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Politica

Pantelleria, Mustacciuoli – Comitato Referendum, ricorso contro dichiarazione illegittimità

Redazione

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Presentato oggi dal Comitato Promotore il ricorso al verdetto di illegittimità del Referendum Consultivo sul Parco di Pantelleria, con lettera al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Pantelleria e per conoscenza al Prefetto di Trapani.

Ecco cosa recita il documento

Pantelleria, 11 Settembre 2024
Alla cortese attenzione del
Sindaco del Comune di Pantelleria, Sig. Fabrizio D’Ancona
Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Pantelleria, Sig. Giuseppe Luigi Spata
e p.c. all’attentione del
Prefetto di Trapani, Dott.ssa Daniela Lupo

Oggetto: Richiesta di attivazione della nomina del Difensore Civico previsto ai sensi dell’art. 5.8 del Regolamento Comunale sui Referendum e trasmissione del ricorso contro il verdetto di illegittimità del Comitato dei Garanti

Il sottoscritto Aurelio Mustacciuoli, in qualità di Coordinatore del Comitato Promotore del “Referendum consultivo di iniziativa popolare sul Parco Nazionale di Pantelleria”, con la presente, desidera sottoporre alla Vostra attenzione il ricorso redatto a seguito della valutazione di inammissibilità del referendum espressa dal Comitato dei Garanti in data 26 agosto 2024.
Con riferimento all’art. 5.8 del Regolamento Comunale per la disciplina dei referendum comunali, che prevede espressamente la possibilità di presentare ricorso al Difensore Civico in caso di dichiarazione di illegittimità del quesito referendario da parte del Comitato dei Garanti, si segnala che, allo stato attuale, il Comune di Pantelleria risulterebbe sprovvisto di tale figura.
In considerazione di quanto sopra e al fine di garantire il pieno rispetto delle procedure previste dal Regolamento Comunale, si prega di attivarsi con urgenza per la nomina di un Difensore Civico, affinché il ricorso possa essere debitamente valutato. In alternativa, si richiede che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione, tenuto conto delle argomentazioni esposte nel ricorso allegato, si adoperino per garantire il corretto svolgimento del processo democratico referendario, permettendo alla popolazione di esprimersi liberamente su una questione di così grande rilevanza per il futuro economico, sociale e ambientale dell’isola.
Il tema del Piano del Parco Nazionale di Pantelleria rappresenta una discontinuità significativa nella gestione del territorio e coinvolge direttamente la cittadinanza, che deve essere posta nella condizione di partecipare attivamente e consapevolmente alle decisioni che incideranno sullo sviluppo della comunità.
Confidando nel Vostro tempestivo intervento e nella Vostra attenzione alle istanze espresse dal Comitato Promotore e dalla popolazione di Pantelleria, rimango in attesa di un riscontro e sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,
Aurelio Mustacciuoli
Coordinatore del Comitato Promotore del Referendum
Ricorso contro la decisione di inammissibilità del Referendum Comunale Consultivo sull’Ente Parco Nazionale di Pantelleria

Al Difensore Civico,

Il sottoscritto Aurelio Mustacciuoli, in qualità di Coordinatore del Comitato Promotore del “Referendum consultivo di iniziativa popolare sul Parco Nazionale di Pantelleria”, presenta ricorso contro la decisione di inammissibilità del referendum, comunicata dal Comitato dei Garanti del Comune di Pantelleria in data 26 agosto 2024, sulla base delle seguenti considerazioni.

Premessa:
In data 13 maggio 2024, il Comitato Promotore ha presentato regolare richiesta di referendum comunale consultivo, articolato su tre quesiti riguardanti il documento “Verso il Piano del Parco” predisposto dall’Ente Parco Nazionale di Pantelleria e attualmente in discussione con il Comune di Pantelleria. I quesiti referendari mirano a orientare le scelte della Giunta Comunale e del Consiglio, così come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei referendum comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 02/02/2021.

