Ambiente
๐๐ข๐ฌ๐ฌ๐๐ฌ๐ญ๐จ ๐ข๐๐ซ๐จ๐ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐๐จ ๐ ๐๐๐ซ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ ๐ ๐๐๐ฏ๐๐ง๐ณ๐จ, ๐๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐๐ข๐ญ๐ ๐ฅโ๐ข๐ง๐ญ๐๐ซ๐ฏ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ ๐ข๐จ๐ง๐
Il Comune di Favignana ha chiesto oggi lโintervento urgente della Regione Siciliana per la messa in sicurezza di unโarea in localitร Scalo Vecchio a Marettimo in cui si รจ ripetuta nei giorni scorsi la caduta di massi.
La richiesta รจ stata inviata al commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Maurizio Croce, al presidente della Regione Renato Schifani e al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.
โAbbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei cittadiniโ, dice il sindaco Francesco Forgione. โLa zona nel periodo estivo รจ frequentata da numerose persone ed รจ necessario intervenire al piรน presto per ripristinare le condizioni di sicurezzaโ.
Il Comune ha anche sollecitato un intervento per la messa in sicurezza della strada di accesso ai Faraglioni di Levanzo, chiusa dal 2021 a seguito della caduta di massi e frane di detriti terrosi. Del caso era stata giร investita la Regione e cโera stata unโispezione dellโallora presidente Nello Musumeci.
โOra โ dice il sindaco Francesco Forgione โ รจ il momento di intervenire per assicurare la sicurezza dei cittadini e la tutela dellโambienteโ.
Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dellโattivitร balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dellโisola di Pantelleria, allo scopo di tutelare lโinteresse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessitร di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonchรฉ degli utenti in genere posti in capo a questa Autoritร Marittima in quanto direttamente connessi allโutilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 โAdesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzioneโ; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 โRegolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente lโadesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegatoโ; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa allโassistenza, allโintegrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 โCodice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dellโart.6 della legge 08 luglio 2003 n.172โ; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 โCodice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dellโart.6 della legge 08 luglio 2003 n.172โ, in attuazione dellโarticolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 โRegolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diportoโ; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni โAttuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualitร delle acque di balneazioneโ; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dallโart. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nellโambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dallโAutoritร Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 โdisposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sullโesercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimoโ; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione โ 1^Sezione Civile โ n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma lโobbligo a carico dellโassistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dellโattivitร balneare per i profili connessi allโutilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonchรฉ delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: โObblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativoโ; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti โ Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2ยฐ – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto dโacqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti โ Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalitร ; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti โ Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3ยฐ sulla regolamentazione dei propulsori acquatici โ acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitร Sostenibili, recante โRequisiti, formalitร ed obblighi da ottemperare per lโutilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto dโacqua ai fini di locazione o di noleggio per finalitร ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchรฉ di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interneโ, in attuazione dellโart. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attivitร balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, รจ stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante โRegolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dellโart. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.โ disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 โDisposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sullโesercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimoโ e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la โDepenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dellโart.1 della legge 25 giugno 1999 n.205โ, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto โ Reparto 2ยฐ – Ufficio II ha confermato che lโordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanitร che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto โOrganizzazione del servizio di assistenza e salvamentoโ; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 โ art. 6 โDisposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimoโ; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto โStagione Balneare โ Ordinanze dei Capi di Circondarioโ recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e lโattivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dellโAssessorato della Salute – Dipartimento Attivitร Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalitร di utilizzo dellโe-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 โDisciplina della certificazione dellโattivitร sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e lโutilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavitaโ; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di โRischio dissesto idrogeologico dellโIsola di Pantelleria in data 5 giugno 2026โ; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di โTutela dei siti di interesse archeologico subacqueoโ in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 โ Approvazione del โRegolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dellโApprodo di Scauriโ e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 โ Approvazione del โRegolamento di disciplina delle attivitร diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleriaโ; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – โRegolamentazione degli Approdi di Cala Gadir โ Cala Tramontana โ Cala Levante โ Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittimeโ; VISTA lโOrdinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 โ Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dellโart. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede lโobbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di โattivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggioโ e che โle strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attivitร diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attivitร similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articoloโ (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate allโattivitร di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attivitร connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dellโinteresse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa allโutilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dallโart. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha lโobbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalitร indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietร privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento รจ prestato allโutenza balneare per finalitร di tutela della pubblica incolumitร e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per lโincolumitร della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per lโambiente, รจ tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 โ Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito allโart. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nellโart 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attivitร elioterapiche e quelle ricadenti su proprietร privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuitร per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti โservizi spiaggiaโ; Per esercizio dei โservizi spiaggiaโ si intende lโesercizio di tutte quelle attivitร connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonchรฉ di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui allโarticolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, lโerogazione del โservizio spiaggiaโ presuppone lโattivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per lโerogazione di servizi diversi dal โservizio di salvataggio spiaggiaโ devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE โ BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove รจ previsto lโobbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrร svolgersi secondo le modalitร previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione allโAutoritร Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE โ BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare lโorganizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dallโart. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale รจ prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando lโobbligo di cui allโarticolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che โgli esercenti ad attivitร connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamentoโ.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalitร associata ovvero tramite unโimpresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalitร di svolgimento del servizio, da inoltrare allโUfficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti lโimpegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dellโattivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, lโeventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguitร e dovrร essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrร essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autoritร Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con lโindicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unitร di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrร essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione puรฒ essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dallโobbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sullโefficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformitร del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarร tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, allโinterno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalitร elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrร essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dellโAssessorato Regionale del Territorio e dellโAmbiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attivitร diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attivitร similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresรฌ attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non รจ attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrร essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrร essere segnalata lโassenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE โ BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante lโespletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrร essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, รจ onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrร continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, allโuopo, piรน adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, allโingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimitร delle postazioni di salvamento dovrร essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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Pantelleria, distacco elettricitร a Scauri e Punta Tre Pietre
Distacco di energia elettrica nella mttinata di lunedรฌ 15 giugno prossimo.
I dettagli nell’avviso

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