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Oggi scocca il Solstizio d’Estate: il significato astronomico, leggende e curiosità sul giorno più lungo dell’anno

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Un evento di particolare importanza sin dall’antichità
di Filomena Fotia da Meteoweb.eu

 
La primavera astronomica si congeda, la stagione estiva è ormai giunta: il Solstizio d’Estate 2023 “scocca” oggi 21 giugno alle 14:57 UTC (16:57  ora italiana). E’ un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero Nord e quello più corto per l’emisfero australe (solstizio d’inverno). Una situazione che si inverte il 21 dicembre.

 
La nostra stella oggi raggiunge la massima elevazione nell’Emisfero Nord rispetto all’Equatore celeste e, inoltre:

Il Sole sorge nel punto più a Nord/Est e tramonta nel punto più a Nord/Ovest.
All’Equatore (dove l’altezza massima raggiunge 66°33’) restano costanti le 12 ore di luce e 12 di buio.
Al Tropico del Cancro (latitudine 23°27’) culmina allo Zenit, ovvero sulla verticale rispetto alla superficie terrestre.
Alle Medie Latitudini si ha la giornata più lunga e la notte più breve, differenza tanto più marcata quanto maggiore è la latitudine.
Al Circolo Polare Artico (latitudine 66°33’) la sua altezza massima è di 46°54’, e in tutti i luoghi a nord si assiste al fenomeno del Sole di Mezzanotte, quando si mantiene sopra l’orizzonte per lungo tempo (a 70° di latitudine il Sole non tramonta per circa 65 giorni consecutivi, a 80° per circa 130 giorni, ai poli per metà dell’anno).
Al Polo Nord (latitudine 90°) raggiunge la massima altezza di 23°27’, dopo la quale comincia a declinare. Qui il Sole sorge il giorno dell’Equinozio di Primavera, raggiunge la sua massima altezza al Solstizio Estivo e tramonta per l’Equinozio di Autunno rimanendo, quindi, al di sopra dell’orizzonte per 6 mesi consecutivi.
Per calcolare l’altezza del Sole ad una qualsiasi latitudine, occorre sottrarre quest’ultima a 90° e poi aggiungere 23°27’.

Il Solstizio ha qualcosa di magico, di unico. Infatti, la midsummer o “notte di mezza estate” è diventata il titolo e l’atmosfera perfetta per un’opera del grande drammaturgo e poeta anglosassone William Shakespeare.

Che cos’è il Solstizio?

Il termine solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il solstizio è definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica (cammino apparente che il sole traccia nel cielo durante l’anno), il punto di declinazione (la declinazione è analoga alla latitudine ma proiettata sulla sfera celeste anziché sulla superficie terrestre) massima o minima“.

Il fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica. Nel giorno del solstizio d’estate che, nell’Emisfero Settentrionale cade quasi sempre il 21 giugno (ritardando di 5 ore, 48 minuti e 46 secondi ogni anno, salvo subire un nuovo riposizionamento indietro, al 20 giugno, ogni 4 anni, in conseguenza dell’introduzione degli anni bisestili, che evitano un progressivo disallineamento delle stagioni con il calendario), il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste.

La magia del solstizio d’estate tra paganesimo e cristianesimo: mito, storia e culti ancestrali

Il solstizio d’estate è sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. In questo giorno il Sole, simbolo del Fuoco, entra nel segno del Cancro, segno d’acqua, dominato dalla Luna. Così, secondo l’immaginario, Sole e Luna, Fuoco e Acqua, Luce e Ombra, Maschio e Femmina, Positivo e Negativo si fondono in una sorta di “matrimonio divino”, in grado di generare energie positive e benefiche sull’intero pianeta.

