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Cronaca

Pantelleria, porti, scali e approdi: ecco ordinanza N. 9/2022 che regola permessi e divieti

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L’Ufficio Marittimo di Pantelleria dirama ordinanza N.9/2022 che regolamenta approdi, scali e porti nel territorio isolano.

Trattasi di aggiornamento della precedente N. 6/2021.

Ecco uno stralcio dell’atto, che di basso riportiamo come allegato:

 

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l’ormeggio di unità da diporto/da pesca all’interno dei siti all’uopo allestiti come “Campi boe”, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungo le predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.

b) L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell’unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell’unità: – deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all’Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile; – deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente; – la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario. c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali. 1.2 Utilizzo scali di alaggio: a) L’uso degli scali è consentito per l’alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d’acqua. b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicenti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello. c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l’area solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l’autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta. d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l’uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00. e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza. 1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata): a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d’acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E’ consentito aumentare gradatamente la velocità solo all’uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa; b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi. c) L’attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario. d) E’ fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all’interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti. e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell’ingresso o all’interno del corridoio/canale.

 

Ordinanza Ufficio Marittimo N. 10 – 8/5/22

Marina Cozzo è nata a Latina il 27 maggio 1967, per ovvietà logistico/sanitarie, da genitori provenienti da Pantelleria, contrada Khamma. Nel 2007 inizia il suo percorso di pubblicista presso la testata giornalistica cartacea L'Apriliano - direttore Adriano Panzironi, redattore Stefano Mengozzi. Nel 2014 le viene proposto di curarsi di Aprilia per Il Corriere della Città – direttore Maria Corrao, testata online e intraprende una collaborazione anche con Essere Donna Magazine – direttore Alga Madia. Il 27 gennaio 2017 l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nel Lazio. Ma il sangue isolano audace ed energico caratterizza ogni sua iniziativa la induce nel 2018 ad aprire Il Giornale di Pantelleria.

Ambiente

Attività di campionamento della colonna d’acqua e del sedimento marino nelle acque di Pantelleria

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Il Ten. di Vasc. Claudio Marrone, comandante della Capitaneria di Porto di Pantelleria rende noto che dal 23/06/2026 al 03/07/2026 l’unità M/N GAIA BLU – IMO 7928677 – eseguirà un’attività di campionamento della colonna d’acqua e del sedimento marino nell’ambito del
progetto “TUNSIC 2026” nello Stretto di Sicilia.
La citata unità opererà in una macro area all’interno della quale ricadono le acque sottoposte alla giurisdizione del Circondario Marittimo di Pantelleria.

Le anzidette operazioni verranno effettuate sui punti (datum WGS ’84):

L’area interessata è meglio rappresentata nello stralcio cartografico in calce al presente
provvedimento.

Nel corso delle operazioni, le unità dovranno essere considerate NAVE CON
MANOVRABILITA LIMITATA” ai sensi della regola 3) lett. g) del Regolamento
Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1
(Obblighi e divieti)

Nel periodo e nelle aree di cui al Rende Noto, tutte le unità in navigazione dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0.5 miglia nautiche dall’ unità “GAIA
BLU”.

1.2 I comandanti/conducenti delle unità navali in transito in prossimità delle unità
impegnate nelle succitate operazioni, dovranno, secondo perizia marinaresca,
transitare alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità,
evitando di creare moto ondoso nonché valutando I’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo.

Articolo 2
(Deroghe)

2.1 Non sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articoli:

2.1.1 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in
genere in ragione del loro ufficio;

2.1.2 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità indifferibile di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza;

2.1.3 le unità ed il personale appartenente alla ditta esecutrice dei lavori o da questa
autorizzati.

2.2 In caso di necessità indifferibile di transito a distanza inferiore a quella riportata al
precedente articolo, le unità non coinvolte nelle operazioni, dovranno contattare le
unità impegnate nelle sopra descritte attività per eventuali indicazioni e/o per
concordare la temporanea sospensione delle attività.

Articolo 3
(Prescrizioni)

3.1 In ottemperanza a quanto disposto con il nulla osta rilasciato dallo Stato Maggiore della
Marina “MARISTAT/3286/C/3/3/GEOMETOC” datato 09/06/2026 citato in preambolo,
sono autorizzate le operazioni di campionamento nella colonna d’acqua nei punti 1-2-3-4-5, mentre le operazioni di campionamento del sedimento marino sono autorizzate
ESCLUSIVAMENTE nel punto 3, poiché posto al di fuori della zona delimitata dal suddetto nulla-osta.
Ord. Protocollata

L’ordinanza integrale
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Ambiente

Pantelleria, Gadir chiuso a veicoli e pedoni e altre limitazioni da ieri 18 giugno

Direttore

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Leggere attentamente l’ordinanza

