Cronaca
Fase 2: dal 3 giugno stop alla quarantena obbligatoria e ok a spostamenti. Ecco tutte le novità
Dopo il 18 maggio, sarà il 3 giugno un giorno molto atteso.
Infatti, se a partire da lunedì prossimo saranno consentiti spostamenti all’interno del territorio regionale, dal 3 giugno si darà il via libera a spostamenti tra le regioni e sarà possibile anche entrare in Italia, per il momento solo dai Paesi dell’Unione europea. Ma ancor più: chi varcherà i confini regionali o nazionali non avrà l’obbligo della quarantena con isolamento di 14 giorni.
Il testo integrale del decreto
Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive e ogni altra attività in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Articolo 2. (Sanzioni e controlli)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.
Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Economia
Pantelleria, il Sindaco D’Ancona incontra manager Unicredit Renato Mancini
Incontro istituzionale presso il Comune di Pantelleria, fra il Sindaco, Fabrizio D’Ancona, e Renato Mancini, Area Manager Retail di UniCredit per la provincia di Trapani
L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un’occasione significativa per consolidare il rapporto tra l’Istituto Bancario ed il Comune per lo sviluppo del territorio con le sue famiglie e le loro imprese.
Renato Mancini, ha illustrato le più recenti attività di potenziamento della filiale di Pantelleria e l’intenzione di UniCredit di confermarsi come Banca del Territorio stando al fianco delle famiglie e delle imprese in ogni fase della loro vita con una consulenza dedicata e distintiva.
Tra gli ambiti di collaborazione, continua il Manager, verrà prestata un’attenzione particolare al Terzo settore. UniCredit supporta la crescita delle organizzazioni del Terzo settore attraverso un’offerta bancaria dedicata, mettendo a disposizione la propria piattaforma per la raccolta fondi e offrendo contributi a fondo perduto per specifici progetti sociali.
Il Sindaco D’Ancona ha dichiarato di essere disponibile ad intensificare le relazioni con l’Istituto Bancario per garantire un servizio ai propri cittadini ed alle imprese del territorio, ribadendo l’importanza di una collaborazione più stretta per far beneficiare i propri cittadini e le loro imprese di condizioni maggiormente favorevoli.
L’occasione, ha rappresentato, quindi, un momento importante per sottolineare la volontà di UniCredit ad operare quale Banca del Territorio e la vicinanza delle strutture provinciali di UniCredit con le istituzioni, rafforzando una cooperazione che punta allo sviluppo del territorio pantesco.
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Economia
Pantelleria, segnalazione danni subiti da imprese agricole a seguito del Ciclone Harry
Scadenza 15 febbraio 2026
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, riconducibili al ciclone “Harry”, che hanno colpito il territorio comunale di Pantelleria arrecando gravi danni al settore agricolo, il Sindaco Fabrizio D’Ancona comunica che il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha emanato un apposito Avviso Pubblico per la segnalazione dei danni subiti dalle imprese agricole. Le aziende agricole danneggiate possono presentare la segnalazione entro e non oltre il 15 febbraio 2026, utilizzando l’apposito modulo di segnalazione danni predisposto dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Nel caso in cui i danni abbiano interessato strutture aziendali, quali serre, impianti arborei, fabbricati rurali o altre infrastrutture produttive, e qualora si intenda procedere con urgenza al ripristino, è necessario darne preventiva comunicazione all’Ispettorato dell’Agricoltura competente, allegando perizia asseverata redatta da tecnico abilitato e documentazione fotografica geolocalizzata.
La segnalazione ha valore esclusivamente ricognitivo ed è condizione necessaria per l’eventuale attivazione di misure di sostegno e strumenti finanziari regionali e nazionali finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato. Il Sindaco invita pertanto tutte le aziende agricole interessate a procedere tempestivamente, nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate, al fine di consentire una corretta valutazione dei danni subiti dal territorio.
Avviso e modulistica disponibili al seguente link:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura- sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/ciclone-harry-gennaio-2026
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Salute
Partorienti Pantelleria – Isole Minori, Safina e Casano: “Contributo fisso a 5.000 euro”
“Nascere è un diritto. Nascere nella propria terra, vicino ai propri affetti e alla propria comunità, lo è ancora di più”.
Con queste parole il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina e il capogruppo consiliare al comune di Pantelleria di “Leali per Pantelleria” Angelo Casano intervengono con una dichiarazione congiunta sul tema del contributo destinato alle partorienti delle isole minori, ponendo al centro la necessità di una modifica immediata della norma vigente.
“Oggi nascere sull’isola è ormai impossibile – affermano – e nessun contributo economico potrà mai compensare fino in fondo il sacrosanto diritto di una donna di partorire nella propria terra. Tuttavia, proprio perché questo diritto è di fatto negato, il sostegno economico previsto deve essere adeguato, certo e non soggetto a continue riduzioni”.
Safina e Casano ricordano come nel tempo sia stato istituito un contributo specifico per le partorienti delle isole minori: inizialmente pari a 3.000 euro, poi innalzato fino a 5.000 euro. “Il problema – spiegano – è che la norma che stanzia le risorse per ogni annualità prevede un tetto massimo di spesa.
“Questo significa che, all’aumentare delle nascite, diminuisce l’importo riconosciuto a ciascuna gestante. È un meccanismo profondamente ingiusto: più cresce il bisogno, più si riduce il sostegno”.
Una dinamica che negli anni ha prodotto forti oscillazioni: “Si è arrivati ad avere contributi di 4.000 euro, in alcuni anni 5.000, in altri addirittura 3.000. Una variabilità che genera incertezza e scarica sulle famiglie il peso di una programmazione che dovrebbe invece essere responsabilità delle istituzioni”.
Per questo, la richiesta è chiara e senza margini di ambiguità: “Il contributo deve essere portato a 5.000 euro fissi per ogni partoriente, eliminando definitivamente la dicitura ‘fino a 5.000 euro’” Secondo i due esponenti politici, si tratterebbe di “un atto sacrosanto di equità e rispetto verso le comunità delle isole minori”.
Safina e Casano sottolineano anche la piena sostenibilità finanziaria dell’intervento: “Parliamo di circa 100.000 euro l’anno, una cifra irrisoria per le casse regionali, soprattutto se rapportata al bilancio complessivo e, diciamocelo, a volte anche rispetto ai contributi elargiti per sagre e feste di paese”.
La conclusione è netta: “Le isole minori non chiedono privilegi, ma diritti e certezze. Garantire un contributo fisso alle partorienti significa riconoscere condizioni oggettive di svantaggio e affermare con i fatti la presenza delle istituzioni. Su questo serve una scelta politica chiara, immediata e responsabile”.
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