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Peste in Madagascar, Codici: respinto il ricorso di Costa contro la condanna per crociera durante epidemia

Redazione

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Ancora una sentenza favorevole all’associazione Codici contro le crociere da incubo, ovvero quelle vacanze da sogno che si trasformano in un’esperienza da dimenticare per i viaggiatori. Anche in questo caso la vicenda chiama in causa Costa Crociere, reduce da due sconfitte in aula a Genova per altrettante class action. Questa volta il verdetto è stato emesso dal Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia di navigazione contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma nel novembre 2020 per una crociera risalente al dicembre 2017. Parliamo della famosa vacanza in Madagascar durante l’epidemia di peste, costata alla società una sanzione di 2 milioni di euro dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

“Il pacchetto turistico in causa – ricorda Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è stato acquistato dal nostro assistito ad agosto, con la crociera prevista dal 9 al 23 dicembre in Madagascar. Già in estate la situazione epidemiologica, relativa al diffondersi di un’infezione di peste bubbonica, iniziava a manifestarsi piuttosto pericolosa. Come rilevato dal Tribunale di Roma, anche a voler considerare che solo il 29 settembre il Ministero della Salute ha emesso un comunicato segnalando la pericolosità della situazione e, tra ottobre e novembre, ha emesso due ulteriori circolari per rimarcare l’importanza di informare i viaggiatori sulla diffusione dell’epidemia, la condotta di Costa Crociere è risultata del tutto inadeguata, se non di vera e propria malafede, come riportato dal Giudice. Il 28 novembre la compagnia ha comunicato la concessione di un bonus monetario e la modifica dell’itinerario della crociera, con soppressione, senza alcuna sostituzione, di quattro tappe, fra cui tre scali in Madagascar, il tutto senza comunicare ai viaggiatori che potevano non accettare la modifica della crociera e recedere dal contratto senza alcuna spesa o penalità. All’epoca della vendita dei pacchetti turistici, Costa Crociera non poteva prevedere l’andamento del focolaio epidemico, ma doveva fornire ai viaggiatori informazioni complete e proporre compensazioni adeguate. In particolare, la mancata informazione sulla facoltà di recedere dal contratto ha indotto i viaggiatori ad accettare una modifica contrattuale unilaterale assolutamente peggiorativa, visto che la vacanza, con la cancellazione di quattro tappe, si è trasformata in una lunga navigazione in mare aperto. Come sottolineato dal Giudice, più che una vacanza rovinata è stata una non vacanza, perché una cosa è una crociera con numerosi scali, sbarchi e visite delle località, altra cosa, e decisamente di minor valore, è una crociera fatta di giorni e giorni di navigazione in mare aperto. Lo ha stabilito in maniera netta il Giudice di Pace di Roma, è stato ribadito dal Tribunale di Roma nelle motivazioni del rigetto dell’appello di Costa Crociere. Ricordiamo che nel luglio 2019 un altro Giudice di Pace, in questo caso di Paola in provincia di Cosenza, aveva condannato la compagnia al risarcimento di una coppia di viaggiatori. E poi non bisogna dimenticare la sanzione di 2 milioni di euro inflitta dall’Antitrust alla società per non aver fornito ai consumatori un’informazione corretta e tempestiva sullo stato di emergenza sanitaria in Madagascar, frapponendo inoltre ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori connessi alle variazioni del programma di viaggio. È l’ennesima occasione persa da Costa di ascoltare le istanze dei viaggiatori, facendosi carico delle problematiche segnalate per risolverle in maniera tempestiva. È come se non imparasse la lezione, eppure non è la prima sentenza che la vede soccombere. Dal canto nostro, siamo ovviamente soddisfatti di questa pronuncia e continueremo su questa strada per tutelare i diritti dei crocieristi, troppo spesso e con troppa facilità ignorati”.

 

In caso di problemi e disagi con la crociera è possibile richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

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Pantelleria, calendarrio distribuzione acqua a Rekhale – maggio 2026

Redazione

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La distribuzione di acqua a Khamma..-Tracino e Scauri, per il mese di maggio 2026, ancora non è stata resa nota.

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Rimossa la carcassa di un tonno dal lungomare interessato dai lavori del waterfront

Redazione

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Il Sindaco comunica che, a seguito della segnalazione della Capitaneria di Porto relativa alla presenza della carcassa di un tonno sul lungomare interessato dai lavori del waterfront, il Comune di Pantelleria è intervenuto per la rimozione.

L’intervento è stato effettuato dagli operai comunali, secondo quanto disposto dall’ordinanza del veterinario competente. La rimozione si è resa necessaria per garantire la corretta gestione sanitaria dell’area e tutelare l’igiene e la sicurezza pubblica. Si ringraziano la Capitaneria di Porto per la segnalazione, gli operai del Comune per l’intervento effettuato e l’Assessore Adriano Minardi, che ha seguito le attività necessarie per conto dell’Amministrazione comunale.

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Ambiente

Pantelleria, istituzione di senso unico alternato in Via Khamma e Salita Mueggen

Direttore

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Da oggi stesso istituzione temporanea di senso unico alternato in Via Khamma e Salita Mueggen per lavori di scavo per posa infrastruttura fibra ottica

Il Comandante della Polizia Municipale ha emesso ordinanza per l’isitutzione di senso unico alternato, divieto di sosta e chiusura al traffico in Khamma e Mueggen per lavori di  senso unico alternato, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di posa e installazione di infrastrutture FTTH nell’ambito del progetto PNRR “BackHauling 5G”.

Fase 1: tratto interessato: Salita Mueggen sino all’intersezione con Via Conitro dal giorno 15.05.2026 al giorno 19.05.2026 dalle ore 07:00; ● Fase 2: tratto interessato: via Khamma in prossimità del Panificio Terremoto sino all’intersezione con Via Mueggen dal giorno 19.05.2026 al giorno 22.05.2026 dalle ore 07:00.

Il documentto integrale: ORDINANZA N.88

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