Pantelleria, rimozione cavo sottomarino. L’ordinanza della Capitaneria di Porto
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del porto di Pantelleria, a seguito dell’istanza 145RM26 del 16 marzo 2026 assunta, con la quale la POLISERVIZI s.r.l., in collaborazione con la Società Subsea
Cables, ha comunicato l’esigenza di eseguire delle attività di rimozione di un cavo
sottomarino. Le operazioni avverranno con l’assistenza delle Navi MAASVLIET IMO 9996915 e REBECCA
IMO 9361108.
Pertanto, dalla entrata in vigore della presente e fino al 15 aprile 2026 le seguenti unità M/N
MAASVLIET – IMO N°9996915 – call sign PIGR e M/N REBEССА – ІМОO N°9361108 – call
sign PBON eseguiranno un’attività di rimozione cavo sottomarino nell’ambito del progetto
“SMW3” nello Stretto di Sicilia.
Le citate unità opereranno all’interno di una macro area all’interno della quale ricadono
anche le acque sottoposte alla giurisdizione del Circondario Marittimo di Pantelleria.
Le anzidette operazioni si concentreranno in particolare lungo la linea congiungente i punti
di coordinate geografiche (datum WGS ’84):
L’area interessata è meglio rappresentata nello stralcio cartografico in calce al presente
provvedimento.
Nel corso delle operazioni, le unità dovranno essere considerate “NAVE CON
MANOVRABILITA’ LIMITATA” ai sensi della regola 3) lett. g) del Regolamento
Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare (COLREG ’72).
Per quanto sopra,
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ORDINA
Articolo 1
(Obblighi e divieti)
1.1 Nel periodo e nelle aree di cui al Rende Noto, tutte le unità in navigazione dovranno
mantenersi ad una distanza non inferiore a 0.5 miglia nautiche dalle unità
“MAASVLIET” e “REBЕССА”.
1.2 I comandanti/conducenti delle unità navali in transito in prossimità delle unità
impegnate nelle succitate operazioni, dovranno, secondo perizia marinaresca,
transitare alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità,
evitando di creare moto ondoso nonché valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo.
Articolo 2
(Deroghe)
2.1 Non sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articoli:
2.1.1 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in
genere in ragione del loro ufficio;
2.1.2 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità indifferibile di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza;
2.1.3 le unità ed il personale appartenente alla ditta esecutrice dei lavori o da questa
autorizzati.
2.2 In caso di necessità indifferibile di transito a distanza inferiore a quella riportata al
precedente articolo, le unità non coinvolte nelle operazioni, dovranno contattare le
unità impegnate nelle sopradescritte attività per eventuali indicazioni e/o per
concordare la temporanea sospensione delle attività.
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