Cronaca
Pantelleria, porti, scali e approdi: ecco ordinanza N. 9/2022 che regola permessi e divieti
L’Ufficio Marittimo di Pantelleria dirama ordinanza N.9/2022 che regolamenta approdi, scali e porti nel territorio isolano.
Trattasi di aggiornamento della precedente N. 6/2021.
Ecco uno stralcio dell’atto, che di basso riportiamo come allegato:
Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l’ormeggio di unità da diporto/da pesca all’interno dei siti all’uopo allestiti come “Campi boe”, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungo le predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.
b) L’accesso e l’ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell’unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell’unità: – deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all’Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile; – deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l’ambiente; – la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario. c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali. 1.2 Utilizzo scali di alaggio: a) L’uso degli scali è consentito per l’alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d’acqua. b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicenti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello. c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l’area solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l’autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta. d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l’uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00. e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza. 1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata): a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d’acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E’ consentito aumentare gradatamente la velocità solo all’uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa; b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all’incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi. c) L’attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario. d) E’ fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all’interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti. e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell’ingresso o all’interno del corridoio/canale.
Ordinanza Ufficio Marittimo N. 10 – 8/5/22
Cronaca
Cadavere recuperato in autovettura inabissata al Molo Ronciglio
Notizia flash
E’ di queste ore la notizia relativa al recupero di un cadavere all’interno di un’autovettura in località Trapani nei pressi del Molo Ronciglio al momento sono sconosciute cause e identità della vittima.
Sul posto Vigili del Fuoco con il seguente dispositivo: Sommozzatori dí Palermo Auto Gru dí Trapani Nucleo nautico di Trapani e Prima partenza della sede centrale.
Ambiente
Pantelleria, calenadrio Isola Ecologica Itinerante
Dopo i nuovi cadenziari per il ritiro dei rifiuti di utenze domestiche e non domestiche, che riporteremo nuovamente in fondo all’articolo, abbiamo ottenuto un calendario anche per le importanti Isole Ecologiche Itineranti.
Molti dei nostri lettori hanno richiesto espressamente notizie a riguardo e questo è quanto siamo riusciti ad avere, in attesa che venga distribuito un calendario cartaceo, contenente anche informazioni relative alle Isole Itineranti.
Questo è quanto ci è stato inoltrato

In copertina, immagine realizzata con IA
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Ambiente
Pantelleria, ordinanza con limiti di balneazione e navigazione: verde, giallo e rosso il semaforo della sicurezza in mare
Ogni colore una distanza dalla costa
Nel pomeriggio di ieri, 5 maggio 2026, presso la Sala Consiliare del Comune di Pantelleria, Il Sindaco Fabrizio D’Ancona, insieme con il direttore del Parco Carmine Vitale e il COmandante della Capitaneria di Porto Claudio Marrone, ha resa nota la necessità dell’Ordinanza N. 13 del 6/6/2026 per la sicurezza in mare per bagnanti e naviganti della costa.
Per conoscere esattamente le località sottoposta ai limiti, è stato creato un qr code, che darà tutte le indicazioni necessarie e che troverete alla fine dell’articolo.
Il documento dell’Ufficio Marittimo di Pantelleria così recita:
Il litorale dell’isola di Pantelleria è caratterizzato da tratti di falesie a picco sul mare, scogliere dalle elevate pendenze e accumuli di roccia fratturata, che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico di pericolosità molto elevata. La Relazione Geomorfologica allegata al provvedimento di approvazione dell’aggiornamento del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (di seguito “P.A.I.”) dell’Isola di Pantelleria” (D.S.G. 817/2023 citato in preambolo) ha accertato infatti che, “considerata la natura geologica (esclusivamente vulcanica) e le caratteristiche geomorfologiche dell’isola, la tipologia prevalente (quasi esclusiva) dei dissesti presenti è quella di crollo […].
I dissesti censiti risultano essere 295 di cui 293 di crollo […]. I dissesti di crollo censiti interessano pareti verticali o sub verticali e versanti notevolmente acclivi […]. La pericolosità, per il principio di cautela […], è stata attribuita molto elevata P4 a tutti i dissesti di crollo”. I fenomeni di dissesto sopra citati sono meglio rappresentati nelle allegate Carte della pericolosità geomorfologica in scala 1:10.000 delle sezioni CTR nn.rr. P_626910, P_626920, P_626930 e P_626940, redatte dalla competente Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Per quanto precede,
O R D I N A
Articolo 1 (Individuazione delle zone di dissesto)
1.1 Allo scopo di salvaguardare la vita umana in mare e contestualmente disciplinare l’uso degli
specchi acquei a ridosso dei tratti di costa interessati da fenomeni di dissesto censiti dalla
pianificazione di cui al Rende Noto (P.A.I.) e caratterizzati da indice di pericolosità molto elevato
(P4), sono individuate e regolamentate n. 3 (tre) fasce di litorale, denominate rispettivamente
“zona rossa”, “zona gialla” e “zona verde” distinte in relazione all’altezza e alla morfologia
della scogliera e alla distanza di sicurezza da mantenere rispetto alla linea di costa, tenendo
conto delle indicazioni tecniche contenute negli studi citati in preambolo:
Zona
Fascia di
sicurezza
(dalla linea di costa)
Rossa 100 m
Gialla 50 m
Verde 25, distinte in relazione all’altezza e alla morfologia
della scogliera e alla distanza di sicurezza da mantenere rispetto alla linea di costa, tenendo
conto delle indicazioni tecniche contenute negli studi citati in preambolo.



Continua a leggere nel documento originalem_inf.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0000013.05-06-2026

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