Da sempre, questo giorno, considerato di passaggio, è caratterizzato da riti propiziatori ed esorcizzanti che si sono in parte metamorfizzati nel passaggio dal Paganesimo al Cristianesimo.
I Celti, che usarono sicuramente il sito di Stonehenge, complesso megalitico in asse con il sorgere del Sole al solstizio estivo, festeggiavano questo importante giorno con riti in cui il fuoco, simbolo del Sole, era l’elemento fondamentale, accendendo falò sulle colline per scacciare gli spiriti maligni, sacrificando gli animali sulle fiamme e, stando a quanto narrato da Strabone e Cesare, praticando sacrifici umani.
Secondo i teorici e i sostenitori del New Age, le straordinarie ed imponenti formazioni circolari di pietra in posizione eretta, sormontate da una lastra orizzontale, rappresenterebbero un primitivo osservatorio astronomico. Al centro del complesso, si trova Heel Stone, la celebre “Pietra del Tallone”, un asse orientato strategicamente al quale le pietre sarebbero state allineate con cura per sintonizzarsi con i primi raggi del solstizio d’estate.

Il solstizio era festeggiato anche dagli Inca: Cuzco, con le sue Mojones, le torri usate come “mire” per stabilire i giorni degli equinozi e dei solstizi, aiutava l’impero Inca a tenere conto di essi e ancora oggi a Cuzco, in occasione del solstizio d’estate, si festeggia Inti Raymi, divinità Sole, mentre i Maya, che dedicavano una particolare attenzione allo studio dei corpi celesti e all’osservazione dei fenomeni astrologici, avevano edificato El Caracol, il monumento che era una sorta di osservatorio celeste, utile ai sacerdoti per monitorare i solstizi, ovvero l’annuncio dell’arrivo di estate e inverno. Per i Greci, il solstizio d’estate era visto come “La porta degli uomini”, mentre quello invernale come “La porta degli Dei”, elementi di comunicazione tra la dimensione spazio-temporale finita dell’uomo e quella aspaziale e atemporale delle divinità.

Nell’antica Roma, le feste solstiziali erano dedicate a Giano bifronte, rappresentato con due volti, uno barbuto e l’altro giovanile o femminile, a seconda delle interpretazioni. E’ Giano colui che, ruotando sulla sua terza faccia invisibile, cioè l’asse del mondo, conduce alle due porte solstiziali, quindi è suo il compito di accompagnare il passaggio da uno stato all’altro.

Il solstizio d’estate è una sorta di confine: “Midsummer”, mezza-estate, lo chiamano nei paesi anglosassoni, mentre Shakespeare, nel suo “Sogno di una notte di mezza estate”, ne raffigura l’aspetto magico, dove sogno e realtà si fondono, tra amori e incanti nei boschi abitati da fauni e fate che si divertono a burlarsi dei poveri umani.

Solstizio d’estate: riti, simboli e tradizioni

Il solstizio d’estate è carico di forti significati simbolici e rituali.
Si dice che i mazzetti di erbe collocati sotto il cuscino favoriscano i sogni divinatori. Le erbe giocano un ruolo di primo piano nelle tradizioni solstiziali e di San Giovanni. Si raccolgono piante aromatiche da bruciare sui falò, piante che fanno poco fumo e hanno un buon aroma (es. ruta, timo, maggiorana) ed è comune credenza che molte piante abbiano quasi poteri miracolosi.

Il vischio è un’importante pianta solstiziale nella tradizione celtica. Secondo lo scrittore romano Plinio, gli antichi Druidi lo raccoglievano con un falcetto d’oro, strumento che univa la forma lunare al metallo solare. I rami di vischio, al solstizio d’estate, assumono un aspetto dorato: il famoso ramo d’oro dei miti. Si narra anche che il seme di felce permetteva di trovare tesori nascosti, mentre il leggendario fiore di felce (che non esiste, al pari del seme, dato che la felce è una pianta pteridofta, ossia che si riproduce tramite spore) rendeva invisibili i suoi fortunati raccoglitori.

