Dalla entrata in vigore della presente fino al 15/04/2026
Il Tenente di Vascello Claudio Marrone (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del porto di Pantelleria ha emesso ordinanza valevole fino al 15 aprile 2026, in considerazione di:
VISTA
l’istanza 145RM26 in data 16 marzo 2026 assunta a protocollo di questo Comando
al n°1903 del 19/03/2026, con la quale la POLISERVIZI s.r.l., con sede legale in
Roma alla via S. Andrea delle Fratte, 24 in collaborazione con la Società Subsea
Cables, ha comunicato l’esigenza di eseguire delle attività di rimozione di un cavo
sottomarino con l’assistenza delle Navi MAASVLIET IMO 9996915 e REBECCA
IMO 9361108;
Che dalla entrata in vigore della presente e fino al 15 aprile 2026 le seguenti unità M/N
MAASVLIET – IMO N°9996915 – call sign PIGR e M/N REBECCA – IMO N°9361108 – call
sign PBON eseguiranno un’attività di rimozione cavo sottomarino nell’ambito del progetto
“SMW3” nello Stretto di Sicilia.
Le citate unità opereranno all’interno di una macro area all’interno della quale ricadono
anche le acque sottoposte alla giurisdizione del Circondario Marittimo di Pantelleria.
Le anzidette operazioni si concentreranno in particolare lungo la linea congiungente i punti
di coordinate geografiche (datum WGS ’84):

Nel periodo e nelle aree di cui al Rende Noto, tutte le unità in navigazione dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0.5 miglia nautiche dalle unità “MAASVLIET” e “REBEССА”.
1.2 I comandanti/conducenti delle unità navali in transito in prossimità delle unità impegnate nelle succitate operazioni, dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità, evitando di creare moto ondoso nonché valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Non sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articoli: 2.1.1 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;
2.1.2 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità indifferibile di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza;
2.1.3 le unità ed il personale appartenente alla ditta esecutrice dei lavori o da questa autorizzati. 2.2 In caso di necessità indifferibile di transito a distanza inferiore a quella riportata al precedente articolo, le unità non coinvolte nelle operazioni, dovranno contattare le unità impegnate nelle sopradescritte attività per eventuali indicazioni e/o per concordare la temporanea sospensione delle attività.
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