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Cronaca

Trapani, in corso le operazioni di pulizia del murales Francesca Morvillo, oggetto di atti vandalici

Redazione

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Dopo il vergognoso atto vandalico dei giorni scorsi, il Comune di Trapani si รจ prontamente attivato per ripristinare il bellissimo murales dedicato a Francesca Morvillo al Rione Sant’Alberto. L’artista Nanno Gandolfo, anche grazie al contributo di un residente della zona signor Salvatore Incalcaterra, sta lavorando da stamattina in collaborazione con il locale comitato di quartiere. L’opera, molto apprezzata, era giร  stata deturpata nel maggio del 2019 ed anche in quel caso prontamente ripristinata. โ€œ
“La forza della legalitร  e della ripartenza oltre alla buona volontร  dei residenti del quartiere non potranno in alcun modo essere fermate dall’atteggiamento criminale di chi, pensando di abbatterci, in realtร  ci fortifica – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Abbruscato -. Ringraziamo chi si รจ immediatamente attivato per rimediare all’ennesimo sfregio, auspicando che atti come questo non abbiano piรน a ripetersiโ€.

Ambiente

Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio

Redazione

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Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.

RITENUTO:

necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dellโ€™attivitร  balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dellโ€™isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare lโ€™interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessitร  di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonchรฉ degli utenti in genere posti in capo a questa Autoritร  Marittima in quanto direttamente connessi allโ€™utilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 โ€œAdesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzioneโ€; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 โ€œRegolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente lโ€™adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegatoโ€; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa allโ€™assistenza, allโ€™integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 โ€œCodice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dellโ€™art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172โ€; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 โ€œCodice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dellโ€™art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172โ€, in attuazione dellโ€™articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 โ€œRegolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diportoโ€; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni โ€œAttuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualitร  delle acque di balneazioneโ€; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dallโ€™art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nellโ€™ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dallโ€™Autoritร  Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 โ€œdisposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sullโ€™esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimoโ€; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione โ€“ 1^Sezione Civile โ€“ n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma lโ€™obbligo a carico dellโ€™assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dellโ€™attivitร  balneare per i profili connessi allโ€™utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonchรฉ delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: โ€œObblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativoโ€; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti โ€“ Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2ยฐ – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto dโ€™acqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti โ€“ Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalitร ; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti โ€“ Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3ยฐ sulla regolamentazione dei propulsori acquatici โ€“ acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitร  Sostenibili, recante โ€œRequisiti, formalitร  ed obblighi da ottemperare per lโ€™utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto dโ€™acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalitร  ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchรฉ di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interneโ€, in attuazione dellโ€™art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attivitร  balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, รจ stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante โ€œRegolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dellโ€™art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.โ€ disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 โ€œDisposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sullโ€™esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimoโ€ e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la โ€œDepenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dellโ€™art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205โ€, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto โ€“ Reparto 2ยฐ – Ufficio II ha confermato che lโ€™ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanitร  che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto โ€œOrganizzazione del servizio di assistenza e salvamentoโ€; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 โ€“ art. 6 โ€œDisposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimoโ€; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto โ€œStagione Balneare โ€“ Ordinanze dei Capi di Circondarioโ€ recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e lโ€™attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dellโ€™Assessorato della Salute – Dipartimento Attivitร  Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalitร  di utilizzo dellโ€™e-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 โ€œDisciplina della certificazione dellโ€™attivitร  sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e lโ€™utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavitaโ€; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di โ€œRischio dissesto idrogeologico dellโ€™Isola di Pantelleria in data 5 giugno 2026โ€; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di โ€œTutela dei siti di interesse archeologico subacqueoโ€ in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 โ€“ Approvazione del โ€œRegolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dellโ€™Approdo di Scauriโ€ e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 โ€“ Approvazione del โ€œRegolamento di disciplina delle attivitร  diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleriaโ€; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – โ€œRegolamentazione degli Approdi di Cala Gadir โ€“ Cala Tramontana โ€“ Cala Levante โ€“ Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittimeโ€; VISTA lโ€™Ordinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 โ€“ Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

CONSIDERATO:
che il combinato disposto dellโ€™art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede lโ€™obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di โ€œattivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggioโ€ e che โ€œle strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attivitร  diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attivitร  similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articoloโ€ (tra cui un idoneo servizio di salvamento);

CONSIDERATO:

che anche le strutture destinate allโ€™attivitร  di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attivitร  connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dellโ€™interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.

ORDINA

1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa allโ€™utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.

2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dallโ€™art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.

3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha lโ€™obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalitร  indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietร  privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).

4. Il servizio di salvamento รจ prestato allโ€™utenza balneare per finalitร  di tutela della pubblica incolumitร  e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo

5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per lโ€™incolumitร  della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per lโ€™ambiente, รจ tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 โ€“ Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi

1. Nel corso della stagione balneare, per come definito allโ€™art. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nellโ€™art 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attivitร  elioterapiche e quelle ricadenti su proprietร  privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuitร  per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti โ€œservizi spiaggiaโ€; Per esercizio dei โ€œservizi spiaggiaโ€ si intende lโ€™esercizio di tutte quelle attivitร  connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonchรฉ di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.

2. In qualunque ipotesi e periodo, lโ€™erogazione del โ€œservizio spiaggiaโ€ presuppone lโ€™attivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per lโ€™erogazione di servizi diversi dal โ€œservizio di salvataggio spiaggiaโ€ devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:

ATTENZIONE โ€“ BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO

3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove รจ previsto lโ€™obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrร  svolgersi secondo le modalitร  previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione allโ€™Autoritร  Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE โ€“ BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.

Le condizioni minime alle quali deve sottostare lโ€™organizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dallโ€™art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale รจ prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando lโ€™obbligo di cui allโ€™articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che โ€œgli esercenti ad attivitร  connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamentoโ€.

5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalitร  associata ovvero tramite unโ€™impresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalitร  di svolgimento del servizio, da inoltrare allโ€™Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti lโ€™impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dellโ€™attivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, lโ€™eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguitร  e dovrร  essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrร  essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa Autoritร  Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con lโ€™indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unitร  di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrร  essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione puรฒ essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dallโ€™obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sullโ€™efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformitร  del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarร  tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.

6. Qualora, allโ€™interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalitร  elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrร  essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dellโ€™Assessorato Regionale del Territorio e dellโ€™Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attivitร  diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attivitร  similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresรฌ attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non รจ attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrร  essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrร  essere segnalata lโ€™assenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura: ATTENZIONE โ€“ BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO

9. Durante lโ€™espletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrร  essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, รจ onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrร  continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, allโ€™uopo, piรน adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, allโ€™ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimitร  delle postazioni di salvamento dovrร  essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…

continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare

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Parte da oggi stesso il calendario di distribuzione dell’acqua per le contrade di Khamma e Tracino.
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