Confutazioni delle argomentazioni del Comitato dei Garanti:

Competenza locale e materia referendaria:

Il Comitato dei Garanti ha ritenuto inammissibili i quesiti referendari, sostenendo che non rientrino nella “materia di esclusiva competenza locale”, come previsto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei Referendum Comunali e dall’art. 112, comma 2 dello Statuto Comunale. Tale argomentazione è infondata e merita di essere confutata.
In primo luogo, l’art. 112 dello Statuto Comunale stabilisce che il referendum consultivo può essere indetto su “materie di competenza comunale”. Non è specificato che la competenza debba essere “esclusiva”, ma semplicemente che il tema riguardi materie su cui il Comune ha potere di azione. In questo caso, la partecipazione del Comune alle decisioni sul Piano del Parco è un fatto comprovato e rilevante. Il sindaco del Comune di Pantelleria è, infatti, membro della Comunità del Parco, organo previsto dalla Legge n. 394/1991, che ha competenza diretta nell’approvazione preliminare del Piano del Parco. Pertanto, le decisioni del Comune hanno un impatto significativo e diretto sulla definizione del Piano.
Inoltre, la normativa di riferimento (D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL) all’art. 8, comma 4, prevede che “le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”. L’interpretazione dei Garanti, secondo cui il referendum sarebbe inammissibile perché “i quesiti formulati dal Comitato promotore non rientrano nell’attribuzione esclusiva dell’Ente” (del Comune, cioè), è erronea, poiché essa non tiene conto della circostanza secondo cui la competenza di altri enti (il Parco stesso, la Regione, ecc.), oltre a quella del Comune, non esclude che si tratti di materie di competenza “locale”, dovendosi riferire questo aggettivo alla delimitazione territoriale del Parco, pur istituito da una legge della Regione Sicilia.
In altri termini, la decisione di dichiarare il referendum inammissibile perché relativo a materie che “non rientrano nella esclusiva competenza” del Comune è errata, perché ciò che chiedono le norme di legge (si allude all’art. 8, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000), del Regolamento comunale e dello stesso Regolamento del referendum è che le materie oggetto della consultazione popolare siano di “competenza locale” – e non esclusivamente del Comune – a prescindere dal numero e dalla qualità degli enti coinvolti.
La competenza del Comune non è esclusa dalla presenza di altri enti (Parco Nazionale e Regione), ma condivisa, come chiaramente previsto dalle norme sul funzionamento dei Parchi Nazionali. Pertanto, il Comune ha una legittima competenza in materia, ed è del tutto lecito che i cittadini orientino, tramite referendum, le scelte dell’amministrazione comunale in tale ambito.
Ne consegue che la consultazione referendaria è perfettamente legittima e risponde ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia oltre che a evidenti considerazioni di buon senso.

2. Ruolo attivo del Comune e coinvolgimento dei cittadini:

Il Comitato dei Garanti ha altresì affermato che i quesiti referendari sono inammissibili perché riguardano materie sottoposte a “vincoli imposti da leggi statali o regionali”, richiamando l’art. 3, comma 3, lett. b) del Regolamento. Tale argomentazione non è corretta.
La proposta di referendum non intende modificare norme vincolanti di legge, ma orientare le scelte che rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione comunale, nell’ambito del concorso di competenze di enti aventi tutti ambito “locale”, come detto. Il Piano del Parco, ancora in fase di definizione, è oggetto di trattativa e negoziazione tra l’Ente Parco e l’amministrazione comunale. Questo processo decisionale è stato chiaramente confermato nella commissione del 2 luglio 2024, durante la quale i tecnici comunali hanno illustrato ai Consiglieri le criticità della proposta di zonizzazione e hanno presentato una controproposta che prevede una riduzione della Zona C e un ampliamento della Zona D, in linea con quanto previsto dal primo quesito referendario.
Questo dimostra in maniera inequivocabile che il Comune ha piena voce in capitolo su tali questioni, e che, di conseguenza, i cittadini hanno il diritto di esprimersi per orientare le scelte dell’amministrazione comunale attraverso il referendum, come previsto dall’art. 3 del Regolamento comunale, il quale consente espressamente che il referendum consultivo possa riguardare “temi, iniziative, programmi e progetti di competenza della Giunta comunale o del Consiglio”.

