Ambiente
Egadi, invasione barche in violazione delle norme. Sindaco Forgione sollecita rafforzamento Marina Militare
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Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha scritto ieri al comandante della Capitaneria di Porto di Trapani per sollecitare il rafforzamento della presenza della Marina militare nelle Egadi.
Nel corso di una riunione in Prefettura prima dell’avvio della stagione estiva era stata concordata lβintensificazione dei controlli durante l’estate al fine di garantire la sicurezza di residenti e villeggianti e il rispetto delle norme. Lβinvasione di barche e natanti lungo le coste delle Egadi, nel fine settimana, in violazione delle leggi, ha costretto ora il sindaco a reiterare la richiesta.
In copertina frame da video del Comune Isole Egadi
Ambiente
Pantelleria, mappatura principali vincoli per balneazione e nautica
In base alla sicurezza per l’ambiente e l’uomo, cosa si puΓ² e non si deve fare nelle localitΓ di mare di Pantelleria
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria: VISTI 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonchΓ© lβarticolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il βCodice della Nautica da Diportoβ; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dallβart. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTA la propria Ordinanza n. 18 del 9 dicembre 2011 β Scarico reflui in LocalitΓ Arenella del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 14 giugno 2012 β Conduttura sottomarina acque antistanti la localitΓ di Sataria del Comune di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 10 del 30 giugno 2015 β Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo; VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 β Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dellβApprodo di Scauri; VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 β Regolamento di disciplina delle attivitΓ diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2023 β Interdizione permanente specchio acqueo per galleggiante finalizzato alla sperimentazione e produzione di energia elettrica – ISWEC; VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 07 luglio 2023 β Regolamentazione degli approdi di cala Gadir, cala Tramontana, cala Levante, Suvaki, Martingana e Scauri scalo ed in generale delle soste a secco sulle aree demaniali marittime di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 32 del 31 dicembre 2025 β Progetto PANTHER β Interdizione specchio acqueo per attivitΓ tecnico/scientifiche finalizzate al ripristino degli habitat marini in degradazione dellβisola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza n. 13 del 5 giugno 2026 β rischio dissesto idrogeologico litorale isola di Pantelleria; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14 in data 12/06/2026; F
RITENUTO
opportuno sintetizzare i divieti attualmente vigenti e finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare e alla corretta fruizione degli specchi acquei del litorale dellβIsola di Pantelleria,
RENDE NOTO
che tutte le attivitΓ comprese la navigazione, la balneazione, la pesca e qualsiasi attivitΓ di superficie o subacquea, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli permanenti e stagionali disciplinati dalle ordinanze sopra citate
Per quanto sopra,
A V V E R T E
Che sono vigenti i seguenti vincoli, sommariamente raffigurati negli stralci riportati in calce:


Le fasceΒ

Continua a leggere l’ordinanza completa di tutti gli schemi e approdi:
2026.06.12 – AVVISO STRALCIO ORDINANZE IN VIGORE_Firmato
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Ambiente
Pantelleria, balneazione in sicurezza con avvisi e assistenti di salvataggio
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria ha emesso nuova ordinanza per la balneazione, in sicurezza, nelle zone di mare attrezzate a stabilimento e non.