La verbena porta prosperità, l’artemisia, sacra ad Artemide, sorella di Apollo, protegge dal malocchio, nella calendula e nell’iperico si raccoglie l’energia solare. L’iperico, legato nella memoria popolare al solstizio d’estate, risalta nelle grandi distese, come una gran macchia di color giallo-oro, misto a rame. I suoi fiori, così brillanti e luminosi, durano solo un giorno, per poi appassire, assumendo un colore rosso-ruggine. Si tratta di un fiore dei campi, detto “erba di San Giovanni” poiché anticamente chi si trovava per strada la notte della vigilia, quando le streghe si recavano a frotte verso il luogo del convegno annuale, se ne proteggeva, infilandoselo sotto la camicia insieme con altre erbe (aglio, artemisia, ruta).

Il fascino del solstizio d’estate tra letteratura, cinema e musica

Il solstizio d’estate ha qualcosa di magico, di unico. La midsummer o “notte di mezza estate” è diventata il titolo e l’atmosfera perfetta per un’opera del grande drammaturgo e poeta anglosassone William Shakespeare: la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” e ciò non deve stupirci dato che midsummer, così enigmatica, carica di mistero e spiritualità, è l’ambiente ideale in cui collocare sogni, sortilegi, boschi incantati, fate e reami immaginifici.

“Sogno di una notte di mezza estate” ha ispirato infinite trasposizioni cinematografiche. Un esempio è l’omonimo Midsummer Night’s Dream del 1999, diretto da Michael Hoffman, che ha come protagonisti Michelle Pfeiffer nel ruolo di Titania e Rupert Everett nei panni di Oberon, rispettivamente Regina e Re delle fate, con riprese fatte in Italia, principalmente tra Cinecittà, Montepulciano e Sutri.

Del solstizio d’estate ha scritto anche Rosamunde Pilcher, autrice originaria della Cornovaglia, universalmente riconosciuta come scrittrice di romanzi a tema sentimentale-amoroso; nel suo libro intitolato “Summer Solstice”, diventato un film, nel 2005. Nel cast, l’attore italiano Franco Nero.
La parola “solstizio” è il titolo del singolo di una famosa band italiana: “Solstizio” dei Marlene Kuntz, lanciato nel 2013.

Le leggende più famose in Italia e nel mondo

Il solstizio d’estate ha alimentato numerose leggende. Una delle più celebri riguarda Stonehenge, precisamente la sua Hell Stone, detta anche Fryar’s Heel. Stando alla leggenda, il diavolo comprò le pietre da una donna in Irlanda, le avvolse e le portò sulla piana di Salisbury. Una delle pietre cadde nel fiume Avon; le altre vennero portate sulla piana. Allora il diavolo gridò: “Nessuno scoprirà mai come queste pietre sono arrivate fin qui”. Un frate rispose: “Questo è ciò che credi!”; allora il diavolo lanciò una delle pietre contro il frate, colpendolo su un tallone. La pietra si incastrò nel terreno ed è ancora lì.

Una leggenda italiana si svolge a Capri, in Campania. Si narra che una perfida maga, invidiosa dell’armonia che regnava a Capri, impose un maleficio sul re e sul principe, trasformandoli, rispettivamente, in ranocchio e lucertola azzurra. Proprio nel giorno del solstizio d’estate, una fanciulla stupenda, anch’essa vittima di un sortilegio e trasformata in una falchetta, commossa dallo sguardo malinconico della lucertola azzurra, la prese fra le zampe, prendendo il volo verso il Sole. Entrambi vennero liberati dal maleficio, ritornando all’isola, accompagnati da una luce abbagliante, segno della ritrovata felicità, liberando dal sortilegio anche il re. Ancora oggi a Capri il solstizio d’estate è un giorno di festa e da questa leggenda sono nate linee di gioielli molto note sull’Isola.

