Cronaca
Riaperture – Dal 1° maggio tana libera tutti. Al via la convivenza con il covid con il nuovo decreto Draghi

Il giorno 1 dei due prossimi mesi rappresenterà scadenze di svolta dall’inizio della pandemia da Covid-19
Dal primo aprile: addio lockdown per non vaccinati
Dal primo maggio: addio green pass e mascherine al chiuso
E’ stato firmato ieri sera in nuovo “decreto riaperture” che mira innanzitutto all’eliminazione del Green Pass.
Ma vediamo cosa porta il nuovo decreto
Intanto, il Governo ha fissato nel 1° maggio il “freedom day” italiano, quando cioè non si userà più definitivamente il Green Pass per nessun tipo di attività e non sarà più obbligatoria neanche la mascherina al chiuso, ritrovando così la normalità pre-pandemia.
Già dal 1° aprile, data che di fatto porrà fine al lockdown, si realizzeranno tanti allentamenti per previsti per i non vaccinati dal 10 Gennaio, da quando praticamente è stato introdotto il Green Pass “rafforzato“, da vaccino o da guarigione, per tutte le attività che non siano quelle essenziali (da oltre due mesi, chi non è guarito o vaccinato può andare soltanto a lavorare, fare la spesa, in farmacia e in poche altre attività di prima necessità; se è Over-50 non può andare neanche a lavorare).
Si tratta di un forte cambiamento quello che si profila, peraltro in un momento in cui, per la variante Omicron 2 i contagi stanno risalendo in tutta Italia.
Il Governo Draghi ci indurrà alla convivenza con il virus, vista l’impossibilità di fermarlo.
Ecco cosa riporta sui cambiamenti meteoweb.eu
Green Pass e restrizioni: cosa cambia dal 1° Aprile
- Finisce lo “stato di emergenza“
- Si sciolgono la struttura commissariale di Figliuolo e il Comitato tecnico scientifico
- Termina il sistema delle Regioni colorate
- Finisce la quarantena per tutti i contatti dei positivi (anche se non vaccinati): rimane in isolamento solo chi è positivo al tampone
- Addio alla dad per le scuole
- La capienza degli stadi torna al 100% e si potrà entrare con Green Pass base, quindi potranno andarci anche i non vaccinati con un tampone negativo mentre fino al 31 marzo serve il “Super” Green Pass da vaccino o guarigione
- Il Green Pass base oggi in vigore non sarà più richiesto per negozi, parrucchieri, barbieri, uffici (poste e banche) e tabacchi
- Il Green Pass non sarà più richiesto per per alberghi, B&B e strutture ricettive, neanche quello base
- I clienti degli alberghi potranno usufruire dei servizi della ristorazione (colazione, pranzo, cena) dell’albergo in cui pernottano anche nei tavoli al chiuso senza alcun tipo di Green Pass
- Il Green Pass non sarà più richiesto in tutti i locali della ristorazione con i tavoli all’aperto, neanche quello base
- Il Super Green Pass non sarà più richiesto i trasporti: resta l’obbligo del Green Pass base soltanto su quelli a lunga percorrenza. Torna libero il trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane, tram, aliscafi, treni regionali), senza neanche il pass base
- Resta l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi chiusi
- Resta l’obbligo di Green Pass base sul lavoro
- Resta l’obbligo di “Super Green Pass” (quindi da vaccino o guarigione) per discoteche, palestre, piscine, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, palazzetti dello sport al chiuso, locali della ristorazione al chiuso (compresi bar al bancone e comprese celebrazioni per matrimoni, comunioni e altre cerimonie civili o religiose)
- I turisti stranieri potranno accedere ai tavoli al chiuso dei ristoranti anche con il Green Pass base da tampone
- Per gli over-50 cessa l’obbligo di Super Green Pass per il lavoro: i non vaccinati possono andare a lavorare con un tampone negativo, come gli under 50, quindi coloro che sono stati sospesi possono tornare in servizio (ma facendo un test ogni 48 ore)
Green Pass e restrizioni: cosa cambia dal 1° Maggio, il “freedom day” italiano
- Addio definitivo ad ogni tipo di Green Pass: non servirà più neanche quello base, si torna al lavoro, sugli aerei, in palestra, ristoranti al chiuso, discoteche, concerti e ovunque senza alcun tipo di lasciapassare. Il Qr-code cesserà definitivamente la propria funzione e si potrà cancellare
- Addio anche all’obbligo di mascherine anche al chiuso: non sarà più necessario indossarla neanche in negozi. Ovviamente chi vorrà, volontariamente, continuerà ad indossarla per scelta personale
- Tornano a lavorare i non vaccinati sospesi dalle forze dell’ordine e dalle scuole e università
Obbligo vaccinale: cosa cambia dal 15 Giugno
- Finisce l’obbligo vaccinale per gli over-50 e anche per tutte le categorie lavorative (forze dell’ordine, insegnanti e personale di scuola e università, che comunque anche se non vaccinati potranno tornare al lavoro dal 1° aprile con semplice tampone) escluso il personale sanitario e delle Rsa per cui l’obbligo è esteso al 31 dicembre 2022
https://www.meteoweb.eu/2022/03/decreto-riaperture-abolizione-green-pass-e-mascherine/1774856/
Ambiente
Stagione balneare 2025 – A Pantelleria molti limiti. Ecco dove non possiamo tuffarci