RITENUTO:
necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dellβattivitΓ balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dellβisola di Pantelleria, allo scopo di tutelare lβinteresse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima; RAVVISATA: la necessitΓ di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonchΓ© degli utenti in genere posti in capo a questa AutoritΓ Marittima in quanto direttamente connessi allβutilizzazione del demanio marittimo; VISTA: la Legge 03 Aprile 1989 n.147 βAdesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzioneβ; VISTO: il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 βRegolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente lβadesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegatoβ; VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa allβassistenza, allβintegrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 βCodice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dellβart.6 della legge 08 luglio 2003 n.172β; VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 βCodice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dellβart.6 della legge 08 luglio 2003 n.172β, in attuazione dellβarticolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Firmato digitalmente da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: Friday, 12 June 2026 12:46:36 Motivazione: m_inf.A4725D3.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0 000014.12-06-2026 VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 βRegolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diportoβ; VISTO: il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni βAttuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualitΓ delle acque di balneazioneβ; VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale; VISTO: il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dallβart. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca e ss.mm. ed ii.; VISTO: il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva; VISTA: la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nellβambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dallβAutoritΓ Marittima; VISTA: la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 βdisposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sullβesercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimoβ; VISTA: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione β 1^Sezione Civile β n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma lβobbligo a carico dellβassistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio; VISTO: il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dellβattivitΓ balneare per i profili connessi allβutilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonchΓ© delle strutture balneari; VISTA: la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: βObblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativoβ; VISTO: il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti β Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2Β° – Ufficio I sulla regolamentazione delle moto dβacqua; VISTA: la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti β Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalitΓ ; VISTO: il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti β Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 3Β° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici β acquascooter subacquei; VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della MobilitΓ Sostenibili, recante βRequisiti, formalitΓ ed obblighi da ottemperare per lβutilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto dβacqua ai fini di locazione o di noleggio per finalitΓ ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchΓ© di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interneβ, in attuazione dellβart. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. VISTO: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attivitΓ balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, Γ¨ stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare; VISTO: il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante βRegolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dellβart. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.β disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso; VISTA: la L.R. n. 15 del 29.11.2005 βDisposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sullβesercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimoβ e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la βDepenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dellβart.1 della legge 25 giugno 1999 n.205β, e successive modiche ed integrazioni; VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto β Reparto 2Β° – Ufficio II ha confermato che lβordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanitΓ che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica; VISTO: il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto βOrganizzazione del servizio di assistenza e salvamentoβ; VISTO: il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 β art. 6 βDisposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimoβ; VISTO: il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto βStagione Balneare β Ordinanze dei Capi di Circondarioβ recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e lβattivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento; VISTO: il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO: il Decreto del Dirigente Generale dellβAssessorato della Salute – Dipartimento AttivitΓ Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – della Regione Siciliana n. 338 del 23 marzo 2026, titolo: Stagione balneare 2026, recante disposizioni di carattere sanitario relative alla stagione balneare 2026; VISTO: il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalitΓ di utilizzo dellβe-bike acquatica; VISTO: il D.M. 24 Aprile 2013 βDisciplina della certificazione dellβattivitΓ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e lβutilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavitaβ; VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2025 del 21/05/2025; VISTA: la propria Ordinanza nr. 13/2026 in tema di βRischio dissesto idrogeologico dellβIsola di Pantelleria in data 5 giugno 2026β; VISTA: la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di βTutela dei siti di interesse archeologico subacqueoβ in data 30 giugno 2015; VISTA: la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 β Approvazione del βRegolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dellβApprodo di Scauriβ e ss. mm. ed ii; VISTA: la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 β Approvazione del βRegolamento di disciplina delle attivitΓ diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleriaβ; VISTA: la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 – βRegolamentazione degli Approdi di Cala Gadir β Cala Tramontana β Cala Levante β Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittimeβ; VISTA lβOrdinanza Sindacale n. 82 datata 11.05.2026 β Prevenzioni e lotta agli incendi; VISTI: gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
CONSIDERATO:
che il combinato disposto dellβart. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede lβobbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di βattivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggioβ e che βle strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attivitΓ diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attivitΓ similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articoloβ (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
CONSIDERATO:
che anche le strutture destinate allβattivitΓ di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attivitΓ connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dellβinteresse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.
ORDINA
1. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa allβutilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche.
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare, stabiliti dallβart. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha lβobbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalitΓ indicate nelle norme che seguono Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietΓ privata od in regime di concessione, che offrono al pubblico servizi di tipo turistico-balneare (noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini ecc.).
