Cronaca
L’ARMA DEI CARABINIERI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione (in
allegato) articolata su tante iniziative diverse, che hanno tutte un solo filo conduttore: dire
“No!” e “Mettere un punto” a qualsiasi forma di comportamento violento – sia fisico che
psicologico – contro le donne. Le tante iniziative – che hanno coinvolto i media tradizionali, il
web e i social – hanno anche un altro obiettivo fondamentale: quello di convincere tutte le
donne che subiscono maltrattamenti o vessazioni di qualsiasi tipo a denunciare con fiducia ai
Carabinieri. Non è giusto subire violenze o privazioni della propria dignità neanche
all’interno delle mura domestiche, quando l’autore è una persona cara. È per questo che
l’Arma punta a far diminuire il numero dei cosiddetti “reati sommersi”, spronando le vittime
a muovere il primo passo verso la libertà: sporgere denuncia.
Anche quest’anno tante caserme si illuminano di arancione, in adesione alla campagna
internazionale “Orange the World” come segnale tangibile dell’assoluta attenzione e
priorità dell’Arma a invogliare le donne vittime di violenze a denunciare. Nonostante la crisi
energetica, l’Arma non ha voluto rinunciare a questo forte segnale simbolico e lo ha fatto –
questo è bene sottolinearlo – senza aumentare i consumi energetici con nuove illuminazioni,
ma semplicemente usando quelle già attive.
Le stazioni ferroviarie, luogo simbolo di partenze e magari anche di “ripartenze” dopo brutte
esperienze, sono state scelte quest’anno come spazi per dare visibilità a questi progetti.
Viaggiatori, pendolari, giovani coppie di innamorati e studenti avranno modo di soffermarsi
qualche istante sulle tante iniziative per questo 25 novembre.
È questa l’occasione giusta anche per ricordare che questo triste fenomeno si combatte
anzitutto formando uomini e donne rispettosi della legalità. Questa sfida comincia da lontano,
tra i banchi di scuola, quando si forma la cultura ma soprattutto la coscienza dei cittadini del
futuro. In tale ottica, i Carabinieri hanno deciso di puntare sulla creatività proprio degli
studenti, coinvolgendoli in un progetto a livello nazionale.
In particolare, i ragazzi di un Istituto superiore (Ist. Tecn. Sup. G. B. Vaccarini di Catania)
hanno realizzato per l’Arma un breve video contro la violenza di genere, che verrà
trasmesso sui social istituzionali e – gratuitamente – su 1200 schermi presenti in 125
stazioni ferroviarie, nonché sul pannello multimediale posto sull’apice della Stazione
Cadorna a Milano nell’omonima piazza. Gli studenti di un'altra scuola (Ist. Tec. Sup. C.
Musatti di Dolo – VE), invece, hanno realizzato una fotografia (diffusa via social) e un logo
pubblicitario che è diventato parte integrante di una video motion (videografica) – che verrà
diffusa sui canali social dell’Arma – nella quale un “avatar Carabiniere donna” mette in
guardia sui comportamenti che costituiscono forme di violenza e che spesso si ha la tendenza
a sottovalutare.
Per l’occasione un’ altra immagine evocativa è stata realizzata “in house” dall’Arma e verrà
visualizzata – gratuitamente – nelle grandi Stazioni Ferroviarie e a bordo delle carrozze dei
treni Freccia di Trenitalia S.p.a, sugli schermi infomoving degli autogrill e dei centri servizi
della rete Autostrade per l’Italia S.p.a. e Brescia-Padova, negli aeroporti di Roma (Fiumicino
e Ciampino), Milano (Malpensa e Linate) nonché Venezia, Treviso, Verona e su alcuni
cartelloni pubblicitari e maxischermi led ubicati nelle location più prestigiose di Roma e
Milano nonché sullo spazio espositivo presente sulla facciata della caserma Acqua, sede del
Cdo Legione “Lazio” in Piazza del Popolo a Roma.
Quest’anno, in collaborazione con Radio Rai, è stato realizzato un podcast che sarà messo in
onda proprio il 25 novembre su Rai play sound e sul sito www.carabinieri.it , con rilanci sui
social istituzionali. Il Podcast conterrà un estratto di un intervento del Comandante Generale
Gen. C.A. Teo Luzi e del Presidente del “1522” Elisa Ercoli, Help line per la violenza e lo
stalking.
Per far fronte a questa dolorosa piaga sociale, queste iniziative sono preziose ma da sole non
bastano. Per questo la Benemerita si è dotata di tanti strumenti, il primo dei quali è la Sezione
Atti Persecutori del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Questa
Sezione svolge attività di studio e analisi del fenomeno, elaborando valutazioni sui “fattori di
rischio” in favore dei reparti operanti, e programmi di formazione del personale. Tra i
progetti più importanti troviamo il “prontuario operativo”, un documento riepilogativo delle
migliori pratiche adottate nella gestione dei casi. Fondamentali sono i corsi basici e
specialistici sul tema dello stalking, a favore di Ufficiali dell’Arma in servizio presso i reparti
investigativi, nonché di tutti i Comandanti di Compagnia, Tenenza e Stazione.
A questo si aggiunge, sin dal 2014, la “Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della
violenza di genere”, strutturata su ufficiali di polizia giudiziaria – Marescialli e Brigadieri –
inseriti nell’ambito delle articolazioni investigative territoriali e formati presso l’Istituto
Superiore di Tecniche Investigative, con specifici corsi. Ad oggi ne sono stati svolti
complessivamente 27, che hanno consentito di formare oltre 550 unità, operanti sul territorio
nazionale.
