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Cronaca

Pantelleria, porti, scali e approdi: ecco ordinanza N. 9/2022 che regola permessi e divieti

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L’Ufficio Marittimo di Pantelleria dirama ordinanza N.9/2022 che regolamenta approdi, scali e porti nel territorio isolano.

Trattasi di aggiornamento della precedente N. 6/2021.

Ecco uno stralcio dell’atto, che di basso riportiamo come allegato:

 

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l’ormeggio di unità da diporto/da pesca all’interno dei siti all’uopo allestiti come “Campi boe”, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungo le predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.

b) L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell’unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell’unità: – deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all’Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile; – deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente; – la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario. c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali. 1.2 Utilizzo scali di alaggio: a) L’uso degli scali è consentito per l’alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d’acqua. b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicenti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello. c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l’area solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l’autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta. d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l’uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00. e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza. 1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata): a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d’acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E’ consentito aumentare gradatamente la velocità solo all’uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa; b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi. c) L’attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario. d) E’ fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all’interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti. e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell’ingresso o all’interno del corridoio/canale.

 

Ordinanza Ufficio Marittimo N. 10 – 8/5/22

Marina Cozzo è nata a Latina il 27 maggio 1967, per ovvietà logistico/sanitarie, da genitori provenienti da Pantelleria, contrada Khamma. Nel 2007 inizia il suo percorso di pubblicista presso la testata giornalistica cartacea L'Apriliano - direttore Adriano Panzironi, redattore Stefano Mengozzi. Nel 2014 le viene proposto di curarsi di Aprilia per Il Corriere della Città – direttore Maria Corrao, testata online e intraprende una collaborazione anche con Essere Donna Magazine – direttore Alga Madia. Il 27 gennaio 2017 l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nel Lazio. Ma il sangue isolano audace ed energico caratterizza ogni sua iniziativa la induce nel 2018 ad aprire Il Giornale di Pantelleria.

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Il Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona ha emesso in queste ore ordinanza di interdizione di Monte Gibele, per il rinvenimento di ordigno bellico.

Cos’ recita l’atto sindacale:

PREMESSO che è stata rilevata la presenza di un ordigno bellico inesploso e potenzialmente efficiente nel territorio del Comune di Pantelleria, in località Monte Gibèle (coordinate geografiche 36°46’35.4”N – 12°00’52.7”E);
CONSIDERATO che le operazioni di bonifica del residuato bellico rientrano nelle competenze del personale militare specializzato del Genio Guastatori, che interverrà secondo un programma operativo che sarà definito e comunicato a breve;
RITENUTO necessario ed urgente, a tutela dell’incolumità pubblica e privata e della sicurezza di persone, animali e cose, disporre l’immediata interdizione dell’area interessata fino al completamento delle operazioni di bonifica…

ORDINA 1. l’immediata interdizione dell’area ubicata in località Monte Gibele, lungo il tratto del sentiero CAI n. 971 dalle coordinate 36°46’32.4”N – 12°00’37.4”E fino all’intersezione con i sentieri CAI n. 971 e n. 977 (coordinate 36°46’42”N – 12°01’05”E);
È fatto divieto a chiunque non autorizzato di accedere all’area fino al completamento delle operazioni di disinnesco, bonifica e rimozione dell’ordigno bellico.

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