3. Mancato rispetto dell’art. 5.4 del Regolamento:

Il Comitato dei Garanti ha dichiarato l’inammissibilità del referendum senza applicare l’art. 5, comma 4 del Regolamento comunale, che impone, in caso di difetto nella formulazione del quesito, di proporre ai promotori una correzione tecnica. Tale disposizione prevede espressamente che “qualora il Comitato dei Garanti valuti che il quesito difetti del requisito di cui al punto c) (formulazione chiara, univoca e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico), convoca i promotori ai quali formula una proposta di correzione del quesito”.
In questo caso, non è stata formulata alcuna proposta di modifica, il che lascia intendere che il difetto non riguardi aspetti di chiarezza o di tecnicità giuridica. Pertanto, appare evidente che l’inammissibilità si basi esclusivamente su una contestazione di merito riguardante la competenza locale, la quale, come dimostrato sopra, è mal interpretata.

Richiesta di utilizzo di una versione semplificata dei quesiti referendari:

Qualora il Difensore Civico ritenesse che i quesiti possano necessitare di una ulteriore semplificazione per ragioni di chiarezza, si propone di adottare le versioni modificate, già previste dal Comitato Promotore e incluse nell’Allegato 3 della richiesta referendaria, come di seguito formulate:
Con riferimento a quanto proposto dall’Ente Parco nel documento “Verso il Piano del Parco”:
Primo quesito:
Ritenete opportuna l’estensione della giurisdizione del Parco al mare e ritenete congrua la zonizzazione proposta dall’Ente nel documento “Verso il Piano del Parco” o piuttosto auspicate che non venga estesa la giurisdizione del Parco al mare e che venga rimodulata la zonizzazione, in particolare riducendo la Zona C a vantaggio della Zona D?
Sì, riteniamo opportuna l’estensione della giurisdizione del Parco al mare e riteniamo congrua la zonizzazione proposta nel documento “Verso il Piano del Parco”.
No, non riteniamo opportuna l’estensione della giurisdizione del Parco al mare e non riteniamo congrua la zonizzazione proposta nel documento “Verso il Piano del Parco” e auspichiamo una riduzione della Zona C a vantaggio della D..
Secondo quesito:
Ritenete congruo l’approccio vincolista e fortemente restrittivo proposto dall’Ente nelle Zone C e D o, piuttosto, auspicate che nelle Zone C e D i vincoli posti in essere non debbano essere più restrittivi di quelli attualmente previsti dagli strumenti di gestione dei diversi enti territoriali competenti, e, possibilmente, siano addirittura meno restrittivi, soprattutto in ambito energetico, per favorire la transizione verso solare, eolico e geotermico?
Sì, riteniamo congruo l’approccio vincolista e fortemente restrittivo proposto dall’Ente nelle Zone C e D
No, non riteniamo congruo l’approccio vincolista e fortemente restrittivo proposto dall’Ente nelle Zone C e D e auspichiamo che in queste zone i vincoli posti in essere non debbano essere più restrittivi di quelli attualmente previsti dagli strumenti di gestione dei diversi enti territoriali competenti, e, possibilmente, siano addirittura meno restrittivi, soprattutto in ambito energetico, per favorire la transizione verso solare, eolico e geotermico
Terzo quesito:
Ritenete congruo che i terreni agricoli che in passato sono stati coltivati possano non esserlo più e venire restituiti alla natura?
Sì, riteniamo possibile che terreni che in passato siano stati coltivati, perdano la caratteristica agricola e vengano restituiti alla natura.
No, riteniamo che qualunque terreno sia stato in passato coltivato debba mantenere per sempre tale caratteristica agricola.

Conclusioni:
Alla luce di quanto esposto, si richiede al Difensore Civico di annullare la decisione di inammissibilità del Comitato dei Garanti e di dichiarare ammissibile il referendum proposto dal Comitato Promotore, consentendone lo svolgimento secondo i termini previsti dal Regolamento comunale e, ove necessario, adottando le versioni semplificate dei quesiti.

Pantelleria, 10 Settembre 2024

In fede,
Aurelio Mustacciuoli
Coordinatore del Comitato Promotore del Referendum

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Cronaca

Lampedusa e Linosa: importante novità legislativa per il potenziamento dell’organico comunale

Redazione

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Il Comune di Lampedusa e Linosa celebra un traguardo fondamentale per il futuro della propria amministrazione e per il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza

Con l’entrata in vigore della Legge n. 118 dell’8 agosto 2025 (Decreto Economia), il nostro Comune potrà beneficiare di una deroga speciale alle normative nazionali che consentirà di inquadrare fino a tre funzionari come dirigenti a tempo determinato.

