Pantelleria, proroga ordinanza su viabilità a Via Arco dell’Elefante
Proroga dell’Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del 14/04/2026 concernente la limitazione
temporanea del traffico veicolare e l’occupazione di suolo pubblico in Via Arco
dell’Elefante e nello slargo Sergio Endrigo per lavori di recupero e miglioramento della
fruibilità delle discese a mare.
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. Settore 79 del 22-06-2026
N. Generale 122 del 22-06-2026
IL COMANDANTE
Premesso che:
con Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del 14/04/2026 è stata disposta l’istituzione del senso
unico alternato in Via Arco dell’Elefante e autorizzata l’occupazione temporanea di suolo
pubblico nell’area di sosta prospiciente la particella n. 271 del foglio di mappa 55, con
validità dal 16/04/2026 al 16/05/2026, salvo eventuali proroghe;
i lavori di recupero e miglioramento della fruibilità delle discese a mare in località Arco
dell’Elefante (CIG: B98F161597 – CUP: H22H24000780004), affidati alla ditta Almanza
Emiliano con sede in Pantelleria, Località Siragusa Mugna, non sono stati ancora ultimati;
con nota prot. n. 15292 del 22.06.2026 l’Arch. Vita Angela Accardi, in qualità di Direttore
dei Lavori, ha richiesto la proroga delle misure temporanee di regolamentazione del traffico
e dell’occupazione di suolo pubblico al fine di consentire il completamento delle opere;
Considerato che permane la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale, degli
operatori e dell’utenza;
Dato atto che l’esecuzione delle opere richiede l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, degli operatori e dell’utenza;
Ritenuto necessario prorogare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del
14/04/2026;
Richiamata la determina Sindacale n. 5 del 07 Febbraio 2025 attributiva della responsabilità di
posizione di elevata qualificazione di direzione del Settore V- Polizia Municipale;
Visti: 2
gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 – nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. 16.12.1992 n.495 che approva il Regolamento di esecuzione del succitato C.d.S.;
l’art.107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa:
1. LA PROROGA DELL’ORDINANZA N. 40 REG. GEN. 68 DEL 14/04/2026, CON
MANTENIMENTO DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA
MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ARCO DELL’ELEFANTE;
2. LA PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO NELL’AREA DI SOSTA
PROSPICIENTE LA PARTICELLA N. 271 DEL FOGLIO DI MAPPA 55;
3. CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA ABBIANO
VALIDITÀ DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
E FINO AL 14.07.2026, SALVO EVENTUALI ULTERIORI PROROGHE;
PRESCRIZIONI GENEALI
Restano ferme e integralmente confermate tutte le prescrizioni, gli obblighi e le disposizioni
contenute nell’Ordinanza n. 40 Reg. Gen. 68 del 14/04/2026, che si intendono qui
integralmente richiamate e trascritte.
La ditta esecutrice dei lavori rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a
persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada,
durante tutte le fasi di intervento sino all’ultimazione dei lavori.
AVVERTE
che il presente provvedimento assume validità dalla data di notifica alla ditta esecutrice dei
lavori;
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente;
che Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso
ricorso Ministero competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg.
Esecuzione C.d.S.; inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60
(sessanta) giorni, dalla data di pubblicazione.
DISPONE ALTRESI’
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