La Regione Siciliana, tramite Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemologico, ha emesso ordinanza per la balneazione relativa all’anno 2025.
Ecco dove e perchè è vietato a Pantelleria e altri comuni della Provincia di Trapani, per il campionamento delle acque che inizia dal mese di maggio fino ad ottobre 2025.
Di seguito il documento integrale:
Economia
Pantelleria – Bonus nascita figlio, ecco chi ne ha diritto e come richiderlo

Il Comune di Pantelleria ha emesso Avviso Pubblico circa i criteri e modalità di erogazione del di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2025
1. In applicazione dell’art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di
promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione
per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 1.200.000,00, prevede l’assegnazione di un Bonus di
- 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell’Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, a carico del Fondo Famiglia, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale dei richiedenti.
2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso
per i nati nell’arco dell’anno solare 2024/2025, si dovranno predisporre due elenchi dei
beneficiari aventi diritto:
- rispettivamente al 30.06.2025 del quale faranno parte i nati dell’ultimo trimestre dell’anno precedente e quelli del primo trimestre del 2025 (dal 01.10.2024 al 31.03.2025),
- e al 31.12.2025 del quale faranno parte i nati del 2° e 3° trimestre 2025 (dal 01/04/2025 al 30/09/2025).
L’Amministrazione si riserva di erogare il contributo semestralmente o annualmente in funzione della disponibilità di bilancio regionale.
3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati.
a) Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e ss.mm. e ii.): i nuclei
familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i
nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
c) data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine
cronologico delle nascite.
Chi può chiedere istanza
4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento
di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti
requisiti:
– cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario,
titolarità di permesso di soggiorno;
– residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i
soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della
Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
– nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
– indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 10.140,00
(corrispondente al limite massimo previsto per l’assegno di inclusione da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali). Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono
tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. L’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e
dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.46 e segg. del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art.38
del D.P.R. 445/2000;
− attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità alla data della
richiesta;
− in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
− copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al
beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite
presso l’Ufficio comunale competente.
6. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all’intervento,
utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si raccomanda di
graduare l’informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze legate a ciascun
semestre dell’anno 2025 in modo che le istanze possano essere inoltrate nei tempi previsti.
Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i Comuni
trasmetteranno ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it la richiesta di finanziamento a firma del
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Non saranno accettate istanze indirizzate ad altre caselle di posta elettronica.
La costituzione delle due graduatorie (una per ogni semestre) sarà determinata attraverso
l’inserimento, da parte dei Comuni, dei necessari dati su apposita scheda, allegata alla presente,
denominata “Scheda dati richiedenti”.
La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica per ogni
semestre e deve contenere espressamente l’attestazione a firma del Dirigente responsabile dei
Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei
requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni pervenute oltre il termine sopra
fissato.
7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali
ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex
aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti,
sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite.
8. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all’assegnazione delle somme ai
Comuni richiedenti, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio
regionale disponibile.
9. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con
analoghe provvidenze o indennità.
11. I dati forniti ai fini del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla
L.R. 10/2003.
GDPR (Regolamento UE 2016-67):
Titolare del trattamento: Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Via Trinacria, n. 34-36 PEC:assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del trattamento: Dirigente Generale Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.
Allegato B è il modulo che potrete scaricare:
Salute
Sanità, Giuliano (UGL): “OSS, figura confinata in un angolo. Non esistono lavoratori di serie B, la politica deve intervenire”

“E’ passato del tempo da quando, era il 2021, la senatrice Paola Boldrini cercò attraverso un DDL di far ottenere agli OSS quei diritti e quella dignità ancora oggi negati. Non essendo schiavi di alcun pregiudizio politico salutammo con soddisfazione quello che immaginavamo potesse essere l’inizio di un cammino che portasse alla luce, garantendo definizione e valorizzazione del ruolo che prevedesse anche una formazione continua e di alta qualità, una figura essenziale ed insostituibile della piramide della sanità italiana. Tante buone intenzioni, si parlava anche della possibilità di dichiarare usurante la professione, a cui però non è stato dato alcun riscontro. Così che ad oggi la figura dell’operatore sociosanitario rimane confinata in un angolo, quasi dimenticata, senza ottenere i riconoscimenti, giuridici e materiali, che sarebbero dovuti. Anzi con la creazione della figura dell’assistente infermiere, su cui confermiamo la nostra assoluta contrarietà, si è data una violenta spallata a quella crescita professionale che da tempo viene giustamente reclamata dalla categoria. Così, oggi, gli emolumenti degli OSS continuano a non garantire loro una vita dignitosa a fronte di carichi di lavoro spesso insostenibili cui si sommano da tempo aggressioni fisiche e verbali che sono tra le cause scatenanti dei sempre maggiori casi di burn-out. Discutere di un futuro migliore della sanità italiana rimane una missione impossibile se si continueranno ad avere lavoratori di serie B, messi al margine del sistema. Per questo chiediamo alla politica di intervenire per riprendere il filo di quanto la senatrice Boldrini aveva pensato. Per garantire agli oss di uscire dal limbo reclamando quella dignità che meritano” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.
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