Una famosissima leggenda si svolge nel castello di Montebello che, nei secoli, è stato un luogo strategico per la difesa del territorio, tanto che la sua storia è costellata da sanguinose battaglie. Il nome “Montebello”, infatti, deriva dal nome romano “mons bellum” (monte della guerra). Diverse famiglie si sono succedute nel castello, ampliandolo, modificandone la torre di vedetta romana, sino a rendere la costruzione sempre più imponente e suggestiva. Non stupisce che tale luogo, così antico e ricco di avvenimenti, porti con sé una storia di fantasmi: la leggenda di Guendalina Malatesta, detta Azzurrina. La fanciulla, figlia di un certo Ugolinuccio, signore di Montebello, alimenta una leggenda popolare molto conosciuta in Romagna, tramandata oralmente per tre secoli, venendo di volta in volta distorta, ampliata, abbellita sino a che, nel 600, un parroco della zona la mise per iscritto assieme ad altre leggende e storie popolari della bassa Val Marecchia.

Guendalina era albina, cosa che, secondo la superstizione popolare del tempo, era collegata ad eventi di natura magica se non diabolica. Per questo motivo, il padre aveva deciso di farla sempre scortare da un paio di guardie, non facendola mai uscire di casa per proteggerla dalle dicerie e dal pregiudizio popolare. La madre le tingeva ripetutamente i capelli con pigmenti di natura vegetale estremamente volatili. A ciò si univa la scarsa capacità dei capelli albini di trattenere il pigmento, conferendo alla bimba riflessi azzurri che ne originarono il soprannome di Azzurrina. La leggenda narra che il 21 giugno del 1375, nel giorno del solstizio d’estate, mentre Azzurrina giocava nel castello di Montebello con una palla di stracci, fuori infuriava un temporale. Era vigilata da due armigeri di nome Domenico e Ruggero. Secondo il resoconto delle guardie, la bambina inseguì la palla caduta all’interno della ghiacciaia sotterranea. Avendo sentito un urlo le guardie accorsero nel locale, entrando dall’unico ingresso ma non trovarono tracce della bambina. Il suo corpo non venne più ritrovato. La leggenda vuole che il fantasma della bambina sia rimasto intrappolato nel castello e che torni a farsi sentire nel solstizio d’estate di ogni anno lustro (cioè che finisce per 0 e 5).

Un’altra leggenda racconta che nella notte del solstizio estivo il Sole e la Luna si sposano. Numerosi sono i riferimenti all’acqua e al fuoco in questo giorno.

In Veneto fino a pochi decenni fa si allestivano dei fuochi agli incroci, mentre a Pamplona, in Spagna, si bruciano alcune erbe per scongiurare fulmini e tempeste, due manifestazioni atmosferiche tipicamente estive. Anche i Berberi che stanno in nord Africa hanno dei festeggiamenti in concomitanza del 24 giugno e per questa occasione accendono dei fuochi molto fumosi per propiziare il raccolto dei campi e per guarire chi vi passa in mezzo, in modo simile al rito celtico in occasione del Beltane. In Brasile, a Fortaleza, c’è la Festa Junina in onore di São João e i falò fanno da sfondo all’unione delle coppie.

Solstizio d’estate: festeggiamenti in tutto il mondo

Il solstizio d’estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: in tanti si riuniscono presso il complesso megalitico di Stonehenge per assistere al sorgere del sole del solstizio. Una sorta di Stonehenge italiana è l’antico borgo di Pruno, frazione di Stazzema, in provincia di Lucca, dove il sole che sorge nel giorno del solstizio trafigge il monte Forato, creando un’atmosfera unica e suggestiva. In Bielurussia il solstizio estivo è festeggiato col nome di kupala Night: le donne bielurusse gettano delle candele galleggianti sul fiume; mentre i giovani festeggiano il sole di mezzanotte facendo il bagno nel lago.

 

In Ucraina festeggiano il solstizio estivo col nome di Ivan Kupala Day o Kupala Night, tra canti e balli intorno ai falò per purificarsi dai peccati e come auspicio di buona salute. Le ragazze gettano in acqua ghirlande di fiori che i ragazzi cercano di catturare per conquistare la fanciulla desiderata. Gli indigeni aymara, già alcuni giorni prima del 21 giugno, iniziano i preparativi per ricevere degnamente Tata Willka, il padre sole, masticando coca.