In questo delicato ambito, è importante ricordare anche l’Accordo tra i Ministri della Difesa
e per le Pari Opportunità, cui è seguito il rinnovo della collaborazione tra il D.P.O. e
l’Arma, tutt’ora vigente. Questi accordi hanno consentito alla Sezione Atti Persecutori di
occuparsi dello sviluppo di attività di ricerca e analisi, nonché della formazione del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli operatori del numero di pubblica utilità
“1522”, Help line per la violenza e lo stalking. Non meno importante è l’impegno che è
scaturito dall’accordo di sensibilizzazione in favore delle scuole, alle quali è stato dedicato un
ciclo di formazione di 40 giornate. Su richiesta del D.P.O., inoltre, è stata effettuata la
mappatura dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio nazionale, al fine di verificare
l’effettiva esistenza ed operatività delle strutture attive nell’ambito dell’assistenza alle
vittime.
L’Arma ha anche collaborato, quale rappresentante del Ministero della Difesa:
– al Tavolo Interministeriale, istituito nel 2013, per l’elaborazione del “Piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, adottato nel luglio 2015 dalla
P.C.M.;
– all’Osservatorio Nazionale sulla violenza, i cui lavori hanno portato alla redazione del
“Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)”,
approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017, e delle “Linee
guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza
socio – sanitaria” alle donne vittime di violenza, adottate con D.P.C.M. del 24 novembre
2017.
Sul piano delle collaborazioni interistituzionali, sul territorio nazionale sono state siglate
numerose intese tra Procure della Repubblica, Prefetture, Forze di polizia, Ospedali e Centri
antiviolenza, che vedono tutte la partecipazione dell’Arma.
Si sottolinea inoltre il progetto avviato con Soroptimist International d’Italia, denominato
“Una stanza tutta per sé”, consistente nell’allestimento, all’interno di Caserme dell’Arma,
di locali idonei all’ascolto protetto di donne vittime di violenza. Un progetto che ha
consentito di allestire ad oggi 155 stanze su tutto il territorio nazionale che permettono ogni
giorno di accogliere in un ambiente confortevole e meno “istituzionale” le vittime di abusi.
Inoltre, Soroptimist ha fornito 37 kit per la videoregistrazione ad altrettanti Comandi
dell’Arma, da utilizzare nelle fasi di ricezione delle querele o nelle attività di escussione.
Nell’ambito delle iniziative di questo 25 novembre, l’Arma dei Carabinieri insieme a
Fondazione Vodafone Italia e Soroptimist International d’Italia annunceranno l’avvio di
Mobile Angel, un progetto pilota che prevede – a Torino, Milano e Napoli – la consegna di un
device a 45 donne, vittime di maltrattamenti. Il dispositivo con un sistema di allarme
permetterà di attivare le Centrali Operative dell’Arma, permettendo così di intervenire
tempestivamente.
Infine, l’Arma ha partecipato con la Polizia di Stato alla realizzazione del sistema “Scudo”,
una banca dati dedicata, volta a fornire agli operatori, nell’immediatezza degli interventi, un
quadro informativo completo su eventi pregressi e soggetti coinvolti.
L’impegno quotidiano degli uomini e le donne dell’Arma è innanzitutto finalizzato ad evitare
che si verifichino ulteriori “femminicidi”, ma ci sono altri reati apparentemente meno gravi
che insidiano quotidianamente le donne. Un esempio è il fenomeno comunemente
denominato “stalking”, che è ricondotto ai reati di “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.),
nonché i casi di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e percosse (art. 581c.p.), con vittima
donna.
L’Arma dei Carabinieri anche nel corso del 2021 e nei primi dieci mesi del corrente anno ha
continuato a focalizzare il proprio impegno per poter contrastare tali crimini.
Nel 2021, da gennaio a ottobre, i delitti perseguiti dall’Arma con riferimento agli atti
persecutori sono 16.549 e con riguardo ai primi dieci mesi del 2022, i Reparti Carabinieri
hanno perseguito 13.744 atti persecutori.
Per quanto attiene ai maltrattamenti in famiglia, nel 2021, da gennaio a ottobre, i delitti
perseguiti sono 20.637. Con riferimento al periodo gennaio – ottobre dell’anno in corso, i
Reparti Arma hanno perseguito 18.833 maltrattamenti in famiglia.
Infatti, lo scorso anno, da gennaio a ottobre, sono state tratte in arresto 1.393 persone per reati
connessi con gli atti persecutori, mentre nei primi dieci mesi dell’anno in corso gli arresti
sono stati 1452.
Analogamente, per i maltrattamenti in famiglia, nel 2021, da gennaio a ottobre, sono stati
arrestati 2662 soggetti. Nel periodo gennaio – ottobre del 2022 le persone tratte in arresto per
maltrattamenti in famiglia sono state 2852.
Nel 2021, da gennaio a ottobre, per reati di violenza sessuale, l’attività istituzionale condotta
ha consentito di trarre in arresto 876 persone, mentre nei primi dieci mesi del 2022, gli arresti
sono stati 909.
Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° – Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 – art. 6 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026”; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 – Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dall’art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 – Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito all’art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nell’art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti “servizi spiaggia”; Per esercizio dei “servizi spiaggia” si intende l’esercizio di tutte quelle attività connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonché di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, l’erogazione del “servizio spiaggia” presuppone l’attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per l’erogazione di servizi diversi dal “servizio di salvataggio spiaggia” devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l’obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare l’organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall’art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che “gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamento”.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalità associata ovvero tramite un’impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l’impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità e dovrà essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrà essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l’indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall’obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, all’interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non è attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l’assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante l’espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all’uopo, più adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all’ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
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Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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