Si tratta di una misura straordinaria per un Comune come il nostro, collocato su un’isola con particolari complessità logistiche e sociali. La possibilità di assumere figure dirigenziali altamente qualificate rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la macchina amministrativa, ampliando anche la platea di professionisti disposti a trasferirsi e lavorare con noi, nonostante i noti disagi economici e logistici legati alla condizione insulare.

Questo risultato è frutto di un lavoro politico e istituzionale condiviso. In particolare, desidero ringraziare il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, che nel giugno 2025 ha visitato il nostro territorio accogliendo con attenzione l’appello che, come Sindaco, avevo rivolto loro. Un ringraziamento particolare va ai capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami, ai ministri Ciriani ed Urso, e a tutti coloro che si sono impegnati per promuovere e sostenere l’emendamento che ha reso possibile questa importante deroga.

Al tempo stesso, esprimiamo il nostro apprezzamento anche verso le altre forze di governo che, in spirito di responsabilità e collaborazione istituzionale, hanno votato favorevolmente alla proposta, comprendendo l’importanza strategica di questo intervento per le comunità insulari.

Questa norma rappresenta un passo in avanti verso un’amministrazione più solida, professionale ed efficiente, capace di rispondere con maggiore prontezza alle sfide del nostro territorio.

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Politica

Pantelleria 2050: D’Ancona ha chiesto ai panteschi se volevano rinunciare al Castello?

Redazione

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Il recente passo indietro dell’Amministrazione Comunale sulla gestione del Castello Medievale di Pantelleria è la conferma di un fallimento annunciato e prevedibile.

Con la delibera, approvata in prossimità del Ferragosto, la giunta ha deciso di rescindere unilateralmente la concessione gratuita faticosamente ottenuta negli anni passati, rinunciando così a una delle più importanti opportunità culturali e turistiche per l’isola.

Le ragioni per cui si è deciso di abbandonare, di fatto, il Castello al suo destino non sembrano giustificate, neppure dopo la lettura della delibera approvata lo scorso 8 agosto.

Infatti, sembrerebbe che il Demanio statale avesse confermato che il Castello necessitava di un intervento di restauro e che, quindi, i relativi costi non dovevano essere posti a carico del Comune.

La Soprintendenza, da parte sua, sembra chiedere degli interventi di messa in sicurezza che servano a preservare il monumento e ne consentano la fruizione in sicurezza, in attesa di trovare delle linee di finanziamento per intervenire con il restauro e il consolidamento delle parti pericolanti. Addirittura, si spinge oltre: avviando l’azione sostitutiva, ossia intervenire con proprie risorse per poi rivalersi sul soggetto competente, che a detta del Comune sarebbe il Demanio statale.

Ma c’è di più.

A dicembre 2023 sono stati impegnati dal Comune 80 mila euro per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dello stesso, giustificando tale stanziamento con la volontà di “salvaguardare il Castello medievale dal degrado” e “preservarne lo stato e rendere lo stesso fruibile ai visitatori”.

Ma allora cosa è successo adesso per spingere la Giunta a deliberare la rescissione della convenzione per eccessiva onerosità?

E proprio alla vigilia dell’inizio dei lavori del Waterfront che restituiranno piena visibilità alla struttura, liberandola dall’obbrobrio del “palazzo verde”?

E perché si parla di eccessiva onerosità dopo che nell’ultimo decennio il Comune ha speso circa 40.000 € l’anno per interventi di manutenzione sul Castello, con il favore e l’appoggio di tutta la comunità che riconosce nel monumento il cuore monumentale dell’isola?

La scusa della concessione limitata degli anni regge ancor meno, perché fu concordato il rinnovo illimitato con il Demanio proprio dalla nostra Amministrazione. Dobbiamo pensare che l’azione maldestra di questa Amministrazione abbia reso vani anche quegli accordi?