Il COmandante della Polizia Municipale di Pantelleria, Rosario Di Bartolo, ha emesso ordinanza di interdizione temporanea al traffico veicolare e pedonale dell’area antistante lo scalo d’alaggio della Baia di Gadir per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza
conseguenti ai danni provocati dalle mareggiate e dagli eventi meteomarini della stagione invernale 2026

L’INTERDIZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, NONCHÉ IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, NELL’AREA ANTISTANTE LO SCALO D’ALAGGIO DELLA BAIA DI GADIR, DALLA ORE 07:00 DEL GIORNO 18 GIUGNO 2026 AL 23 GIUGNO 2026 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI (L’area interessata dall’interdizione è individuata dal sottostante elaborato grafico nel quale risulta evidenziata con perimetrazione di colore rosso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

DISPONE

Che l’impresa esecutrice dei lavori provveda, almeno 48 ore prima dell’inizio delle lavorazioni, all’installazione della segnaletica temporanea di cantiere prevista dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare dovranno essere collocati:

  1.  idonei cartelli di preavviso lungo la Strada Perimetrale est, all’intersezione con Località Gadir, indicanti l’interdizione al traffico veicolare e pedonale dell’area della Baia di Gadir e la chiusura dell’accesso allo scalo d’alaggio;
  2. una transenna di sbarramento, corredata dalla prescritta segnaletica di divieto di transito ubicata in prossimità dell’accesso all’area pedonale della Baia di Gadir;
  3. segnaletica temporanea di “Lavori in corso” e ogni altro segnale prescritto dalla normativa vigente per la delimitazione e la protezione dell’area di cantiere…

I residenti
Sono esclusi dal presente divieto e pertanto autorizzati al transito e all’accesso nell’area interessata i residenti, i mezzi di soccorso, i mezzi delle Forze dell’Ordine, nonché i veicoli impiegati per l’esecuzione dei lavori e quelli espressamente autorizzati dall’Amministrazione competente

L’rdinanzaORDINANZA N.119
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Ambiente

Segnalazione della falena Orgyia trigotephras a Pantelleria: le linee guida del Parco Nazionale

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Individuate prime zone di infestazione e aree di espansione

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria informa che si è registrata nuovamente la presenza della falena Orgyia trigotephras nelle aree boscate di Pantelleria. I monitoraggi hanno permesso di individuare le prime zone di infestazione e le aree di espansione.

Le aree coinvolte sono Montagna Grande, Gibéle, Kúddia Randazzo e Kúddia Mida, Tikhirríkhi. Orgyia trigotephras, già presente negli anni passati con densità maggiori, è una specie polifaga che si nutre su numerose specie vegetali, fra le specie pantesche leccio, corbezzolo, lentisco, erica, ecc.

Al momento non si hanno segnalazioni per le coltivazioni pantesche. Le aree a vegetazione arbustiva e arborea a Pantelleria possono essere frequentate adottando alcuni semplici accorgimenti, al fine di evitare il contatto con le setole urticanti che caratterizzano i bruchi di questa specie.

Nel periodo di presenza dei bruchi, il personale adibito alla cura dei boschi deve obbligatoriamente indossare pantaloni lunghi e magliette che coprano le braccia al fine di evitare il contatto con la pelle. Gli escursionisti devono seguire le stesse indicazioni, di seguito elencate: – evitare l’ingresso in aree densamente boscate e cespugliose; – camminare al centro dei sentieri, evitando di avvicinarsi alle piante ai margini, dove è più probabile incontrare larve; – evitare di portare con sé bambini e animali in aree dove è stata segnalata la presenza dei lepidotteri; – indossare pantaloni lunghi e magliette che coprano le braccia al fine di evitare il contatto con la pelle; – controllare attentamente gli indumenti al termine delle escursioni e ispezionare l’abitacolo del veicolo sul quale si viaggia, per ridurre il rischio di diffusione delle larve; – evitare il contatto diretto con le larve di Orgyia trigotephras. Se è necessario maneggiare sempre guanti, per prevenire irritazioni cutanee o altre reazioni. Le colture potenzialmente interessate da Orgyia comprendono vite, albicocco, melo, pero, pesco e cotogno.

Il metodo di lotta biologica è rappresentato dal Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, che l’Ente Parco Nazionale mette gratuitamente a disposizione degli agricoltori. Nei terreni agricoli, in particolare in quelli situati in prossimità delle aree boschive prima citate, si raccomanda di monitorare frequentemente le colture (almeno ogni 3-4 giorni). Qualora venga riscontrata la presenza del bruco sulle colture, si invita a contattare tempestivamente l’Ente Parco Nazionale all’indirizzo e-mail agricoltura@parconazionalepantelleria.it al fine di richiedere un sopralluogo da parte di un tecnico dell’Ente e, ove necessario, la fornitura di Bacillus thuringiensis, nonché informazioni sulle relative modalità di impiego.

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