4. Il servizio di salvamento Γ¨ prestato allβutenza balneare per finalitΓ di tutela della pubblica incolumitΓ e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo
5. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per lβincolumitΓ della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per lβambiente, Γ¨ tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 – Numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 – Numero Unico Emergenza, 0923913651 β Ufficio Circondariale Marittimo , oppure via radio sul canale 16 VHF. Art. 2 Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi
1. Nel corso della stagione balneare, per come definito allβart. 1 punto 2, tutte le strutture indicate nellβart 1 punto 3 (ivi incluse quelle destinate ad attivitΓ elioterapiche e quelle ricadenti su proprietΓ privata), devono garantire il servizio di salvamento senza soluzione di continuitΓ per tutto il periodo in cui sono esercitati i cosiddetti βservizi spiaggiaβ; Per esercizio dei βservizi spiaggiaβ si intende lβesercizio di tutte quelle attivitΓ connesse alla balneazione ed alla elioterapia (ad esempio, uso di ombrelloni e sdraio, locazione attrezzature da spiaggia nonchΓ© di pattini, canoe, ecc.), secondo le direttive di cui allβarticolo 4 della legge regionale n. 17/98 e della presente Ordinanza.
2. In qualunque ipotesi e periodo, lβerogazione del βservizio spiaggiaβ presuppone lβattivazione ed il mantenimento del servizio di salvamento. Le strutture balneari che, al di fuori della stagione balneare, permangono aperte al pubblico per lβerogazione di servizi diversi dal βservizio di salvataggio spiaggiaβ devono apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE β BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove Γ¨ previsto lβobbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrΓ svolgersi secondo le modalitΓ previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione allβAutoritΓ Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura:
ATTENZIONE β BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
Le condizioni minime alle quali deve sottostare lβorganizzazione del servizio di salvamento predisposto dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dallβart. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale Γ¨ prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente ai bagnanti per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa. 4. In relazione, invece, alle strutture balneari, (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire un servizio di salvamento con almeno un assistente bagnante in possesso del brevetto di salvamento ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando lβobbligo di cui allβarticolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che βgli esercenti ad attivitΓ connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvamentoβ.
5. Le strutture balneari limitrofe possono garantire il servizio di salvamento in modalitΓ associata ovvero tramite unβimpresa incaricata dai soggetti interessati, previa espressa comunicazione, corredata di planimetria e relazione sulle modalitΓ di svolgimento del servizio, da inoltrare allβUfficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti lβimpegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Ai fini dellβattivazione del servizio consorziato di assistenza ai bagnanti, lβeventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguitΓ e dovrΓ essere sorvegliato e considerato ai fini del conteggio dei metri lineari complessivi per le strutture che intendono consorziarsi. Quanto sopra, potrΓ essere assicurato previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 7 – da sottoporre ad autorizzazione di questa AutoritΓ Marittima – che contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con lβindicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unitΓ di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto. Il numero delle postazioni dovrΓ essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (nel calcolo della lunghezza della frazione puΓ² essere ammessa una tolleranza fino al 10%). La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dallβobbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sullβefficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformitΓ del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 Pag. 7/35 struttura balneare sarΓ tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
6. Qualora, allβinterno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalitΓ elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrΓ essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dellβAssessorato Regionale del Territorio e dellβAmbiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.
7. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
8. Quando non Γ¨ attivo il servizio spiaggia e conseguentemente il servizio di salvamento, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrΓ essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrΓ essere segnalata lβassenza del servizio salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura:
ATTENZIONE β BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO
9. Durante lβespletamento del servizio di salvamento, con condizioni meteorologiche che consentano la balneazione, dovrΓ essere issata apposita bandiera di colore verde. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, Γ¨ onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrΓ continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, allβuopo, piΓΉ adeguati. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, allβingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimitΓ delle postazioni di salvamento dovrΓ essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati…
continua a leggere nel documento integrale:
Ord. 14-2026 – Ordinanza di sicurezza balneare
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