Davvero si pensa che la soluzione per ridare dignità al Castello, unico simbolo storico rimasto nel centro di Pantelleria, è quella di restituirlo al Demanio statale e, così, chiuderlo a tempo indeterminato o, peggio, farlo affidare ad un gestore privato?

E l’Amministrazione D’Ancona ha chiesto ai panteschi se erano favorevoli a rinunciare al loro Castello, interpellandoli direttamente o tramite il Consiglio Comunale?

 Sarebbe bene anche informarli che rinunciando alla concessione, c’è la chiara possibilità che fra qualche anno, trovato il privato disponibile, il Demanio magari lo concederà per farci l’ennesimo hotel o altro (ricordiamoci il bando per il Faro di Punta Spadillo e di tanti altri beni in Italia che hanno fatto la stessa fine).

Le domande, come si vede, sono tante. Aspettiamo le risposte, se arriveranno. Ciò che ci sembra palese è la volontà dell’amministrazione D’Ancona di scappare dalle proprie responsabilità e di lasciare Pantelleria al suo destino in balia delle decisioni che saranno prese altrove.

Un po’ come è avvenuto con la gestione del ricorso al TAR sul punto nascita, chiuso nel 2020 dall’allora assessore Razza (oggi Fratelli d’Italia). Quel ricorso avrebbe potuto chiarire il diritto dell’isola a mantenere il servizio e le responsabilità del governo regionale, ma anche allora la giunta D’Ancona decise, incomprensibilmente, di non proseguire l’iter, rinunciando a una battaglia di giustizia per la comunità.

Due episodi, due simboli, un solo filo conduttore: incapacità di agire, mancanza di visione e rinuncia alle responsabilità.

Pantelleria merita di meglio.

Pantelleria2050

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Cultura

Comune di Pantelleria procede a rescissione contratto concessione Castello

Direttore

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Botta e risposta tra Comune e Soprintendenza.
Ciao, Castello, ciao

Lo scorso 8 giugno 2025, in seduta di Giunta Comunale si è approvato la richiesta di rescissione anticipata del contratto di concessione del Castello di Pantelleria, stipulato tra Comune, appunto, e l’Agenzia del Demanio.

La delibera che riportiamo ricostruisce il rapporto contrattuale dicendo

PREMESSO CHE:

 con contratto Rep. n. 2240 del 16/12/2019, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia ha concesso in uso gratuito al Comune di Pantelleria, per finalità istituzionali e culturali, l’immobile denominato Castello Barbacane, sito nel centro urbano dell’isola, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 990, sub. 1, 2, 3 e 4, appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Artistico-Storico; 

Le competenze del Comune secondo contratto

 il contratto, con scadenza al 31/12/2025, prevedeva a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia e vigilanza, ma non obblighi di restauro o risanamento conservativo, di competenza dell’Ente proprietario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO CHE:

 con ordinanza n. 145 del 23 agosto 2023 è stata interdetta l’area interessata al distacco di materiale roccioso dalla parete del castello di Pantelleria prospiciente la Piazza Vincenzo armata;

 con nota prot. n. 19671 del 03.10.2023 il Comune ha segnalato alla Soprintendenza di Trapani ed all’Assessorato regionale Beni Culturali l’impossibilità di intervenire con urgenti interventi di messa in sicurezza del compendio demaniale in oggetto, per mancanza di risorse finanziarie, evidenziando altresì che a causa del mancato intervento, il processo di degrado dell’edificio monumentale è in costante aumento con il concreto pericolo di crollo della torre campanaria e di altri paramenti murari;

 con nota 6962 del 02.04.2024 il Comune ha segnalato l’impossibilità di intervenire con urgenti interventi di messa in sicurezza del compendio demaniale in oggetto, per mancanza di risorse finanziarie, evidenziando altresì che a causa del mancato intervento, il processo di degrado dell’edificio monumentale è in costante aumento con il concreto pericolo di crollo della torre campanaria e di altri paramenti murari;

