene come tutti ci auguriamo, presumendo intuitivamente che si
tratti di una femmina, battezzeremo la nostra amica con il nome di Fortunata.
Naturalmente, chiunque voglia assistere allo straordinario evento sarà
benvenuto, purché si rispetti religioso silenzio e il mantenimento della
posizione di osservazione suggerita dagli organizzatori.
Si consiglia di dotarsi di binocolo per una successiva osservazione a distanza.
Mi tocca e mi commuove sempre vedere cosi tanta buona e bella gente che si
prodiga con senso di responsabilità e dedizione per riuscire a dare una seconda
possibilità di vita ad un altra creatura.
Vorrei fosse sempre cosi, anche tra noi esseri umani.
Voglio ringraziare con tutto il cuore, i numerosi attori in questo lieto scorcio di
vita dell’isola di Pantelleria: Patrizia e Piergiacomo che hanno visto per primi la
cicogna nera, perché non si sono limitati a guardarla, ma l’hanno vista con
l’occhio attento e sensibile del buon osservatore, il Corpo Forestale e il Centro
di Recupero Fauna della Lipu di Ficuzza per la costante opera di salvaguardia
ambientale e il salvataggio di migliaia di animali in difficoltà, la Parrocchia di
Pantelleria per la gentilezza, la disponibilità e per aver intercesso con Gesù e la
Madonna per una pronta guarigione della bellissima cicogna, la Comunità di
Pantelleria per la vibrante, umana bellezza, i soci dell’Associazione
L’Avamposto che ci sostengono, in particolare Sandra Tamburini che ha fatto
una generosa donazione per l’acquisto di un indispensabile spara rete ad aria
compressa, per un più sicuro e agevole recupero dei giovani fenicotteri, che
puntualmente si smarriscono al Lago di Venere, Linda Russo che documenta e
registra le magnifiche esperienze che vive quotidianamente l’associazione con
foto e video degni del National Geographic o quasi, Fleur Chetwind che ha
messo a disposizione la sua bellissima proprietà per la creazione
dell’importante progetto di un Centro di Primo Soccorso per l’Avifauna di
Pantelleria, l’Ente Parco Nazionale di Pantelleria per aver riconosciuto l’attività
di recupero e cure della fauna che svolge l’Associazione l’Avamposto e iniziato
il dialogo per una concreta progettazione volta alla realizzazione e gestione del
Centro di Primo Soccorso dell’Avifauna per l’isola di Pantelleria, Nino
Provenza del coordinamento regionale della Lipu, per la fornitura del materiale
tecnico per il monitoraggio di Fortunata.
Non ci sono limiti ai sentimenti contrastanti che scaturiscono osservando una
creatura cosi misteriosa ed elegante, al profondo amore e allo stesso tempo alla
ruggente, selvaggia diffidenza che esprimono i suoi occhi, che sembrano
leggerti dentro.
Occhi che sembrano conoscere bene l’aspetto spiazzante della più intima e
volubile duplicità umana, capace di disarmanti tenerezze e di feroci distruzioni.
Per tutto il tempo trascorso a prendermi cura di lei, naturalmente non ho potuto
non pensare ai bambini di tutto il mondo.
Ai bambini che nell’era del consumismo più sfrenato, continuano a morire di
fame e di stenti nell’indifferenza generale, mentre milioni di tonnellate di grano
e altre risorse alimentari ogni anno vanno al macero per mantenerne alto il
prezzo di mercato.
Ai bambini che non riusciamo a proteggere per l’evidente fallimento della
cosiddetta società sapiens, riflesso della mal riposta e ipocrita politica, dedita
ormai solo ai proclami contro fantomatici nemici e alla più becera e lugubre
propaganda di guerra.
Una politica sempre più con le mani sporche di sangue di civili innocenti che
riflette il tragico degrado culturale, esistenziale del cosiddetto occidente
collettivo, che pur di non vedere e sentire il dolore del genocidio del popolo
Palestinese in corso, si rende complice del massacro deliberato di migliaia di
bambini e famiglie inermi nella martoriata terra di Palestina e negli Stati
limitrofi.
Mi piace pensare che la natura, intrisa di benefiche energie in qualche modo
veda e provveda comunque a tutto, anche a quegli aspetti cosi insondabili e
oscuri, che spesso restano inaccessibili alla comprensione umana.
Voglio immaginare che ci siano lidi inesplorati, li da qualche parte.
Luoghi di pura gioia, dove ogni bambino possa correre felice sui verdi prati,
dove le cicogne possano sempre vegliare dall’alto del cielo sull’umanità
finalmente in pace.
Pantelleria 16 ottobre 2024
Il Presidente dell’Associazione
Culturale L’Avamposto
Anselmo Consolo
Ambiente
Pantelleria, mappatura principali vincoli per balneazione e nautica
In base alla sicurezza per l’ambiente e l’uomo, cosa si può e non si deve fare nelle località di mare di Pantelleria
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria: VISTI 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto”; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTA la propria Ordinanza n. 18 del 9 dicembre 2011 – Scarico reflui in Località Arenella del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 14 giugno 2012 – Conduttura sottomarina acque antistanti la località di Sataria del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2015 – Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo; VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri; VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2023 – Interdizione permanente specchio acqueo per galleggiante finalizzato alla sperimentazione e produzione di energia elettrica – ISWEC; VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 07 luglio 2023 – Regolamentazione degli approdi di cala Gadir, cala Tramontana, cala Levante, Suvaki, Martingana e Scauri scalo ed in generale delle soste a secco sulle aree demaniali marittime di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 32 del 31 dicembre 2025 – Progetto PANTHER – Interdizione specchio acqueo per attività tecnico/scientifiche finalizzate al ripristino degli habitat marini in degradazione dell’isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026 – rischio dissesto idrogeologico litorale isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14 in data 12/06/2026; F
RITENUTO
opportuno sintetizzare i divieti attualmente vigenti e finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta fruizione degli specchi acquei del litorale dell’Isola di Pantelleria,
RENDE NOTO
che tutte le attività comprese la navigazione, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli permanenti e stagionali disciplinati dalle ordinanze sopra citate
Per quanto sopra,
A V V E R T E
Che sono vigenti i seguenti vincoli, sommariamente raffigurati negli stralci riportati in calce:


Le fasce

Continua a leggere l’ordinanza completa di tutti gli schemi e approdi:
2026.06.12 – AVVISO STRALCIO ORDINANZE IN VIGORE_Firmato
…………………………………….
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Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026”; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall’art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all’art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell’art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti “servizi spiaggia”; Per esercizio dei “servizi spiaggia” si intende l’esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, l’erogazione del “servizio spiaggia” presuppone l’attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l’erogazione di servizi diversi dal “servizio di salvataggio spiaggia” devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l’obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare l’organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall’art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che “gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un’impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l’impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l’indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall’obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, all’interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l’assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante l’espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all’uopo, più adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all’ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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