Ryanair condannata 12 volte per lo stesso volo Trapani/Bergamo
Riconosciuti 5.000 euro a 20 passeggeri
Il Giudice di Pace di Trapani accoglie i ricorsi del volo FR4698
Respinta la tesi delle circostanze eccezionali legate all’attività dell’Etna
Ancora una serie di sentenze favorevoli ai passeggeri e un nuovo duro colpo per Ryanair. Il Giudice di
Pace di Trapani ha accolto dodici ricorsi distinti relativi al volo FR4698 Bergamo Trapani del 23 luglio
2024, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 per
un ritardo superiore alle tre ore.
Complessivamente sono 20 i passeggeri che, grazie alle pronunce ottenute, riceveranno 5.000 euro di
compensazione pecuniaria, pari a 250 euro ciascuno. Le decisioni confermano un orientamento ormai
consolidato sulla vicenda del collegamento operato da Ryanair tra Bergamo e Trapani, arrivato a
destinazione con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario programmato.
Il Giudice di Pace di Trapani ha riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione prevista dagli
articoli 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, ritenendo non adeguatamente provate dalla compagnia aerea le
circostanze eccezionali invocate per giustificare il ritardo. In particolare, Ryanair aveva attribuito il
disservizio agli effetti dell'attività eruttiva dell'Etna e alla presenza di cenere vulcanica, ma il giudice ha
evidenziato l'assenza di elementi idonei a dimostrare un collegamento diretto tra tali eventi e il ritardo del
volo FR4698.
Secondo quanto evidenziato nella decisione, la documentazione prodotta dalla compagnia non è stata ritenuta
sufficiente a dimostrare l'esistenza delle circostanze eccezionali richieste dalla normativa europea per
escludere il diritto all'indennizzo. Il giudice ha inoltre sottolineato come il mero richiamo a problematiche
operative generali non possa sostituire la prova concreta dell'incidenza dell'evento sul singolo collegamento
aereo.
Le dodici sentenze rappresentano un importante risultato per i viaggiatori coinvolti, confermando ancora una
volta il principio secondo cui i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o
superiore a tre ore hanno diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che il vettore dimostri puntualmente
l'esistenza di circostanze eccezionali inevitabili.
«Queste pronunce confermano come sia fondamentale per i passeggeri far valere i propri diritti quando
subiscono gravi disservizi nel trasporto aereo – commenta il team legale di ItaliaRimborso -. Le sentenze
ottenute sul volo FR4698 rappresentano un ulteriore riconoscimento dell'efficacia delle tutele previste dalla
normativa europea e dell'importanza di contestare i dinieghi delle compagnie quando non adeguatamente
supportati da prove concrete».
Argomenti
Commenti
Questa notizia non ha ancora un commento, condividi con tutti i nostri lettori il tuo pensiero.
Leggi anche
AMBIENTE
Pantelleria, Adriana Licari l’infaticabile Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica e le tante attività tra la gente
ECONOMIA
Safina (PD): “Viticoltura, la Sicilia rischia di perdere un pezzo fondamentale della sua economia. La Regione intervenga subito”
CULTURA