La risposta della Soprintendenza

 con nota 7075 del 23 maggio 2024 assunta con prot. n. 10864 del 24/05/2024, la Soprintendenza ha fatto presente che ai sensi degli articoli n. 677 del codice penale e n. 2053 del codice civile non poteva assolutamente ritenersi responsabile, né civilmente né penalmente per eventuali danni causati dal cattivo stato di conservazione di immobili monumentali non ricevuti in consegna, specificando che le opere necessarie alla conservazione del monumento, dovevano essere eseguite dall’Ente proprietario o da quello concessionario/possessore e che l’Ufficio ha già autorizzato con provvedimento n. 13371 del 16/11/2023 i lavori di messa in sicurezza. Si riservava, altresì, la possibilità di inserire l’edificio in oggetto nei programmi di restauro futuri, parimenti richiamando l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sulla eventuale necessità di intervenire al sensi dell’articolo 69 della L. R. Sicilia 15/03/1963, n. 16 per predisporre i mezzi e le opere necessarie per la prevenzione della incolumità pubblica;

 con la nota Prot. n. 2024/DRSIC/ST-PA3, acclarata al protocollo comunale in data 15-4-2024 al n. 7707, con la quale l’Agenzia del Demanio richiama gli obblighi assunti con la concessione del bene tra i quali rientra la manutenzione straordinaria;

 con nota del 03/06/2024 prot. n. 1140 il Comune ha comunicato che “gli interventi di cui necessitava l’immobile tutelato non rientravano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ma rientrano sicuramente a pieno titolo tra quelli di restauro e di risanamento conservativo, e per tale ragione a totale carico dell’Ente proprietario del bene, il quale hai sensi dell’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. In subordine, qualora l’ Agenzia del Demanio fosse rimasta nell’errata interpretazione che le opere di risanamento conservativo, di cui necessità il bene tutelato, rientrassero nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Pantelleria, si chiedeva la risoluzione anticipata della convenzione rep. n. 2240 del 16-12-2019 per sopravvenuta onerosità ex art. 1467 c.c.”;

con nota 9068 del 10/07/2025, riscontrando la nota 10682 del 08/08/2024, la Soprintendenza ha richiesto un intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza, notificando l’avvio del procedimento dell’intervento sostitutivo, per assicurare la conservazione del bene.

 con nota del 31/07/2025 il Comune ha riscontrato la nota della Soprintendenza di Trapani prot. 9068 del 10/07/2025, per rappresentare che “il Comune di Pantelleria non ha alcuna competenza a eseguire interventi per la messa in sicurezza del castello Barbacane. Tali lavori, con assoluta certezza, confermata dalla stessa Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia del Demanio (cfr nota del 30/04/2025, che si allega), concretizzano un intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo, se non anche di ristrutturazione tout court.”, manifestando “la disponibilità del Comune di Pantelleria a un incontro tra le Amministrazioni anche in sede assessoriale, per accelerare le decisioni da assumere per un più celere avvio dei lavori, rappresentando la necessità “che il Dipartimento Regionale, cui la presente è inviata per conoscenza, convochi una specifica conferenza di servizi o quanto meno una riunione delle tre Amministrazioni interessate a vario titolo.”;

 il verbale di sopralluogo congiunto del 30 e 31 luglio 2025 redatto da funzionari dell’Agenzia del Demanio e dell’Ufficio Tecnico Comunale ha accertato il grave stato di degrado statico e strutturale del Castello, con elevato rischio di crollo della torre campanaria e porzioni dei prospetti, nonché assenza di adeguate misure di sicurezza per la copertura;

 le relazioni tecniche del Responsabile del Settore II – Area Lavori Pubblici redatte nel tempo avevano già evidenziato l’impossibilità per il Comune di accollarsi le spese di restauro, trattandosi di interventi di risanamento conservativo e non di semplice manutenzione straordinaria, rientranti nella competenza esclusiva dell’Ente proprietario, come previsto dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;

 il Vicario Responsabile dell’Area LL.PP., per ultimo, con relazione prot. n. 19093 del 06/08/2025, ha attestato la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell’immobile per finalità istituzionali e culturali, a causa dell’aggravamento delle condizioni statico-strutturali dell’edificio, che impongono interventi di restauro e risanamento conservativo, non compatibili con le risorse finanziarie e le competenze del Comune;

 lo stato di pericolo e inaccessibilità ha reso impossibile la fruizione istituzionale e culturale del bene, determinando il venir meno dell’oggetto della concessione;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

E, ora?

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