In Svezia il solstizio d’estate coincide con i festeggiamenti per la Festa di mezza estate, in cui i partecipanti fanno corone di fiori, danzano intorno ad un palo fiorito, mangiano e bevono molto.

In Spagna si realizzano grandi falò con vecchi mobili, libri scolastici, legno, per scacciare gli spiriti maligni, celebrando la notte di San Juan, tramite una cerimonia di purificazione in coincidenza col solstizio d’estate.

In copertina immagine di archivio di Pantelleria

Marina Cozzo è nata a Latina il 27 maggio 1967, per ovvietà logistico/sanitarie, da genitori provenienti da Pantelleria, contrada Khamma. Nel 2007 inizia il suo percorso di pubblicista presso la testata giornalistica cartacea L'Apriliano - direttore Adriano Panzironi, redattore Stefano Mengozzi. Nel 2014 le viene proposto di curarsi di Aprilia per Il Corriere della Città – direttore Maria Corrao, testata online e intraprende una collaborazione anche con Essere Donna Magazine – direttore Alga Madia. Il 27 gennaio 2017 l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nel Lazio. Ma il sangue isolano audace ed energico caratterizza ogni sua iniziativa la induce nel 2018 ad aprire Il Giornale di Pantelleria.

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Pantelleria, mappatura principali vincoli per balneazione e nautica

Redazione

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In base alla sicurezza per l’ambiente e l’uomo, cosa si può e non si deve fare nelle località di mare di Pantelleria

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria: VISTI 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto”; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTA la propria Ordinanza n. 18 del 9 dicembre 2011 – Scarico reflui in Località Arenella del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 14 giugno 2012 – Conduttura sottomarina acque antistanti la località di Sataria del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2015 – Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo; VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri; VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2023 – Interdizione permanente specchio acqueo per galleggiante finalizzato alla sperimentazione e produzione di energia elettrica – ISWEC; VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 07 luglio 2023 – Regolamentazione degli approdi di cala Gadir, cala Tramontana, cala Levante, Suvaki, Martingana e Scauri scalo ed in generale delle soste a secco sulle aree demaniali marittime di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 32 del 31 dicembre 2025 – Progetto PANTHER – Interdizione specchio acqueo per attività tecnico/scientifiche finalizzate al ripristino degli habitat marini in degradazione dell’isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026 – rischio dissesto idrogeologico litorale isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14 in data 12/06/2026; F

RITENUTO
opportuno sintetizzare i divieti attualmente vigenti e finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta fruizione degli specchi acquei del litorale dell’Isola di Pantelleria,

RENDE NOTO
che tutte le attività comprese la navigazione, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli permanenti e stagionali disciplinati dalle ordinanze sopra citate
Per quanto sopra,

A V V E R T E
Che sono vigenti i seguenti vincoli, sommariamente raffigurati negli stralci riportati in calce:

Le fasce 

Continua a leggere l’ordinanza completa di tutti gli schemi e approdi:

2026.06.12 – AVVISO STRALCIO ORDINANZE IN VIGORE_Firmato

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Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio

Redazione

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Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.

RITENUTO:

necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026”; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

CONSIDERATO:
che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);

CONSIDERATO:

che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.

ORDINA

1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.

2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall’art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.

3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).

4. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo

5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi

1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all’art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell’art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti “servizi spiaggia”; Per esercizio dei “servizi spiaggia” si intende l’esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.

2. In qualunque ipotesi e periodo, l’erogazione del “servizio spiaggia” presuppone l’attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l’erogazione di servizi diversi dal “servizio di salvataggio spiaggia” devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:

ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO

3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l’obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.

Le condizioni minime alle quali deve sottostare l’organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall’art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che “gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”.

5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un’impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l’impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l’indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall’obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.

6. Qualora, all’interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l’assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura: ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO

9. Durante l’espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all’uopo, più adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all’ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…

continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare

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